Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.26529 del 30/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele Gaetano Antonio – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20993/2019 proposto da:

ITALIANA ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ASOLONE N. 8, presso lo studio dell’avvocato MILENA LIUZZI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURIZIO CURTI;

– ricorrente –

contro

B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PISTOIA, 6, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO BIAMONTE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANIELLO CIRILLO;

I.M., IO.MA., C.R., rappresentati e difesi dagli avvocati RAFFAELE MOSCA, e CLAUDIO FABRICATORE, ed elettivamente domiciliati presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;

– controricorrenti –

e contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, ***** SPA IN LIQUIDAZIONE, FALLIMENTO ***** SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 5440/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 27/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 21/05/2021 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.

RILEVATO

che:

Io.Ma. e C.R. agirono, in proprio e quali genitori esercenti la potestà sulla minore I.M., per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni provocate alla figlia – al momento del parto, avvenuto presso la ***** s.r.l. di ***** – dal ginecologo B.M. e dall’ostetrica che l’assisteva, che avevano determinato la paresi ostetrica dell’arto superiore destro;

convennero pertanto in giudizio l’anzidetto B. e la Casa di Cura per sentirli condannare, in solido, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla minore, nonché del danno biologico patito iure proprio dalla C. e del danno morale “riflesso” sofferto da entrambi i genitori in conseguenza delle menomazioni della figlia;

i convenuti resistettero alle domande e chiamarono in causa, per l’eventuale manleva, le rispettive compagnie assicuratrici, ossia la Fondiaria Sai Ass.ni s.p.a., quanto alla Casa di Cura, e la Italiana Ass.ni s.p.a., quanto al B.;

il Tribunale di Nola accertò la responsabilità del B. e della Casa di Cura e li condannò, in solido, al pagamento di 219.717,00 Euro (oltre accessori) per il danno sofferto dalla minore e di 30.000,00 Euro per ciascuno dei genitori; condannò, inoltre, le due assicuratrici chiamate in causa “a manlevare i convenuti delle somme che i convenuti verseranno in forza della presente pronuncia, in virtù dei rispettivi rapporti di garanzia”;

pronunciando sul gravame principale dei coniugi I. – C. e su quello incidentale della Casa di Cura, la Corte di Appello di Napoli ha rideterminato in aumento il risarcimento dovuto a I.M. (nelle more divenuta maggiorenne e intervenuta in causa), mentre ha rigettato l’impugnazione incidentale;

ha proposto ricorso per cassazione la Italiana Assicurazioni s.p.a., affidandosi a due motivi; ad esso hanno resistito B.M. nonché Io.Ma., C.R. e I.M.;

la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..;

hanno depositato memoria la società ricorrente e i controricorrenti I. – C..

CONSIDERATO

che:

il primo motivo denuncia “nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4, in relazione al disposto degli artt. 112,100,343 e 346 c.p.c., a garanzia dell’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa in conseguenza del denunciato error in procedendo”;

premesso che, già nel corso del giudizio di primo grado, aveva versato al B. il massimale previsto dalla polizza n. *****, pari a 103.291,38 Euro, la ricorrente dichiara di voler censurare la sentenza impugnata per non avere dato atto del limite del massimale e del suo avvenuto integrale versamento all’assicurato, lamentando che tale omissione aveva esposto l’assicuratrice alla richiesta di ulteriori somme da parte del B.;

deduce che nella comparsa di costituzione nel giudizio di appello aveva richiamato il limite del proprio massimale, ribadendo di averlo integralmente versato con assegno emesso nel dicembre 2013, e assume che “l’assenza di ogni e qualsiasi riferimento a tale limite e all’intervenuto versamento dell’importo pari al massimale (…) integrano un’ipotesi di omessa pronuncia comportante la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. del codice di rito”;

col secondo motivo, la ricorrente denuncia l'”omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5" e ciò “per non aver esaminato e valutato circostanze di fatto rilevanti e oggetto di discussione tra le parti – nella fattispecie esistenza di un preciso limite di massimale nella polizza azionata dal Dott. B.M. e intervenuto integrale versamento di tale importo in favore del medesimo Dott. B. – malgrado le allegazioni e produzioni sul punto da parte di Italiana Assicurazioni s.p.a.”;

il controricorrente B. rileva la inammissibilità del ricorso, eccependo l’esistenza di un giudicato esterno conseguente a sentenza n. 102/2019 emessa dal Tribunale di Milano fra la Italiana Assicurazioni e il B., in un giudizio di opposizione a precetto promosso dalla prima nei confronti del secondo; decisione che ha affermato che la sentenza pronunciata dal Tribunale di Nola nel giudizio promosso dai coniugi I. – C. non aveva indicato limiti di massimale entro cui dovesse essere limitata la manleva delle compagnie assicuratrici; che detta sentenza di primo grado non era stata oggetto di impugnazione sotto il profilo dell’obbligo di manleva e della conseguente condanna della Italiana Assicurazioni; che, inoltre, nel caso di specie non operava solo la polizza n. *****, ma anche quella ***** con un massimale ben più elevato, pari a 1.500.000,00 Euro;

il B. aggiunge che l’assegno di 103.291,38 Euro era stato espressamente accettato in acconto sulla maggiore somma eventualmente dovuta dalla compagnia e che, rassegnando le conclusioni nel giudizio di primo grado, aveva richiesto che, in caso di accoglimento della domanda attorea, venisse dichiarato l’obbligo della Italiana di manlevare il B. da qualsiasi somma eccedente l’anzidetto importo di 103.291,38 Euro; che il Tribunale, nel disporre la manleva delle assicuratrici “in virtù dei rispettivi rapporti di garanzia”, aveva implicitamente rigettato l’eccezione di limite del massimale; che il capo della sentenza concernente l’obbligo di manleva non era stato impugnato dalla Italiana Assicurazioni, che – anzi – aveva concluso per la conferma integrale della sentenza di primo grado; rileva, pertanto che sul punto esisteva anche un giudicato interno preclusivo dell’ammissibilità del ricorso;

il ricorso va rigettato in relazione ad entrambi i motivi, atteso che: non sussiste la dedotta omessa pronuncia, poiché l’Italiana Assicurazioni non ha proposto alcun motivo di appello – sulla questione del massimale e dei limiti della manleva – sul quale la Corte fosse chiamata a pronunciarsi;

né può ritenersi che, a fronte di una sentenza di primo grado che non limitava espressamente la manleva all’importo preteso (e già versato) dalla compagnia assicuratrice, bastasse a questa ribadire di avere pagato il massimale, senza invece impugnare la decisione che la vedeva soccombente sul punto (cfr. Cass., S.U. n. 11799/2017);

non ricorre, poi, un’ipotesi di omesso esame di fatto decisivo giacché, proprio perché non correlata ad un mezzo di impugnazione volto a determinare il limite alla manleva, la circostanza del pagamento di 103.291,38 Euro risulta del tutto priva del carattere della decisività rispetto a questione non effettivamente sottoposta alla Corte;

deve peraltro rilevarsi che, in sede di memoria ex art. 378 c.p.c., la ricorrente non ha preso posizione sull’eccezione di giudicato esterno sollevata dal controricorrente B. (in relazione alla sentenza n. 102/2019 pronunciata dal Tribunale di Milano), onde sostenere la persistenza dell’interesse a coltivare la questione sostanziale della esistenza o meno del limite alla manleva;

al rigetto del ricorso consegue la condanna della Italiana Assicurazioni al pagamento delle spese in favore del B.;

nulla deve invece riconoscersi per spese ai controricorrenti I. e C., la cui posizione non era investita dai motivi di ricorso e che, pertanto, non avevano interesse a resistere;

sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del controricorrente B., liquidandole in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in Euro 200,00) e agli accessori di legge. Nulla per spese in favore dei ricorrenti I. e C..

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 21 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2021

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