LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 32883/19 proposto da:
-) A.S.H., elettivamente domiciliato a Ravenna, via Antonio Meucci, n. 7/D, difeso dall’avvocato Andrea Maestri, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
-) Ministero dell’Interno, rappresentato ex lege dall’Avvocatura dello Stato, elettivamente domiciliato a Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– resistente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna 23.4.2019 n. 1368;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 ottobre 2020 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.
FATTI DI CAUSA
1. A.S.H., cittadino *****, ha impugnato per cassazione la sentenza con cui la corte d’appello di Bologna, confermandola decisione di primo grado, ha respinto la sua domanda di protezione internazionale.
2. Il Ministero dell’interno ha depositato “atto di costituzione”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. E’ superfluo dar conto dei motivi di ricorso, in quanto quest’ultimo è inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 3, a causa della totale mancanza dell’esposizione:
a) dei fatti posti a fondamento della domanda formulata in primo grado;
b) dei motivi della sentenza di primo grado;
c) dei motivi posti a fondamento del gravame.
Tali elementi non sono desumibili in modo adeguato neanche dall’illustrazione dei motivi.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile ai sensi della norma sopra indicata.
2. Non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio, non essendovi stata difesa delle parti intimate.
P.Q.M.
la Corte di cassazione:
(-) dichiara inammissibile il ricorso;
(-) ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 6 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2021