Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.26427 del 29/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 8423-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M. SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 135, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO IORIO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5020/16/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 21/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA CAPRIOLI.

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle Entrate all’esito di un accertamento ispettivo, notificava in data ***** alla società M. s.p.a. avviso di accertamento con il quale irrogava una sanzione di Euro 31.305,00 per omessa regolarizzazione di fatture ricevute.

In particolare l’Ufficio, seguendo una propria interpretazione del D.P.R. n. 633 del 1972, della Tabella A allegata, Parte III, nn. 127 quinquies e sexies, riteneva che gli acquisti dei beni destinati alla costruzione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili scontassero l’aliquota ordinaria del 22% e non quella ridotta del 10% fruendo dell’Iva agevolata nella misura del 10%.

L’Amministrazione, dopo aver proceduto ad accesso ispettivo all’esito disconosceva l’applicazione dell’aliquota agevolata procedendo al recupero della maggior IVA ritenuta dovuta e all’irrogazione delle sanzioni conseguenti.

Tale avviso veniva impugnato dalla M. s.p.a. avanti alla CTP di Milano la quale con sentenza nr 8950/2016 accoglieva il ricorso ritenendo sussistenti, tenuto conto delle caratteristiche dei beni oggetto della compravendita, i requisiti richiesti dalla norma per l’applicazione dell’aliquota al 10%.

Avverso tale decisione l’Ufficio proponeva appello avanti alla CTR della Lombardia la quale con la sentenza qui impugnata lo rigettava.

La CTR escludeva la sussistenza del vizio di contraddittorietà della pronuncia oggetto di gravame confermando la valutazione fattuale delle cessioni in oggetto.

Rilevava per quanto riguarda la portata applicativa della norma di riferimento che la stessa aveva natura agevolativa e era finalizzata a favorire la diffusione di impianti energetici che consentano di addivenire ad una riduzione di energia elettrica e di approvvigionamento estero, nonché alla riduzione della dipendenza da fonti di energia non rinnovabili.

Secondo il giudice di appello tale interpretazione sarebbe avvallata dalla relazione al Presidente della Repubblica che accompagna la richiesta di Autorizzazione del Governo all’emanazione di tali provvedimenti e che in mancanza di indicazione in ordine ai soggetti fruitori di tali beni si deve avere riguardo alle cessioni per i predetti impianti per ottenere la loro costruzione e manutenzione.

L’Ufficio propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo cui resiste con controricorso la contribuente.

Con un unico motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 16, delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, tabella A, parte III, nn. 127 quinquies e 127 sexies, nonché del D.Lgs. n. 471 del 1977, art. 6, comma 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si contesta l’interpretazione data dalla CTR alla norma in questione che si porrebbe in contrasto con la tesi esposta nei documenti di prassi dell’Agenzia. Si ritiene che i pannelli solari non costituirebbero di per sé impianto non ricadendo nella previsione dell’agevolazione Iva di cui al nr 127 quinquies ma potrebbero astrattamente rientrare nella previsione dell’art. 127 sexies, trattandosi di beni sicché l’agevolazione spetterebbe solo nel caso che i beni siano venduti direttamente ai soggetti che li utilizzano escludendo i passaggi intermedi.

Il Collegio rileva che su tale tematica si registrano due orientamenti non esattamente coincidenti da un lato Cass. 2019 n. 30138 e n. 33911 e dall’altro Cass. 2019 n. 25080 e n. 7788 e n. 11690/2021 sicché appare opportuno rimettere la questione alla Sezione V.

P.Q.M.

La Corte rimette la questione alla sezione V. Così deciso in Roma, il 13 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2021

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