LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 6967/2018 proposto da::
T.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SALARIA, 362, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO DE BENEDICTIS, rappresentata e difesa dall’avvocato GIORGIO MAIONE;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO ***** SRL, IN PERSONA DELLA SUA CURATRICE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL VASCELLO 6, presso lo studio dell’avvocato PIERLUIGI ROCCHI, rappresentata e difesa dall’avvocato FABIO CHIARINI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1473/2017 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 21/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16/03/2021 dal Consigliere Dott. CHIARA GESSO MARCHEIS.
PREMESSO Che:
1. T.G. il 6 agosto 2008 stipulava con la ***** s.r.l. un contratto preliminare di vendita di una villetta da consegnare entro il 30 giugno 2009, al prezzo di Euro 300.000; con successiva scrittura privata del 12 agosto 2008, le parti concordavano il pagamento di ulteriori Euro 60.000 per varianti extracapitolato.
Con domanda arbitrale, T. richiedeva l’accertamento dell’inadempimento della promittente venditrice, il trasferimento della proprietà dell’immobile ex art. 2932 c.c., la condanna alla rimozione dei vizi o alla riduzione del prezzo, nonché il pagamento di una penale per il ritardo. La *****, costituendosi nel giudizio arbitrale, chiedeva a sua volta di accertare l’inadempimento di controparte e di trasferire la proprietà dell’immobile ai sensi dell’art. 2932 c.c..
Con lodo dell’11 luglio 2012, veniva trasferita la proprietà dell’immobile a T., previo pagamento della somma di Euro 194.449,30: il Collegio arbitrale dichiarava la propria competenza anche riguardo all’accordo successivo del 12 agosto 2008 e, accertato il prezzo pattuito, quantificava i contrapposti crediti; ritenendo legittimo il rifiuto di ***** di stipulare il definitivo, a fronte dell’inadempimento della promissaria acquirente, determinava nella misura sopraindicata il credito a favore di *****.
T. impugnava il lodo. La Corte d’appello di Brescia, con sentenza 21 novembre 2017, n. 1473, ha rigettato l’impugnazione. Avverso la pronuncia T.G. ricorre per cassazione.
Il Fallimento n. ***** – ***** s.r.l. resiste con controricorso.
La ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO
Che:
Il ricorso è articolato in quattro motivi.
I primi due motivi sono strettamente connessi e denunciano rispettivamente il primo “violazione e falsa applicazione dell’art. 354 c.p.c., comma 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4” e il secondo “violazione e falsa applicazione dell’art. 1421 c.c., in combinato disposto con il D.Lgs. n. 122 del 2005, artt. 2 e 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”: il lodo era viziato per omesso rilievo d’ufficio della nullità di cui al D.Lgs. n. 122 del 2005, art. 2, o comunque omesso invito al contraddittorio sul punto, e la Corte d’appello ha erroneamente rigettato il motivo che denunciava il vizio, affermando che si tratta di una nullità relativa che poteva essere fatta valere solo dal soggetto a tutela del quale è disposto l’obbligo e che comunque la ricorrente non aveva sollevato l’eccezione di nullità nel giudizio arbitrale e che la proposizione della medesima per la prima volta in sede di impugnazione per nullità del lodo era inammissibile.
I due motivi pongono la questione del rilievo d’ufficio della nullità c.d. di protezione nel giudizio arbitrale e della possibilità di far valere tale mancato rilievo nel successivo giudizio di nullità davanti al giudice statale e sull’eventuale dovere di quest’ultimo di rilevare d’ufficio tale nullità o comunque di invitare al contraddittorio sul punto le parti.
Il Collegio ritiene che la questione rivesta particolare rilevanza ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2 e che la causa vada pertanto rimessa alla pubblica udienza della sezione.
P.Q.M.
La Corte rimette la causa alla pubblica udienza della seconda sezione.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale della Sezione Seconda Civile, il 16 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2021