Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.2655 del 04/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – rel. Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

M.L., rappr. e dif. dall’avv. Gabriele Perdomi e dall’avv. Concetta Maria Rita Trovato, elettivamente domiciliata presso lo studio della seconda, in Roma, via della Balduina n. 7, come da procura in calce all’atto;

– ricorrente –

Contro

FALLIMENTO ***** s.p.a., in persona del curatore pro tempore, rappr. e dif. dall’avv. Luca Bertozzi e dall’avv. Marco Visconti, elett. dom. presso lo studio di questi in Roma, via Franco Michelini Tocci n. 50, come da procura in calce all’atto;

– controricorrente –

per la cassazione del decreto Trib. Bologna 17.1.2017, n. 127/2017, in R.G. 8700/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2021 dal Presidente relatore Dott. Ferro Massimo.

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

le parti hanno depositato atto di rinuncia con accettazione, anche in punto di definizione delle spese del giudizio;

va dunque dichiarata l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 c.p.c. e non v’è luogo a provvedere sulle spese di lite;

non sussistono, inoltre, i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione (Cass. 23175/2015 e Cass. 19071/218).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i ricorsi, giusta lo stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2021

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