LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco M. – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9483/2019 proposto da:
F.T., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BERENGARIO 10, presso lo studio dell’avvocato ELIA CURSARO, rappresentato e difeso dagli avvocati TERESA CHIODO, ADELE RITORTO;
– ricorrente –
contro
ITALIANA ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE AOLONE N. 8, presso lo studio dell’avvocato MILENA LIUZZI, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA REPICE;
– controricorrente –
e contro
ITAS MUTUA ASSICURAZIONI SPA, M.F., M.L.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1098/2018 del TRIBUNALE di LOCRI, depositata il 09/08/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 21/05/2021 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA.
FATTO E DIRITTO
Considerato che:
F.T. conveniva in giudizio la Itas Mutua Assicurazioni, con successivo intervento volontario della Italiana Assicurazioni, s.p.a., effettuato in ragione di accordi con la società convenuta, M.F. e L., per ottenere il risarcimento dei danni anche non patrimoniali subiti a seguito di un incidente stradale;
il Giudice di Pace accoglieva la domanda con pronuncia parzialmente riformata, in punto di quantificazione del danno alla persona, dal Tribunale, che, dopo aver permesso la sanatoria della procura della s.p.a. Italiana Assicurazioni ai sensi dell’art. 182 c.p.c., confermava la ricostruzione dei fatti e il ritenuto concorso paritario di colpa;
avverso questa decisione ricorre per cassazione F.T. articolando quattro censure, corredate da memoria;
resiste con controricorso Italiana Assicurazioni, s.p.a..
rilevato che:
con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 137 c.p.c., poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che la notifica dell’atto di appello era stata effettuata da soggetto privo di procura, posta l’illegittimità della sanatoria disposta ai sensi dell’art. 182 c.p.c., a mente di quanto argomentato con la terza censura;
con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 137 c.p.c., poiché, riguardo alla nullità della notifica del gravame, sul rigetto dell’eccezione non vi era stata alcuna motivazione;
con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 182,347,350,359 c.p.c., poiché il Tribunale avrebbe errato permettendo la sanatoria del difetto di procura oltre l’udienza di cui all’art. 350 c.p.c.;
con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., poiché il Tribunale avrebbe errato compensando le spese processuali quando la deducente era risultata totalmente vittoriosa in primo grado e parzialmente vittoriosa in secondo grado;
Rilevato che:
il ricorso è inammissibile perché tardivo;
infatti, la data di pubblicazione della sentenza impugnata è quella del 9 agosto 2018, come desumibile dallo stesso provvedimento che, letteralmente, riporta in ogni pagina la stampigliatura recante tale data di seguito alla dicitura “sentenza n. 1098/2018 pubbl. il..”;
questa Corte ha, in ogni caso, acquisito la conferma della data in parola da parte della Cancelleria del giudice “a quo”, con la precisazione, comunque ulteriore, che il numero di “Repertorio 1022/2018 del 3 settembre 2018” sottoriportato nelle stesse pagine, è quello della regolare trasmissione all’Agenzia delle Entrate per la doverosa registrazione del provvedimento;
né alcuna delle parti ha spiegato diversamente la data riferita al numero di Repertorio quale appena indicato e in particolare, di fronte alla chiara motivazione della data di pubblicazione ha attribuito alla prima una rilevanza contraria;
la notifica del ricorso e avvenuta il 4 marzo 2019, oltre il termine semestrale, applicabile, dell’art. 327 c.p.c.;
ne deriva che la decisione impugnata è passata in giudicato;
spese secondo soccombenza.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali di parte controricorrente liquidate in Euro 1.800,00, oltre a Euro 200,00 per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2021