LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –
Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29209-2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
MOMENTO MEDICO S.r.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato STEFANO CATTARULLA, rappresentata e difesa dall’Avvocato CONCETTA GAMBINO giusta procura speciale estesa a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2106/43/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 17/4/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/9/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.
RILEVATO
CHE:
l’Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 256/16/2012 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano in accoglimento del ricorso proposto da Momento Medico S.r.L. avverso avviso di accertamento IRES 2005;
la contribuente resiste con controricorso ed ha depositato comunicazione di definizione agevolata delle controversie tributarie.
CONSIDERATO
CHE:
1.1. la contribuente ha depositato documentazione attestante l’intervenuta definizione agevolata D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6;
1.2. è stata inoltre prodotta copia della comunicazione dell’Agenzia delle entrate circa l’integrale intervenuto pagamento delle somme richieste;
1.3. nel giudizio non è stata, dunque, presentata alcuna nuova istanza di trattazione;
1.4. ne deriva che, in conformità al disposto di cui al D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 10, quarto periodo, (a norma del quale “il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse”), va dichiarata l’estinzione del giudizio con spese compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 21 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2021