Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.26527 del 30/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 20358/18 proposto da:

Regione Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato a Roma, v. M. Prestinari n. 13, difeso dagli avvocati Domenico Fazio, e Antonella Micele, in virtù

di procura speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

S. Costruzioni s.r.l., sia per sé che quale rappresentante dell’Associazione Temporanea di Imprese costituita dalle società

G.P. Impianti Tecnologici s.r.l. e P.S. s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato a Roma, v. G. Antonelli n. 50, difeso dagli avvocati Mauro Ciani, e Michele Ottani, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso;

– controricorrente –

nonché

Gestione Liquidatoria della Unità Sanitaria Locale ***** Bologna Nord;

– intimata –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna 1 giugno 2017 n. 1294;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 18 maggio 2021 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

RILEVATO

Che:

la Regione Emilia Romagna ha impugnato per cassazione la sentenza 1 giugno 2017 n. 1294, con cui la Corte d’appello di Bologna ha rigettato l’appello proposto dall’amministrazione regionale avverso la sentenza del Tribunale di Bologna 9 aprile 2009 n. 2005;

la S. Costruzioni s.r.l. ha resistito con controricorso, mentre la Gestione Liquidatoria della USL ***** Bologna Nord è rimasta intimata.

CONSIDERATO

Che:

con atto ritualmente sottoscritto e depositato l’amministrazione ricorrente ha rinunciato al giudizio, col consenso della parte controricorrente; le spese del presente giudizio vanno compensate interamente tra le parti, come da queste concordemente richiesto.

PQM

dichiara estinto il giudizio;

compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 18 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2021

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