Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.26625 del 30/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20787/2020 proposto da:

A.M., difeso dall’avv. Christian Di Nardo, domiciliato presso la Cancelleria della I sezione della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

Prefetto Provincia Bologna, Questore Provincia Bologna;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 482/2019 del GIUDICE DI PACE di BOLOGNA, depositata il 06/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/04/2021 dal Cons. FIDANZIA ANDREA.

FATTI DI CAUSA

Il Giudice di Pace di Bologna, con ordinanza del 6.11.2019, ha rigettato l’opposizione proposta da A.M., cittadino del Marocco, avverso il provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Bologna notificato in data 11.11.2016.

Ha proposto ricorso per cassazione A.M. affidandolo ad un unico articolato. L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 32 Cost. e dell’art. 8CEDU per erronea revoca della sospensione del decreto di espulsione.

Deduce il ricorrente di essere affetto da una patologia mentale cronica che in Italia può tenere sotto controllo, ricevendo cure gratuite. Ove si procedesse alla sua espulsione, il suo stato di salute si aggraverebbe, non essendo il Marocco un paese in cui la salute mentale è tutelata.

Evidenzia, inoltre, le relazioni sociali che ha instaurato in territorio italiano (pur non avendo legami familiari), con la conseguenza che una sua eventuale espulsione darebbe luogo alla violazione dell’art. 8 CEDU.

2. Il ricorso è inammissibile per difetto di valida procura alle liti.

Da un attento esame della procura speciale in atti, rilasciata su un foglio separato rispetto al ricorso anche se materialmente congiunto, emerge non solo che la stessa è priva della data rilascio, ma che l’autografia della sottoscrizione del ricorrente non è stata neppure certificata dal difensore, come prescritto dall’art. 83 c.p.c., comma 3, di talché non sussiste alcun dubbio in ordine alla palese invalidità di tale atto, che impedisce radicalmente l’instaurazione del rapporto processuale.

Tale rilievo ha carattere assorbente ed impedisce l’esame del merito del ricorso. Non si liquidano le spese di lite, non avendo l’amministrazione intimata svolto difese; né si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, secondo il ricorso del contributo unificato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2021

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