LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24013-2019 proposto da:
S.E., rappresentato e difeso dall’avv. Anna Rosa Oddone, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale, in Torino, via Palmieri, 40;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO;
– intimato –
avverso la sentenza n. 602/2019 della Corte d’appello di Torino depositata il 4/4/2019;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/12/2020 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.
RILEVATO
che:
– il presente giudizio di legittimità trae origine dal ricorso che il sig. S.E., cittadino *****, ha presentato avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino, che ha rigettato il ricorso contro l’ordinanza del Tribunale di Torino che ha confermato il diniego della protezione internazionale e umanitaria come statuito da parte della Commissione territoriale di Torino;
– a sostegno delle domande di protezione l’odierno ricorrente aveva allegato di essere di religione ***** e di essere fuggito dalla ***** a causa degli scontri religiosi durante i quali suo padre e suo fratello erano stati tragicamente uccisi;
– la corte d’appello di Torino ha dichiarato l’appello inammissibile ai sensi dell’art. 342 perché privo di argomenti che confutino e contrastino le ragioni addotte dal primo giudice;
– la cassazione della sentenza d’appello è chiesta con ricorso tempestivamente notificato il 18/07/2019 ed affidato a tre motivi di ricorso;
– non ha svolto attività difensiva l’intimato Ministero dell’interno.
CONSIDERATO
che:
– con il primo e secondo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, comma 1, lett. c) e comunque omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo per la controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5);
– ad avviso del ricorrente, il provvedimento impugnato va cassato per non avere la corte d’Appello di Torino valutato le fonti aggiornate e specifiche sulla situazione in atto in *****;
– con il terzo motivo di ricorso si denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;
– secondo il ricorrente, il primo giudice avrebbe omesso in toto di valutare la condizione di vulnerabilità del richiedente la protezione ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria;
– rileva preliminarmente il Collegio che il ricorso è inammissibile;
– è principio interpretativo consolidato che il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall’ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti; ne consegue che, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali “rationes decidendi”, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione. (cfr. Cass. Sez. Un. 7931/2013; Cass. n. 4293/2016; id. n. 16314/2019);
– ciò posto nel caso di specie il ricorso non attinge la declaratoria di inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 342 c.p.c., con la conseguenza che anche ove astrattamente fondate le doglianze sui tre motivi articolati con il ricorso e riguardanti i presupposti per la domandata protezione sussidiaria ed umanitaria, la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione non ne verrebbe travolta per non essere stata oggetto di specifica censura;
– attesa l’inammissibilità del ricorso, nulla va, tuttavia, disposto sulle spese di lite in ragione del mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato Ministero;
– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle sezione Seconda civile, il 1 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2021