LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3157/2020 proposto da:
M.S., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato SARA DE LUCA;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 316/2019 della CORTE D’APPELLO di TRENTO, depositata il 12/12/2019 R.G.N. 179/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22/04/2021 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.
RILEVATO
Che:
1. con sentenza 12 dicembre 2019, la Corte d’appello di Trento dichiarava inammissibile l’appello di M.S., cittadino bengalese, avverso l’ordinanza di primo grado ai sensi dell’art. 702 ter c.p.c., comma 6, di reiezione delle sue domande di protezione internazionale e umanitaria, tardivamente impugnata rispetto al termine perentorio di trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione, prescritto dall’art. 702 quater c.p.c.;
2. essa ciò riteneva per essere detta ordinanza, comunicata il 6 giugno 2018, stata erroneamente impugnata, anziché con ricorso come ritenuto nel vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19 (Cass. s.u. 28575/2018), con atto di citazione notificato il 29 giugno 2018 e depositato in cancelleria il 12 luglio 2018: con la “presa di contatto” tra la parte e il giudice, istitutiva della pendenza dell’impugnazione nei giudizi introdotti con ricorso, oltre il termine di trenta giorni prescritto dall’art. 702 quater c.p.c.;
3. con atto notificato il 10 gennaio 2020, lo straniero ricorreva per cassazione con due motivi; il Ministero dell’Interno intimato non resisteva con controricorso, ma depositava atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ult. alinea, cui non faceva seguito alcuna attività difensiva.
CONSIDERATO
Che:
1. il ricorrente deduce nullità della sentenza per motivazione apparente o perplessa o incomprensibile e omesso esame di un fatto decisivo (in violazione dell’art. 112 c.p.c.), in riferimento al richiamo dalla Corte territoriale del principio di diritto dell’arresto a sezioni unite della Corte di Cassazione n. 28575/2018, in accoglimento dell’avversaria eccezione, pure tardiva in quanto formulata nella memoria finale, non rendendo comprensibile il percorso logico-argomentativo seguito, a fronte di un precedente orientamento contrario (primo motivo); nullità della sentenza per erronea applicazione dell’art. 702 quater c.p.c., in relazione al D.Lgs. n. 151 del 2011, art. 19, come mod. dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27, comma 1 e violazione e falsa applicazione dell’art. 702 quater c.p.c., per la tempestività dell’appello, erroneamente esclusa dalla Corte territoriale, in quanto correttamente interposto con atto di citazione e comunque tale da ritenere, in considerazione dell’overruling operato da recente arresto di legittimità (Cass. s.u. 28575/2018), a tutela dell’incolpevole affidamento del ricorrente sulla precedente consolidata interpretazione, per la notificazione dell’atto di citazione (il 4 luglio 2018) entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza di rigetto del Tribunale (scadente il 6 luglio 2018) e la sua iscrizione a ruolo (il 12 luglio 2018) nei dieci giorni successivi (secondo motivo);
2. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono fondati;
3. nel vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, così come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27, comma 1, lett. f), l’appello proposto ai sensi dell’art. 702 quater c.p.c., avverso la decisione di primo grado sulla domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale deve essere introdotto con ricorso e non con citazione, in aderenza alla volontà del legislatore desumibile dal nuovo tenore letterale della norma; tale innovativa esegesi, in quanto imprevedibile e repentina rispetto al consolidato orientamento pregresso, costituisce un overrulling processuale che, nella specie, assume carattere peculiare in relazione al momento temporale della sua operatività, il quale potrà essere anche anteriore a quello della pubblicazione della prima pronuncia di legittimità che praticò la opposta esegesi (Cass. 13 luglio 2017, n. 17420), in dipendenza dell’affidamento sulla perpetuazione della regola antecedente, sempre desumibile dalla giurisprudenza della Corte, per cui l’appello secondo il regime dell’art. 702 quater c.p.c., risultava proponibile con citazione; restando fermo il principio che, nei giudizi di rinvio riassunti a seguito di cassazione, il giudice del merito è vincolato al principio enunciato a norma dell’art. 384 c.p.c., al quale dovrà uniformarsi anche se difforme dal nuovo orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. s.u. 8 novembre 2018, n. 28575; Cass. 16 novembre 2018, n. 29506; Cass. 29 settembre 2020, n. 20693);
3.1. in applicazione del suenunciato principio di diritto, l’appello del richiedente è tempestivo, per il rispetto del termine di notificazione dell’atto di citazione di trenta giorni (il 4 luglio 2018) dalla comunicazione dell’ordinanza di rigetto del Tribunale (il 6 giugno 2018) e di deposito con l’iscrizione a ruolo nei dieci giorni successivi (il 12 luglio 2018);
7. pertanto il ricorso deve essere accolto, con la cassazione della sentenza e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Trento in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Trento in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 22 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2021