Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.26526 del 30/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 14215/19 proposto da:

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato a Roma, via Federico Confalonieri n. 1, difeso dall’avvocato Carlo Cipriani, in virtù di procura speciale apposta in margine al ricorso;

– ricorrente –

contro

R.M.N. e V.R., elettivamente domiciliati a Roma, via Montevideo n. 21 (c/o Avv. Della Corte), difesi dall’avvocato Piercarlo Peroni, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

nonché

Gestione Liquidatoria della ex USL BA/*****, in persona del commissario liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliato a Roma, via Portuense n. 104 (c/o Fabio Trinca), difeso dall’avvocato Vito Aurelio Pappalepore, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

nonché

ASL di Bari;

– intimata –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari 21.12.2018 n. 2172;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 25 marzo 2021 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti;

viste le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PEPE Alessandro, che ha concluso per la dichiarazione di estinzione del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. La Regione Puglia ha impugnato per cassazione la sentenza 21 dicembre 2018 n. 2172 della Corte d’appello di Bari, che l’aveva condannata al risarcimento del danno in favore di R.M.N. sia in proprio che quale tutore dell’interdetto V.R..

Hanno resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale tanto la gestione liquidatoria della USl BA/*****, quanto R.M.N. e V.R..

2. Con atto debitamente sottoscritto e depositato in cancelleria, la regione Puglia ha rinunciato al ricorso ed al controricorso avverso i ricorsi incidentali.

Altrettanto hanno fatto sia la gestione liquidatoria della Usl di Bari, sia R.M.N. e V.R..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La Corte, rilevata la ritualità della rinuncia e dell’accettazione, visto l’art. 391 c.p.c., dichiara estinto il giudizio, e non luogo a provvedere sulle spese, così come richiesto da tutte le parti costituite.

PQM

la Corte di Cassazione:

dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 25 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2021

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