Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.26680 del 01/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE Su ricorso proposto da:

V.F. in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI SAN VALENTINO N. 21 presso lo studio dell’avvocato CARBONETTI FRANCESCO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato DELLA VECCHIA ROBERTO;

– ricorrente –

contro

COMMISSIONE NAZIONALE PER LA SOCIETA’ E LA BORSA – CONSOB *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.B. MARTINI, 3, presso lo studio dell’avvocato PALOMBELLA ANNUNZIATA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PALMISANO PAOLO;

– controparte/controricorrente –

avverso la sentenza n. 24082/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 26/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. BESSO MARCHEIS CHIARA.

PREMESSO Che:

V.F. propone istanza di correzione di errore materiale, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., comma 1, nei confronti della sentenza 26 settembre 2019, n. 24082 di questa Corte, che, accolti due dei nove motivi del ricorso, ha cassato il decreto della Corte d’appello di Firenze e ha rinviato “ad altra sezione della Corte d’appello di Brescia che deciderà anche sulle spese” (così nella motivazione e in dispositivo).

Ad avviso dell’istante, non sarebbe “chiaro, obiettivamente, se la Suprema Corte abbia inteso rinviare il giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Firenze (nel qual caso sarebbe errato il riferimento alla Corte d’appello di Brescia) ovvero abbia inteso rinviare il giudizio dinnanzi a una Corte d’appello affatto diversa (nel qual caso sarebbe quantomeno errato il riferimento ad altra sezione), così che sarebbe necessaria la correzione.

La controparte Commissione nazionale per le società e la borsa ha depositato controricorso con cui, in relazione all’istanza presentata, “si rimette alle determinazioni” di questa Corte.

Il ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO

Che:

Il Collegio ritiene – anche alla luce dell’ordinanza di questa Corte n. 19207/2020, che ha accolto l’istanza di correzione proposta dalla Banca Monte dei Paschi di Siena, condebitrice solidale del ricorrente, avverso la sentenza “gemella” di questa Corte n. 24081/2019 – che il ricorso vada accolto.

La sentenza pronunciata da questa Corte, 26 settembre 2019 n. 24082, laddove in dispositivo e in motivazione fa riferimento ad altra sezione della Corte d’appello di Brescia, contiene errori materiali che devono essere corretti, risultando evidente che la Corte intendeva riferirsi, come fatto palese dall’inciso “ad altra sezione”, alla Corte d’appello di Firenze.

Nulla deve provvedersi in ordine alle spese del giudizio: nel procedimento di correzione degli errori materiali non è infatti ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali, in quanto la natura ordinatoria, sostanzialmente amministrativa, del provvedimento che accoglie o rigetta l’istanza di correzione non consente di riconoscere la presenza dei presupposti richiesti dall’art. 91 c.p.c. (cfr. Cass. 28610/2019).

PQM

La Corte dispone la correzione degli errori materiali contenuti nella sentenza di questa Corte 26 settembre 2019, n. 24082, laddove in motivazione e in dispositivo “rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Brescia”, locuzione che deve essere intesa “rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Firenze”.

Manda alla cancelleria per i provvedimenti di rito.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione sesta/seconda civile, il 29 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2021

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