Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.26630 del 30/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MARULI Marco – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio P. – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso 18227/2020 proposto da:

C.Y. domiciliato in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Paolo Campostrini;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 350/2020 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 07/04/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/04/2021 dal Cons. Dott. MARULLI MARCO.

FATTI DI CAUSA

1. C.Y., cittadino del Gambia, ricorre a questa Corte avverso l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Brescia, attinta dal medesimo ai sensi delD.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 19 e art. 702-quater c.p.c., ha confermato il diniego pronunciato in primo grado delle misure di protezione internazionale ed umanitaria e ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della nullità della sentenza per vizio di motivazione apparente non avendo il decidente esposto il percorso logico-giuridico in ragione del quale le istanze del richiedente sono state integralmente respinte; 2) della violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, in relazione al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 2, lett. g), art. 3, art. 5, lett. c) e art. 14, lett. b) e c), avendo il decidente pronunciato il rigetto delle invocate misure di protezione internazionale e sussidiaria senza procedere al’esame di fatti decisivi e alla valutazione della situazione socio politica del paese di provenienza; 3) della violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, e art. 32 in relazione agli artt. 8 CEDU e 2 e 10 Cost. avendo il decidente denegato l’accesso alla protezione umanitaria senza valutare le condizioni di vulnerabilità del richiedente e senza procedere al giudizio comparativo richiesto dalle norme in indirizzo ai fini del riconoscimento della misura.

Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato non essendosi il medesimo costituito con controricorso ex art. 370 c.p.c. ma solo a mezzo di “atto di costituzione” ai fini della partecipazione all’udienza pubblica inidoneo allo scopo.

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Il primo motivo di ricorso è privo di fondamento posto che la Corte d’Appello – con opinamento che si sottrae al sindacato di questa Corte ove, come qui, non sia frutto di omesso esame di un fatto decisivo o di violazione di legge costituzionalmente rilevante – ha giustificato il contestato rigetto in ragione di un motivato apprezzamento delle circostanze di fatto riportate dal richiedente che ne incrinano la credibilità, in tal modo esplicitando l’iter logico-giuridico della decisione adottata e la ratio che ne è la fonte.

3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, poiché, fermo in principio che le ragioni di critica esternate con riguardo alla valutazione della situazione interna del paese di provenienza sono fonte solo di una contrapposizione dialettica e non evidenziano perciò alcun vulnus argomentativo in capo alla decisione impugnata che ne possa giustificare la cassazione, avendo questa dato dei favorevoli sviluppi succedutisi sul piano politico-istituzionali del paese di provenienza in tempi più recenti, le considerazioni che vi sono svolte, per il resto, alimentano unicamente una diversa lettura delle risultanze di causa, che, quando non sia preclusa a priori dalla pregressa negativa valutazione in punto di credibilità del narrato (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b)), concreta perciò il mero auspicio ad un rinnovato apprezzamento di esse, a cui non è però nei poteri di questa Corte procedere.

4. Il terzo motivo di ricorso è del pari inammissibile, vero che, in difetto di attendibili indici di un comprovato radicamento sociale nel nostro paese, tali da costituire argomento in favore di una raggiunta condizione “di stabilità lavorativa e relazionale”, le considerazioni che vi sono svolte – a fronte di un ragionamento decisorio che nel quadro della valutazione comparativa imposta dalle norme di riferimento evidenzia la non deteriore condizione di cui il richiedente potrebbe godere in caso di rientro nel paese di origine – omettono per contro di dare conto di specifici fattori di vulnerabilità in grado di indirizzare diversamente il giudizio di merito, onde la censura non ottempera all’onere di allegazione pur sempre gravante sull’istante e non si affranca perciò dal medesimo vizio che infirma il precedente motivo di ricorso.

5. Il ricorso va dunque respinto.

6. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

PQM

Respinge il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della I sezione civile, il 28 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2021

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