Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.26713 del 01/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 35230/19 proposto da:

-) A.C., elettivamente domiciliato a Vicenza, v. Napoli n. 4, difeso dall’avvocato Massimo Rizzato, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

-) Ministero dell’Interno, rappresentato ex lege dall’Avvocatura dello Stato, elettivamente domiciliato a Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– resistente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Perugia 15.7.2019 n. 478;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11 novembre 2020 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

FATTI DI CAUSA

1. A.C. ha impugnato per cassazione la sentenza con cui la Corte d’appello di Caltanissetta, confermando la decisione di primo grado, ha rigettato tutte le sue domande volte alla concessione della protezione internazionale.

2. Il Ministero ha depositato “atto di costituzione”.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E’ superfluo dare conto dei fatti di causa e dei motivi di ricorso, in quanto quest’ultimo è manifestamente inammissibile per difetto di procura speciale.

La procura allegata al ricorso infatti, redatta su foglio a parte, e materialmente congiunto al ricorso, ha il seguente contenuto: “delego a rappresentarmi e difendermi l’avvocato ecc., cui conferiscono ogni più ampia facoltà e potere previsto dalla legge in merito a ricorso cassazione avverso sentenza CA.CL. ed in particolare quella di transigere, conciliare, fare ricevere pagamenti rilasciando pietanza, chiamare in causa terzi, svolgere domande riconvenzionali”.

Una procura, dunque, totalmente priva di qualsiasi riferimenti specifico e chiaro al provvedimento impugnato ed all’autorità che lo ha emesso.

2. Non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio, non essendovi stata difesa delle parti intimate.

PQM

la Corte di cassazione:

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 11 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2021

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