LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. MARULI Marco – rel. Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio P. – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18509/2019 proposto da:
F.I. domiciliato in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Paolo Campostrini;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’interno;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1901/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA depositata il 10/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/04/2021 dal Cons. Dott. MARULLI MARCO.
FATTI DI CAUSA
1. F.I., cittadino senegalese, ricorre a questa Corte avverso l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Brescia, attinta dal medesimo ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 19 e art. 702-quater c.p.c., ha confermato il diniego pronunciato in primo grado delle misure di protezione internazionale ed umanitaria e ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, in relazione al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 2, lett. g), art. 3, art. 5, lett. c) e art. 14, lett. b) e c), avendo il decidente pronunciato il rigetto delle invocate misure di protezione internazionale e sussidiaria senza procedere al’esame di fatti decisivi e alla valutazione della situazione socio politica del paese di provenienza; 2) della violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 32, in relazione agli artt. 8 CEDU e 2 e 10 Cost. avendo il decidente denegato l’accesso alla protezione umanitaria senza valutare le condizioni di vulnerabilità del richiedente e senza procedere al giudizio comparativo richiesto dalle norme in indirizzo ai fini del riconoscimento della misura.
Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato non essendosi il medesimo costituito con controricorso ex art. 370 c.p.c., ma solo a mezzo di “atto di costituzione” ai fini della partecipazione all’udienza pubblica inidoneo allo scopo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, poiché, fermo in principio che le ragioni di critica esternate con riguardo alla valutazione della situazione interna del paese di provenienza sono fonte solo di una contrapposizione dialettica e non evidenziano perciò alcun vulnus argomentativo in capo alla decisione impugnata che ne possa giustificare la cassazione, avendo questa dato conto di un raggiunto quadro di stabilità politico-istituzionale e del riassorbimento delle tensioni locali, le considerazioni che vi sono altrimenti sviluppate alimentano unicamente una diversa lettura delle risultanze di causa e concretano perciò il mero auspicio a farne materia di rinnovato apprezzamento, a cui non è però nei poteri di questa Corte procedere.
3. Il secondo motivo di ricorso è del pari inammissibile, vero che, in difetto di attendibili indici di un comprovato radicamento sociale nel nostro paese, tali da costituire argomento in favore di una raggiunta condizione “di stabilità lavorativa e relazionale”, le considerazioni che vi sono sviluppate, a fronte di un ragionamento decisorio che non è venuto meno al principio della valutazione comparativa (“in Senegal l’appellante ha famiglia – la madre, moglie e figlio ed il motivo del suo allontanamento è debole tale per cui se dovesse farvi rientro non si troverebbe in una condizione di vulnerabilità soggettiva”), omettono per contro di dar conto di specifici fattori di vulnerabilità in grado di indirizzare diversamente il giudizio di merito, onde la censura non ottempera all’onere di allegazione pur sempre gravante sull’istante e non si affranca perciò dal medesimo vizio che infirma il precedente motivo di ricorso.
4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
5. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.
PQM
Dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi del D.P.R. n. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della I sezione civile, il 28 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2021