Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.26414 del 29/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11904-2020 proposto da:

F.K., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NATALE LUIGI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. cronol. 1453/2020 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 20/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. NAZZICONE LOREDANA.

RILEVATO

– che è proposto ricorso, fondato su due motivi, avverso il decreto del Tribunale di Napoli del 20 febbraio 2020, che ha respinto il ricorso avverso il provvedimento negativo della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale;

– che non svolge difese il Ministero intimato, se non per la partecipazione all’udienza di discussione.

CONSIDERATO

– che il primo motivo lamenta la “motivazione perplessa ed apparente (art. 360 c.p.c., n. 5)”, perché il tribunale avrebbe negato la protezione sussidiaria, senza assumere informazioni sulla situazione del Gambia, da cui sarebbero emerse le condizioni effettive di questo paese, e riporta nel motivo ampi brani di un rapporto di Amnesty International;

– che il secondo motivo (rubricato come terzo) deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 D.Lgs. n. 251 del 2007, 8 D.Lgs. n. 25 del 2008, e 5, comma 6, D.Lgs. n. 286 del 1998, in quanto avrebbe dovuto riconoscere la protezione umanitaria, al cui riguardo nulla ha detto, mentre egli ha una giovane età, è affetto da diabete, il paese di origine ha un livello sanitario basso, potrebbe ivi essere sottoposto a trattamenti disumani o degradanti ed a minaccia alla vita per la violenza indiscriminata;

– che il giudice del merito ha ritenuto come i fatti narrati dal richiedente, cittadino del Gambia, non integrino neppure in astratto i presupposti del diritto al rifugio e della protezione sussidiaria, non avendo egli allegato vicende sussumibili nelle fattispecie varie di protezione (si tratta di un racconto che evidenzia solo questioni personali e difficoltà di salute), né esistendo nel paese una situazione D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), sulla base di completi ed aggiornati rapporti internazionali e fonti riconosciute, esaminati dal giudice, il quale ha svolto un’amplia e dettagliata motivazione, che dà conto della situazione attuale del paese di origine; infine, ha escluso la sussistenza di qualsiasi situazione persino allegata di particolare vulnerabilità, esaminandone la situazione, come dedotta, né ravvisando l’integrazione nel contesto italiano;

– che il giudice del merito ha altresì rilevato la mancata cooperazione istruttoria, per non essersi il richiedente neppure presentato per l’audizione fissata, anche al fine di superare le contraddizioni ed incongruenze del racconto;

– che, dunque, il primo motivo è manifestamente inammissibile, perché la motivazione esiste ed è accurata;

– che il secondo motivo è manifestamente inammissibile, poiché all’evidenza volto ad un riesame del merito, precluso a questa Corte;

– che, invero, la motivazione del provvedimento impugnato risulta congrua ed immune da vizi poiché, da un lato, contiene l’esame della situazione esposta dal richiedente e, al contrario di quanto sostenuto da parte ricorrente, dei motivi per cui quest’ultimo, cittadino del Gambia, non sia stato ritenuto avente diritto alla protezione umanitaria; dall’altro, fa corretto governo dei principi elaborati da questa Corte, dapprima in materia di riconoscimento dello status di rifugiato e, quindi, della protezione sussidiaria ed umanitaria;

– che lo stesso giudice si è adeguatamente trattenuto sull’esame delle condizioni generali dello Stato di provenienza del richiedente, ribadendo come non si tratti di territorio dove il livello di violenza è tale per cui un civile è esposto ad un rischio grave indipendentemente da qualsiasi coinvolgimento differenziato, e statuendo, pertanto, circa l’insussistenza dei presupposti che debbono necessariamente rilevarsi per il riconoscimento della protezione sussidiaria (Cass. n. 16202/2015);

– che lo stesso deve dirsi in relazione al rigetto della domanda di rilascio di permesso umanitario, ritenuta dalla corte manifestamente infondata in forza dell’esame degli elementi fattuali addotti dal ricorrente nel corso del giudizio di merito, per i quali, in particolare, ha ritenuto non provata in nessun modo la pretesa malattia diabetica e la necessità quindi di curarsi in Italia;

– che, in definitiva, sotto il velo della denuncia di violazione di legge, il ricorrente ha in realtà inteso rimettere inammissibilmente in discussione l’accertamento di merito svolto;

– che non occorre provvedere sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2021

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