Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.26504 del 29/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7284-2016 proposto da:

AGRICOLA MANZONI S.r.L., in persona del legale rappresentante pro tempore;

B.G.F.;

B.E.;

elettivamente domiciliati in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’Avvocato EDGARDO RUOZZI, giusta procura speciale estesa a margine del ricorso;

– ricorrenti-

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1808/10/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell’EMILIA-ROMAGNA, depositata il 24/9/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/9/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.

RILEVATO

CHE:

Agricola Manzoni S.r.L., B.G.F. ed E. propongono ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna aveva accolto l’appello erariale avverso la sentenza n. 64/1/2012 della Commissione Tributaria Provinciale di Modena, in accoglimento del ricorso proposto avverso avviso di liquidazione di imposta di registro relativa ad un conferimento nella società ricorrente di due appezzamenti di terreni edificabili, di proprietà di B.G.F. ed E., gravati di mutuo ipotecario stipulato sei mesi prima e con accollo di detta passività mediante sottrazione del relativo importo dal valore dei beni conferiti;

l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso;

la parte contribuente ha depositato memoria difensiva.

CONSIDERATO

CHE:

1.1. con il primo mezzo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, nullità della sentenza per motivazione apparente che sarebbe rimasta affidata unicamente a richiamo della giurisprudenza di legittimità relativa a fattispecie non assimilabile al mutuo ipotecario in oggetto;

1.2. la censura è infondata in quanto nella decisione gravata di ricorso per cassazione si scorge appieno, dal suo complessivo contenuto, la ratio decidendi posta a base della stessa, collegata all’insussistenza di elementi atti a dimostrare l’inerenza del mutuo ipotecario al bene conferito, con conseguente mancata applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 50;

1.3. tanto è sufficiente per escludere che la sentenza impugnata possa rientrare nello stigma delle sentenze nulle per omissione della motivazione, motivazione apparente, manifesta e irriducibile contraddittorietà, motivazione perplessa o incomprensibile, alla stregua di quanto affermato da Cass. S.U. nn. 8053/2014 e n. 8054/2014;

2.2. con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, si denuncia violazione di norme di diritto (D.P.R. n. 131 del 1986, art. 50) in quanto la sentenza impugnata avrebbe erroneamente escluso l’inerenza del mutuo ipotecario, accollato alla società conferitaria;

2.3. con il terzo motivo si lamenta falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20 per avere la Commissione Tributaria Regionale ravvisato una finalità elusiva nell’operazione contrattuale in oggetto;

2.4. entrambe le censure vanno disattese;

2.5. la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che, in caso di conferimento in una società di beni immobili, diritti immobiliari od aziende, la base imponibile ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro va determinata deducendo dai beni e diritti conferiti solo ed unicamente le passività e gli oneri inerenti all’oggetto del trasferimento stesso e non anche le passività e gli oneri che, pur gravanti sull’immobile conferito, non possono dirsi assunte dalla società conferitaria per finalità connesse al perseguimento del proprio oggetto sociale (cfr. Cass. nn. 9209/2019, 475/2018, 9580/2013);

2.6. il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 50 ha, infatti, trasposto nel nostro ordinamento la direttiva n. 335/69/CEE, secondo la quale l’imposta di registro è liquidata sul valore reale del bene di qualsiasi natura conferito o da conferire dai soci, previa deduzione delle obbligazioni assunte e degli oneri sopportati dalla società a causa di ciascun conferimento; non è quindi consentito alla norma nazionale la deduzione indiscriminata delle passività e degli oneri gravanti sul bene o sul diritto conferito, essendo al contrario necessaria un’attenta verifica, onde accertare la sussistenza di un collegamento fra le passività ed i beni conferiti, anche al fine di evitare mutui ipotecari costituiti in funzione di elusione del carico tributario (cfr. Cass. n. 23234/2015);

2.7. con particolare riferimento al conferimento di immobili in società, ove i conferenti siano persone fisiche, la base imponibile non può quindi essere depurata delle passività connesse ad ipoteche che, come nel caso di specie, pur se gravanti sull’immobile conferito nella società, sono state accese dai conferenti per ottenere un loro personale finanziamento, in epoca anteriore al conferimento dell’immobile in società (come riportato nel controricorso, il mutuo ipotecario risulta essere stato ottenuto con la seguente finalità:”La Parte mutuataria riveste la qualità di consumatore… e dichiara che il mutuo è stato richiesto per esigenze finanziarie diverse e per la realizzazione di tale scopo viene accordato dalla Banca”);

2.8. il mutuo risulta quindi concesso dalla Banca Popolare di Verona, San Geminiano e San Prospero S.p.A. al fine di consentire alla parte di sopperire con le somme derivanti dal prestito ad esigenze finanziarie che non attengono agli immobili trasferiti, il che esclude che tali passività fossero inerenti ai beni trasferito;

2.9. neppure assumono rilevanza le finalità di destinazione delle somme mutuate da parte della società conferitaria, in quanto circostanze sopravvenute rispetto alla costituzione della passività contestata;

2.10. i Giudici di merito, nella sentenza impugnata, hanno dunque fatto corretta applicazione delle norme censurate;

3. sulla scorta di quanto precede, il ricorso va integralmente respinto;

4. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di lite, liquidate in misura pari ad Euro 7.200,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 22 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2021

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