Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.26469 del 29/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23218-2019 proposto da:

O.C., rappresentato e difeso dall’avvocato Massimo Rizzato, con studio in Vicenza, via Napoli, 4;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, *****;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Venezia, depositata il 15/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/11/2020 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

RILEVATO

che:

– O.C., cittadino della *****, ha impugnato per cassazione il decreto che ha respinto il ricorso proposto avverso il diniego dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria ed il mancato riconoscimento delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, deciso dalla competente Commissione territoriale;

– a sostegno della domanda di protezione internazionale ed umanitaria egli ha allegato di essere fuggito dal suo Paese, dove viveva in un villaggio del *****, dove svolgeva l’attività di agricoltore, per essere stato colto nell’atto di compiere atti sessuali con persona dello stesso sesso, condotta che in ***** era severamente perseguita come reato; in particolare egli ha riferito di avere conosciuto alla scuola superiore J.O., un ragazzo appartenente ad una famiglia molto agiata, che gli aveva proposto di stabilirsi con lui presso il dormitorio studentesco e di pagargli la retta scolastica e altre spese; ha riferito che dopo qualche tempo il ragazzo gli rivelava il suo orientamento sessuale ed egli cominciava a provava dei sentimenti nei suoi confronti; inoltre, con il tempo la loro relazione sentimentale si era consolidate e un giorno i due venivano scoperti mentre avevano un rapporto sessuale sicché le autorità scolastiche facevano intervenire la polizia che procedeva all’arresto di J.; egli ha sostenuto di essere riuscito a fuggire prima dell’arrivo delle autorità, nascondendosi nel suo villaggio, ma poiché temeva per la propria libertà e l’incolumità personale decideva di fuggire dalla *****; riferiva che dopo essere transitato per il Niger e la Libia, arrivava in Italia dove ha chiesto la protezione internazionale;

– il Tribunale ha disatteso la sua domanda ritenendo che il racconto relativo alla dedotta persecuzione in ragione del dichiarato orientamento omosessuale non è credibile e, pertanto, nella vicenda personale non sono configurabili i presupposti per il riconoscimento del rifugio; parimenti il collegio ha escluso la sussistenza dei requisiti per la protezione sussidiaria così come per quella umanitaria mancando una situazione personale oggettiva e grave di vulnerabilità che sconsigli il rimpatrio forzato;

– la cassazione del decreto impugnato è chiesta sulla base di un motivo;

– non ha svolto attività difensiva l’intimato Ministero dell’Interno.

CONSIDERATO

che:

-con l’unico motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 33 della Convenzione di Ginevra là dove il Tribunale ha ritenuto non credibile e veritiera la vicenda personale narrata dalla ricorrente trascurando di considerare che la condizione di omosessualità in ***** costituisce grave reato punito con 14 anni di reclusione;

– la censura è inammissibile perché non attinge la ratio decidendi del mancato riconoscimento dello status di rifugiato;

– il Tribunale, infatti, non ha sostenuto l’inverosimiglianza della riferita circostanza che l’omosessualità in ***** sia punita anche severamente;

– ciò che il Tribunale ha ritenuto non credibile è la vicenda personale della sua asserita omosessualità così come descritta dal richiedente a giustificazione del suo timore di essere perseguitato in ragione del suo orientamento sessuale;

– in particolare il Tribunale ha ritenuto che le sue dichiarazioni siano contraddistinte da contraddizioni ed imprecisioni, dalla non verosimile collocazione temporale della vicenda e da omissioni incomprensibili, come quella sulla mancata conoscenza dell’età di J., ed, ancora, dalla mancanza di riferimenti, tali da inficiare la credibilità della vicenda esistenziale narrata, e ciò nonostante egli sia stato ascoltato anche giudizialmente ed abbia potuto fornire ogni possibile chiarimento;

– in definitiva, è emerso come sia la non plausibilità della allegata condizione omosessuale ciò che ha giustificato il mancato riconoscimento dello status di rifugiato, e non la erronea applicazione dell’art. 33 della Convenzione di Ginevra come, invece, rappresentato dal ricorrente;

-l’inammissibilità del motivo comporta quella del ricorso;

– nulla va disposto sulle spese di lite atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Seconda civile, il 5 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2021

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