LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. LORITO Matilde – Consigliere –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. PICCONE Valeria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3387/2020 proposto da:
O.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 38, presso lo studio dell’avvocato MARCO LANZILAO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Bologna – Sezione di Forlì – Cesena, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 2116/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 16/07/2019 R.G.N. 248/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 28/04/2021 dal Consigliere Dott. VALERIA PICCONE.
RILEVATO
che:
– O.A. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna depositata il 16 luglio 2019, di reiezione dell’impugnazione dal medesimo proposta avverso la decisione del Tribunale che aveva respinto la sua domanda per il riconoscimento della protezione internazionale e della protezione umanitaria;
– dall’esame della decisione impugnata emerge che a sostegno della domanda il richiedente aveva allegato di essere originario della Nigeria e di aver dovuto abbandonare il proprio Paese raggiungendo l’Italia dopo essere transitato per la Libia, dove era stato sfruttato da uno sconosciuto nel proprio autolavaggio prima di imbarcarlo per l’Italia, a seguito di un attentato riconducibile a *****, nel quale aveva perso la madre, unico suo congiunto, essendo il padre morto quando aveva soli due anni ed avendo uno zio, rimasto in vita, che lo aveva privato dell’eredità paterna;
– il Tribunale ha disatteso l’istanza evidenziando che non sussistevano le condizioni per il riconoscimento delle protezioni internazionale e umanitaria richieste e la decisione è stata confermata in secondo grado;
– il ricorso è affidato a sei motivi;
– i Ministero dell’Interno ha presentato memoria al fine della eventuale partecipazione all’udienza ex art. 370 c.p.c., comma 1.
CONSIDERATO
che:
– con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza per omessa motivazione (motivazione solo apparente) sia con riguardo all’istanza di riconoscimento della protezione sussidiaria che di quella umanitaria;
– con il secondo motivo si allega l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio circa la condizione di pericolosità e le situazioni di violenza generalizzata esistenti in Nigeria;
– con il terzo motivo si allega la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, deducendosi l’omesso esame delle allegazioni portate in giudizio circa la condizione personale del ricorrente;
– con il quarto motivo si allega la violazione dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, nonché la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, l’omesso esame delle fonti informative, l’omessa applicazione dell’art. 10 Cost.;
– con il quinto motivo si deduce la violazione dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, nonché la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4,5,6 e 14 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, nonché difetto di motivazione e travisamento dei fatti;
– con il sesto motivo si allega ancora la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, l’omessa applicazione dell’art. 10 Cost., l’omesso esame delle fonti relativamente alla ricorrenza degli estremi per la protezione umanitaria;
– le censure prospettate vanno accolte per quanto di ragione;
– giova premettere che (cfr. sul punto, Cass. n. 8020 del 2020) il giudizio di scarsa credibilità della narrazione del richiedente, relativo alla specifica situazione dedotta a sostegno di una domanda di protezione internazionale non preclude al giudice di valutare altre circostanze che integrino una situazione di “vulnerabilità” ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria poiché la statuizione su questa domanda è frutto di una valutazione autonoma e non può conseguire automaticamente al rigetto di quella concernente la protezione internazionale (negli stessi termini, Cass. n. 10922 del 2019);
– nel caso di specie la Corte omette del tutto di indicare le fonti informative aggiornate né allega elementi da cui possa evincersi che il narrato del ricorrente che asseriva il pericolo derivante da ***** fosse geograficamente inappropriato vista la collocazione dello stesso;
– in particolare, non esistono elementi nella pronunzia circa la zona della Nigeria da cui proveniva il richiedente onde stabilire se si tratta o meno di zona in cui operi ***** e, d’altra parte, il richiedente aveva fornito la data dell’attentato subito, quindi avrebbero potuto essere facilmente operati riscontri;
– il ricorso deve, quindi, essere accolto la sentenza va cassata e la causa rimessa alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche in ordine alle spese relative al giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Bologna, in diversa composizione, anche in ordine alle spese relative al giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 28 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2021