LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12190/2020 proposto da:
I.I.S.G., alias I.G., rappresentato e difeso dall’Avv. Davide Verlato, domiciliato presso la Cancelleria della Corte;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t.;
– intimato –
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI VENEZIA n. 5143/19, depositata il 19 novembre 2019 e pubblicata in pari data;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/5/2021 dal Consigliere GORI PIERPAOLO.
RILEVATO IN FATTO
che:
1. Con sentenza n. 5143 depositata in data 19.11.2019 nella controversia iscritta al RGN 1919/2018, e comunicata in pari data, la Corte d’appello di Venezia dichiarava inammissibile l’appello proposto da I.I.S.G., alias I.G., cittadino nigeriano proveniente dall’Edo State, in impugnazione del provvedimento emesso dal Tribunale di Venezia il 14.3.2018 con cui gli era stata rigettata l’opposizione avverso il decreto reiettivo del riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.
2. Avverso la decisione in data 28.4.2020 il richiedente ha notificato ricorso, affidato ad un motivo e il Ministero dell’Interno non si è costituito in giudizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
3. In via pregiudiziale dev’essere esaminata d’ufficio la questione della tempestività della notifica del ricorso per Cassazione. Il ricorso afferma a pag. 1 che la sentenza impugnata è stata “depositata e pubblicata” in data 19.11.2019 e, fermo restando che il deposito della sentenza a mezzo processo civile telematico nella fisiologia coincide con la sua pubblicazione, la Corte osserva che dalla lettura della copia della sentenza impugnata con gli allegati agli atti si evince che la sentenza è stata comunicata a mezzo pec in data 19.11.2019, come da attestazione sottoscritta dal funzionario giudiziario incaricato dell’adempimento.
4. Orbene, la Corte rammenta che “In tema di tempestività del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti in materia di protezione internazionale, a seguito dell’abrogazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 14, deve applicarsi il termine ordinario di cui all’art. 327 c.p.c. e non già il termine di trenta giorni di cui all’art. 702 quater c.p.c., relativo al rito sommario di cognizione, applicabile ai giudizi di merito in virtù del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19. Invero, il comma 10 di tale disposizione deve essere interpretato nel suo reale significato di attribuire priorità nella trattazione delle controversie in materia di protezione internazionale, non anche nel senso di rendere applicabili al giudizio di legittimità disposizioni abrogate o riguardanti i giudizi di merito, con interpretazione, peraltro, palesemente in contrasto con il diritto delle parti ad un giusto processo ed all’effettività del diritto di difesa.” (Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 18704 del 22/09/2015, Rv. 636868 – 01; conforme Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 23472 del 06/10/2017, Rv. 646039 – 01).
5. Pertanto, la notifica via Pec non è idonea a far decorrere il termine breve per impugnare (Cass. ordinanza 27/02/2019, n. 5703 non massimata), dal momento che non è sufficiente che la parte abbia acquisito conoscenza legale – e non di mero fatto – della sentenza, bensì è necessario che l’abbia acquisita con un atto non ad altro destinato, che a provocarne l’impugnazione, ovvero ad impugnarla (così già Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 1539 del 02/02/2012, Rv. 621568, in motivazione; nonché, più esplicitamente, Sez. 3, Sentenza n. 5793 dell’8.3.2017.
6. In applicazione dei principi di diritto che precedono, dal momento che dagli atti non risulta che la sentenza impugnata sia stata notificata su impulso di parte, e che il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, non detta una specifica regolamentazione per l’impugnazione della sentenza d’appello, si deve fare ricorso all’art. 327 c.p.c., atteso che, per far decorrere il termine “breve”, l’art. 326 c.p.c., richiede esplicitamente la notificazione della sentenza su impulso di parte. Per l’effetto, trova applicazione nel caso di specie il termine “lungo” di sei mesi e il ricorso per cassazione notificato il 28 aprile 2020 è tempestivo.
6. Con unico motivo di ricorso – senza indicazione del pertinente paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, comunque individuabile nel n. 3 – viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 702-quater c.p.c. e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 9, in tema di appello nel rito sommario di cognizione, per aver la Corte d’appello erroneamente ritenuto tardiva l’impugnazione proposta dal richiedente avverso l’ordinanza del giudice di prime cure non pronunziata in udienza, celebrata il 14.3.2018; l’ordinanza è stata depositata il 27.4.2018 e comunicata il 3.5.2018, con conseguente decorrenza – secondo il richiedente – del termine di 30 giorni solo da quest’ultima data, con l’effetto che sarebbe tempestivo il deposito dell’atto di appello in data 31.5.2018.
7. Il motivo è infondato. La Corte reitera che, in consonanza con la ratio legis connessa alla natura accelerata del procedimento sommario di cognizione e con la disposizione dell’art. 702-quater c.p.c., il quale, a tal fine, fa decorrere il termine per l’appello dalla “comunicazione”, in riferimento a tale rito – equivalendo ex artt. 134 e 176 c.p.c., la pronuncia in udienza a “comunicazione” – il termine per appellare contro l’ordinanza pronunciata in udienza e inserita a verbale, pur se non comunicata o notificata, decorre dalla data dell’udienza stessa, con esclusione anche da tale punto di vista della possibilità di applicazione dell’art. 327 c.p.c. (Cass. Sez. 2 -, Sentenza n. 14478 del 06/06/2018, Rv. 648976 – 02).
8. Orbene, il ricorrente non impugna in alcun modo l’accertamento del giudice d’appello a pag.2 della sentenza secondo cui il contenuto dell’ordinanza è stato letto in udienza il 14 marzo 2018, e ciò equivale alla “comunicazione” di cui alla previsione di legge richiamata; né trova applicazione, in tema di procedimento sommario di cognizione, limitatamente all’appello, l’art. 327 c.p.c., comma 1, poiché la decorrenza del termine per proporre tale mezzo di impugnazione dal deposito dell’ordinanza è logicamente e sistematicamente esclusa dalla previsione, contenuta nell’art. 702 quater c.p.c., della decorrenza dello stesso termine, per finalità acceleratorie, dalla comunicazione o dalla notificazione dell’ordinanza medesima. Resta pertanto irrilevante il fatto che nel fascicolo telematico siano state inserite in data successiva le informazioni circa la pubblicazione e la comunicazione via pec del provvedimento alle parti e al pubblico ministero, in quanto il termine è decorso dalla lettura del provvedimento in udienza.
9. In conclusione, il ricorso dev’essere rigettato e, in assenza di costituzione del Ministero, nessuna statuizione dev’essere adottata sulle spese di lite.
PQM
La Corte:
rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza allo stato dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.
Così deciso in Roma, il 12 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2021