Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.26720 del 01/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – est. Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

M.A., (codice fiscale *****), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Marco Lanzilao, del Foro di Roma, presso il cui studio è

elettivamente domiciliato in Roma, al Viale Angelico n. 38;

– ricorrente –

contro

IL MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. *****), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, via del Portoghesi n. 12;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 2318/2019, pubblicata il 4/6/2019;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 marzo 2021 dal Presidente, Dott. Giacomo Travaglino.

FATTO E DIRITTO

Rilevata in limine la manifesta fondatezza del motivo di ricorso, che lamenta l’erroneità della declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione per tardività, avendo la Corte d’appello ritenuto che l’atto introduttivo del gravame fosse stato depositato oltre trenta giorni dalla comunicazione telematica (e cioè il trentunesimo giorno), senza considerare che il termine ultimo di scadenza cadeva di domenica (Cass. ss.uu. 28575/2018).

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia il procedimento alla Corte di appello di Venezia, che, in diversa composizione, procederà all’esame nel merito dell’impugnazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 9 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2021

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