Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.26669 del 01/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 29090-2020 proposto da:

D.A., domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato GAETANO BOSCO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. cronologico 6165/2020 del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 15/08/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 01/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.

ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE rilevato che;

con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008 ex art. 35-bis, depositato il 4.11.2020, D.A., nato l'*****, proveniente dall’Albania, ha adito il Tribunale di Milano, impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria;

nel richiedere la protezione internazionale il ricorrente esponeva: a) di aver lavorato come ristoratore fino al 2008, quando intraprendeva l’attività di autista/ guardaspalle per Edip Shiroka, segretario del partito socialista albanese; b) di aver iniziato a ricevere minacce di morte in ragione della sua vicinanza a Edip Shiroka; c) di avere per questo motivo lasciato l’Albania nel 2014 insieme alla moglie e alle tre figlie, d) di temere per la sua vita in caso di ritorno in Albania;

il Tribunale ha ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione;

in particolare, il Tribunale ha ritenuto il racconto del sig. D.A. non credibile e le minacce prospettate prive di attualità; inoltre, il Tribunale non ha ritenuto sussistere i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria alla luce della mancanza di credibilità del ricorrente e dell’attuale situazione dell’Albania che, secondo le fonti aggiornate, non presenta una situazione di violenza generalizzata; infine, il Tribunale ha ritenuto di non riconoscere la protezione umanitaria in assenza di allegazioni di particolare vulnerabilità personale;

avverso il predetto decreto il ricorrente con atto notificato il 4.11.2020 ha proposto ricorso per cassazione, svolgendo un motivo di ricorso non rubricato;

l’intimata Amministrazione dell’Interno ha depositato atto di costituzione al fine di poter eventualmente partecipare alla discussione orale;

il ricorso è stato assegnato all’adunanza in Camera di Consiglio non partecipata del giorno 1.7.2021 ai sensi dell’art. 380bis c.p.c.; il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, nella parte in cui prevede che “la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima”, richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso” nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore; nella procura predetta, pertanto, deve essere contenuta in modo esplicito – secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. U., 15177/2021) – l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato ed il difensore può certificare, anche solo con un’unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l’autenticità della firma del conferente;

questa Corte, con ordinanza n. 17970/2021, ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, così interpretato, per contrarietà agli artt. 3,10,24,111 Cost. e per contrasto con l’art. 117 Cost. in relazione alla direttiva 2013/32/UE con riferimento agli artt. 28 e 46, 5 11, e con gli artt. 47 della Carta dei diritti UE, 18 e 19, p. 2 della medesima Carta, 6, 7, 13 e 14 della CEDU;

nel caso di specie la procura speciale conferita al difensore in calce al ricorso per cassazione non rispetta il citato D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, così come interpretato dalle Sezioni Unite;

la questione di legittimità costituzionale rimessa alla Corte Costituzionale con l’ordinanza n. 17970/2021 assume perciò rilievo decisivo ai fini della definizione della lite;

la trattazione del ricorso andrà di conseguenza rinviata in attesa che tale questione di legittimità costituzionale venga esaminata dalla Consulta.

P.Q.M.

La Corte rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo.

Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2021

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