Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.2664 del 04/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 686-2015 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

*****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELA CAPANNOLO, CLEMENTINA PULLI, MAURO RICCI;

– ricorrente –

contro

S.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIETRO CAVALLINI, 12, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI PAOLOZZI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1751/2014 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 27/06/2014 r.g.n. 3169/2013.

CONSIDERATO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Lecce, in riforma della sentenza del Tribunale, ha accolto la domanda di S.A. ed ha dichiarato il diritto della stessa a godere dell’indennità di accompagnamento calcolata sulla base dell’indennità di assistenza e di accompagnamento prevista per i grandi invalidi di guerra, ai sensi della L. n. 682 del 1979, art. 1,L. n. 165 del 1983, artt. 1 e 2 D.P.R. n. 834 del 1981, artt. 1 e 6 e L. n. 656 del 1986, artt. 1 e 6; L. n. 429 del 1991.

Secondo la Corte la L. n. 429 del 1991 aveva reintrodotto anche per i ciechi civili assoluti il meccanismo di adeguamento automatico,così definitivamente equiparando l’indennità di accompagnamento spettante ai ciechi civili assoluti all’indennità di assistenza spettante ai ciechi assoluti di guerra.

2. Avverso la sentenza ricorre l’Inps con un motivo. Resiste la S. con controricorso e poi memoria ex art. 378 c.p.c..

RITENUTO IN FATTO

3. Inps denuncia la violazione di molteplici norme (L. n. 406 del 1968, art. 1; L. n. 682 del 1979, art. 1; D.P.R. n. 834 del 1981, art. 1; L. n. 656 del 1986, artt. 1,2,3; L. n. 508 del 1988, art. 2; L. n. 342 del 1989, art. 1; L. n. 508 del 1988, art. 1; L. n. 342 del 1989, art. 1; L. n. 429 del 1991, art. 1; L. n. 160 del 1975, art. 9; D.P.R. n. 915 del 1978; nonchè dei vari DM succedutesi del Ministro degli Interni e poi di quello dell’Economia) lamentando che la Corte aveva ritenuto sollevata la ricorrente dall’onere della prova dell’asserito inesatto pagamento da parte dell’Inps e che, inoltre, aveva implicitamente ritenuto, accogliendo l’appello, che l’indennità di accompagnamento dovesse essere equiparata tout courei quella degli invalidi di guerra.

Deduce che la prova della percezione di una somma inferiore al dovuto spettava alla ricorrente avendo l’Istituto sempre corrisposto somme corrette, con gli aggiornamenti annuali, in conformità ai DM del Ministero dell’Interno e poi del Ministero dell’economia. Osserva che, inoltre, la S. aveva effettuato una quantificazione delle somme errata ricomprendendo anche le somme dovute a titolo di assegno integrativo in luogo dell’accompagnatore militare, spettante solo agli invalidi di guerra.

Deduce,infine,che la Corte d’appello, accogliendo il ricorso della S., aveva erroneamente ritenuto corretti gli importi dell’indennità di accompagnamento e l’adeguamento automatico indicati nella Tabella E lettera A/ bis n 1 del D.P.R. n. 915 del 1978, come richiesto dalla ricorrente, e non invece quelli corretti di cui alla tabella E, lett. A), n. 1, allegata alla L. n. 656 del 1986.

4. il ricorso è fondato.

Questa Corte ha già chiarito che l’equiparazione dell’indennità di accompagnamento goduta dai ciechi civili assoluti a quella prevista per i grandi invalidi di guerra investe esclusivamente la misura dell’indennità stessa e le relative modalità di adeguamento automatico, ma non comporta l’estensione ai primi dell’intero complesso delle misure di assistenza predisposte a favore dei secondi, che comprendono l’assegno sostitutivo della prestazione di accompagnatori militari di cui al D.P.R. n. 834 del 1981, art. 6 senza, peraltro, che tale mancata estensione realizzi una ingiustificata disparità di trattamento, in considerazione di quanto affermato dalla Corte Costituzionale (ordinanza n 487/1988) sulla differenziazione di situazioni tra gli invalidi civili e quelli di guerra da ravvisare nella obiettiva diversità dei presupposti che sono alla base del fatto invalidante, scaturente, in quest’ultimo caso, da eventi bellici, che comportano anche un elemento risarcitorio, estraneo all’ipotesi della invalidità civile (cfr Cass. n. 24033/2016, n. 24982/2016, n. 23187/2017).

5. Questa Corte ha, altresì, precisato che “Ai fini della determinazione dell’indennità di accompagnamento spettante ai ciechi civili assoluti, deve applicarsi la tabella E, lett. A), n. 1, allegata alla L. n. 656 del 1986, relativa all’indennità di accompagnamento prevista per le persone affette da cecità bilaterale assoluta per causa di guerra, stante il testuale richiamo contenuto nella L. n. 429 del 1991, art. 1 e nella L. n. 508 del 1988, art. 2, comma 2. (cfr Cass. n. 17648/2016,n. 24033/2016). Si è a riguardo affermato che la tabella applicabile ” sia la Tabella E lett.A) n. 1 la quale prevede le “Alterazioni organiche e irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente”. E non possa essere invece quella di cui lett. A-bis n. 1 la quale considera i soggetti che hanno subito “La perdita di ambo gli arti superiori fino al limite della perdita delle due mani”. L’applicazione della tabella E lett. A) n. 1 risulta testualmente dalla L. n. 429 del 1991, art. 1, comma 1 che richiama l’indennità spettante alle persone affette da cecità bilaterale assoluta e permanente per causa di guerra. E dalla L. n. 508 del 1988, art. 2, comma 2 che ai fini dell’importo spettante a ciechi civili assoluti richiama quello “dell’indennità di accompagnamento percepita dai ciechi di guerra ascritti alla tabella E, lettera A, n. 1 allegata alla Legge medesima” (ovvero alla L. 6 ottobre 1986, n. 656)”.

6. Nella fattispecie l’Inps correttamente si duole che la Corte territoriale, accogliendo integralmente la domanda della S., in riforma della sentenza del Tribunale, non si è uniformata ai principi di cui sopra in quanto non si era limitata a riconoscere l’equiparazione dell’indennità di accompagnamento goduta dai ciechi civili assoluti a quella prevista per i grandi invalidi di guerra in ordine alla misura dell’indennità stessa e alle relative modalità di adeguamento automatico, come previsto dalla L. n. 429 del 1991, art. 1. L’Istituto denuncia,infatti, che la Corte aveva riconosciuto anche l’assegno sostitutivo della prestazione di accompagnatori militari (v. richiamo al D.P.R. n. n 834 del 1981 contenuto nel dispositivo della sentenza), negata dal Tribunale ed oggetto di appello da parte della S. la cui debenza era stata contestata dall’Istituto. In tal senso l’Inps riproduce, ai fini dell’autosufficienza del ricorso in cassazione, i passi salienti della sentenza del Tribunale, dell’appello della S. e della memoria individuandone la loro collocazione.

Lamenta, altresì, che nel conteggio predisposto dalla S. in Tribunale (depositato anche in Cassazione cui si è adeguata la Corte d’appello) era stata accolta anche la domanda volta ad ottenere l’equiparazione della indennità percepita a quelle goduta dai grandi invalidi di guerra in applicazione della tabella E, lett. A bis n 1 del D.P.R. n. 915 del 1978 (si veda a conferma anche la memoria ex art. 378 c.p.c. depositata dalla S. dove è richiamata proprio tale tabella, oltre che l’esposizione in fatto contenuta nella sentenza impugnata).

7. In conformità ai precedenti ed ai principi di cui sopra di questa Corte, cui va data continuità ed ai quali il Collegio di merito non si è adeguato, in accoglimento del ricorso,la sentenza impugnata deve essere cassata ed il giudizio rinviato alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione perchè determini l’ammontare del trattamento dovuto alla S., tenuto conto, inoltre, che non è stato oggetto di censure da parte dell’Inps l’applicazione al trattamento dovuto dell’adeguamento automatico.

Il giudice di rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 26 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2021

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