LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 7509-2020 proposto da:
K.P.I.C., in qualità di erede del padre Sig.
K.F.H., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ARIODANTE FABRETTI, 8, presso lo studio dell’avvocato DESIDERIA BOGGETTI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE CARRETTO;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI IMPERIA;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1525/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LIGURIA, depositata il 12/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 16/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA CAPRIOLI.
RITENUTO
che:
K.P.I.C. impugna con un unico motivo la decisione della CTR Liguria che con sentenza n. 1525/2018 aveva rigettato l’appello dalla stessa proposto avverso la pronuncia della CTP di Imperia che aveva a sua volta respinto il ricorso avente ad oggetto l’avviso di accertamento Ici emesso dal Comune di Imperia per l’anno di imposta 2007.
Il giudice di appello riteneva non sussistenti i requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9, per fruire dell’esenzione Ici considerando assorbite le ulteriori ragioni dedotte con il gravame.
Il Comune di Imperia non si è costituito.
Con l’unico motivo illustrato da memoria si denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., e la conseguente nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, lamentandosi che la CTR avrebbe omesso di pronunciarsi sul motivo di gravame con cui era stato dedotto che la contribuente si era avvalsa della facoltà prevista dal D.L. n. 70 del 2011, art. 7, comma 2 bis, convertito con modificazioni dalla L. n. 106 del 2011, di presentare domanda di variazione catastale per l’attribuzione all’immobili di cui è causa della categoria D/10.
Si osserva che il giudice di appello si era limitato ad enunciare il principio di diritto sancito dalla sentenza S.U. n. 18565 del 2009 senza valutare che la ricorrente si era avvalsa della norma agevolativa di cui al D.L. n. 70 del 2011, art. 7, comma 2 bis, la cui efficacia retroattiva estende i suoi effetti anche all’anno di imposta in oggetto.
La Corte rileva l’opportunità alla luce delle contestazioni sollevate alla decisione di primo grado di acquisire il fascicolo relativo al merito.
P.Q.M.
La Corte rimette la causa sul ruolo per la finalità di cui in motivazione.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2021