Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.26606 del 30/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 15809/18 proposto da:

-) G.G., elettivamente domiciliato a Roma, v.le delle Milizie n. 1, difeso dagli avvocati Antonio Volanti, e Luca Boggio in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

-) Fallimento ***** s.r.l., elettivamente domiciliato a Roma, v. di Val Gardena n. 3, difeso dall’avvocato Federica Commisso, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza del Tribunale di Aosta 21.11.2017 n. 357;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 aprile 2021 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

RILEVATO

Che:

– G.G. ha impugnato per cassazione la sentenza 21 novembre 2017 n. 357, con cui il tribunale di Aosta ha rigettato l’opposizione da lui proposta ai sensi dell’art. 617 c.p.c. avverso l’esecuzione per espropriazione immobiliare durata dal fallimento della società ***** s.r.l.;

– il fallimento resistito con controricorso.

CONSIDERATO

Che:

con atto ritualmente sottoscritto e depositato il ricorrente ha rinunciato al giudizio, col consenso della curatela controricorrente;

le spese del presente giudizio vanno compensate interamente tra le parti, come da queste concordemente richiesto.

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio;

compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 26 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2021

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