Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.26703 del 01/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3258/2020 proposto da:

K.E., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE ONORATO, MARIA PAOLA CABITZA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI CAGLIARI, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 947/2019 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 29/11/2019 R.G.N. 101/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22/04/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.

RILEVATO

Che:

1. con sentenza n. 94/2019 la Corte d’appello di Cagliari ha respinto l’impugnazione di K.E., cittadino del Gambia, avverso l’ordinanza di primo grado di rigetto della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e di forme complementari di protezione;

2. il giudice di appello, per quel che qui rileva, ha escluso i presupposti per la protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), ritenendo non credibile il racconto del richiedente circa le ragioni dell’allontanamento dal paese di origine, secondo quanto evincibile dalle difformi versioni rese in sede amministrativa e in sede giudiziale; ha escluso i presupposti per la protezione D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), non essendo emersa dalle fonti consultate una situazione di violenza generalizzata quale conseguenza di conflitto armato; infine, non emergevano ragioni di vulnerabilità tali da giustificare la protezione umanitaria considerato il nuovo corso avviato in Gambia anche dal punto di vista della tutela dei diritti civili;

3. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso K.E. sulla base di un unico motivo; il Ministero dell’Interno intimato non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ultimo alinea, cui non ha fatto seguito alcuna attività difensiva.

CONSIDERATO

Che:

1. con l’unico motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), nella parte in cui ritiene inesistente la minaccia individuale alla vita e alla persona stante la non credibilità del racconto del richiedente e violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, per avere sopravvalutato alcune piccole imprecisioni del racconto per addivenire ad una valutazione di non credibilità;

2. il motivo è inammissibile; si premette che il ricorrente, secondo quanto si evince dall’indicazione in rubrica, mostra di collegare il rigetto della domanda di protezione ex art. 14, lett. c) D.Lgs., alla valutazione di non credibilità laddove il rigetto della protezione sussidiaria ai sensi della norma richiamata è stato fondato sulla insussistenza nel paese di origine di una situazione di violenza diffusa per effetto di conflitto armato; tanto rende prive di pertinenza le censure articolate dovendo evidenziarsi che le critiche alla decisione impugnata per avere escluso la credibilità del narrato, si sostanziano in un mero dissenso valutativo, intrinsecamente inidoneo a dare contezza dell’errore in tesi ascritto alla Corte di merito;

non si fa luogo al regolamento delle spese di lite essendosi la parte intimata limitata al deposito di atto di costituzione (al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione) al quale non è seguita alcune ulteriore attività difensiva;

5. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. Sez. Un. 23535/2019).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 22 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2021

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