LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24974-2019 proposto da:
A.T., rappresentato e difeso dall’avvocato Massimo Rizzato, con studio in Vicenza, via Napoli, 4;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****, ope legis domiciliato in Roma, Via Dei Portoghesi 12, presso l’avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso il decreto del Tribunale di Venezia, depositato, il 24/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/11/2020 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.
RILEVATO
che:
– A.T., cittadino del *****, ricorre per cassazione avverso il decreto che ha respinto il di lui ricorso avverso il diniego della protezione internazionale e di quella umanitaria;
– a sostegno delle domande egli ha allegato di essere nato e sempre vissuto a *****, nella periferia di *****; ha inoltre raccontato di essere stato catturato e imprigionato da ***** durante una incursione a *****, nella quale era stata uccisa la madre; durante la prigionia i carcerieri gli dicevano che per essere liberato avrebbe dovuto imparare ad usare le armi e ad avere una buona conoscenza dell’Islam; egli ha inoltre precisato di essere riuscito a scappare approfittando della lontananza dei sorveglianti e di non averli denunciati alla polizia per paura; il ricorrente ha aggiunto di essere fuggito su consiglio del padre dapprima rifugiandosi a ***** dove ha affidato i fratelli più piccoli ad un amico per poi andare ad ***** e da lì in Libia;
– il tribunale, premesso di non ritenere credibile il racconto, ha tuttavia, escluso di ravvisare aspetti persecutori diretti e personali, riconducibili alle previsioni della convenzione di Ginevra; il tribunale ha, altresì, giustificato il diniego della e) protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) e b) in ragione della non credibilità del racconto e della non configurabilità del grave danno derivante da trattamento inumano o degradante;
– il tribunale ha escluso la protezione sussidiaria ai sensi del citato art. 14, lett. c ritenendo che il ricorrente non sia originario di *****, poiché in occasione della 2a obiezione non ha saputo fornire elementi di riscontro cosicché le informazioni acquisite dalle fonti consultate e specificamente indicate cfr. pag. 7 del decreto) non consentono di ritenere sussistente una condizione di violenza indiscriminata in una situazione di conflitto interno od internazionale;
– la cassazione del decreto impugnato è chiesta sulla base di due motivi cui resiste con controricorso il Ministero dell’Interno.
CONSIDERATO
che:
– con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti;
– assume il ricorrente che il tribunale ha erroneamente affermato l’insussistenza del timore di persecuzione e del danno grave in ragione dell’assenza di credibilità del ricorrente e, conseguentemente, escluso che la zona di provenienza del richiedente fosse controllata da ***** e caratterizzata da violenza indiscriminata con ciò violando i principi generali in tema di onere della prova vigenti in materia senza attivare al contempo i poteri istruttori ufficiosi riconosciuti dalle specifiche previsioni normative applicabili alla protezione internazionale ed a quella umanitaria;
– rispetto a quest’ultima forma di protezione si censura la statuizione del tribunale che ha negato la ravvisabilità di una specifica vulnerabilità trascurando di considerare la situazione complessiva del paese d’origine e i rischi personali a cui il ricorrente sarebbe esposto in caso di rimpatrio forzato in *****;
– la censura è inammissibile perché non attinge il giudizio di non credibilità formulato dal tribunale, giudizio che ha portato il collegio ad escludere che il ricorrente sia stato imprigionato da appartenenti al gruppo di ***** e che rischi, in caso di rimpatrio, di subire persecuzioni rilevanti ai fini del rifugio ovvero di essere sottoposto a tortura o a trattamento inumano o degradante;
– peraltro, detta valutazione è stata formulata tenendo conto della circostanza che il richiedente asilo è stato ascoltato due volte dalla Commissione territoriale, e che ciononostante non risulta aver fornito un racconto circostanziato dei fatti narrati e della loro collocazione spazio-temporale;
– la stessa considerazione è stata svolta dal tribunale con riferimento alla c.d. protezione umanitaria per la quale, in difetto dell’allegazione di una specifica vulnerabilità, la partecipazione ad un non meglio descritto progetto formativo non è stata, ritenuta di per sé solo sufficiente a provare un’apprezzabile integrazione sociale e lavorativa del richiedente (cfr. pag. 10 del decreto);
– ciò posto, il ricorrente articola una critica alle su esposte motivazioni che si fonda esclusivamente sull’enunciazione del pericolo costituito dagli attacchi posti in essere dagli appartenenti al gruppo di ***** trascurando che il tribunale non ha escluso la sussistenza di detta minaccia in alcune aree del *****, ma ha statuito che il richiedente non proviene da quelle aree perché non ha riferito in termini credibili di esserne stato vittima;
– con il secondo motivo si denuncia la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14 per avere il tribunale negato la protezione sussidiaria con riguardo al citato art. 14, lett. c nonostante il rapporto del Segretariato generale del consiglio di sicurezza dell’Onu del dicembre 2018 evidenzi che in ***** le forze di difesa di sicurezza hanno continuato a essere messe a dura prova nell’ovest e nel sud del paese dove ***** e il gruppo Provincia dell’Africa occidentale dello Stato islamico hanno intensificato i loro raid fin dall’altro lato del confine;
– la censura è inammissibile perché non si confronta con la motivazione del decreto impugnato;
– il tribunale ha, come appena chiarito in relazione al rifugio ed alle altre ipotesi di protezione sussisdiaria, ritenuto non credibile la provenienza del richiedente asilo dal villaggio vicino a *****, nel sud del *****, e ciò in considerazione della mancata allegazione di riscontri precisi sul quartiere nel quale egli avrebbe abitato e su quelli circostanti;
– il richiedente infatti nonostante le due audizioni svolte non ha riferito quali villaggi si trovino vicino a *****, limitandosi ad indicare i villaggi di “*****” e “*****”, della cui esistenza non è stata trovata rispondenza nonostante le fonti consultate e con la ulteriore precisazione che ritenendo il riferimento fatto a “*****” è stato riscontrato che si tratta di località posta ad oltre 400 km ad ovest di *****;
– a fronte di tali dubbi nessun chiarimento od integrazione egli ha fornito e pertanto l’odierna critica appare inammissibile;
– l’inammissibilità di entrambi i motivi giustifica l’inammissibilità del ricorso;
– nulla va disposto sulle spese perché il controricorso non ha i requisiti minimi di cui all’art. 366 c.p.c., n. 4 richiamati nell’art. 370 c.p.c. ed è quindi inammissibile (cfr. Cass. 5400/2006; 12171/2009; 9983/2019);
– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Seconda civile, il 5 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2021