LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. PATTI Adriano Pierluigi – Consigliere –
Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11345-2017 proposto da:
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici domicilia ope legis in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI N. 12;
– ricorrente –
contro
B.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARNO N. 6, presso lo studio dell’avvocato ROSARIO MANNINO, rappresentato e difeso dall’avvocato ROSA MARIA FIANDACA;
– controricorrente –
e contro
MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 3749/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 11/06/2016 R.G.N. 985/2012.
RILEVATO
CHE:
Con sentenza resa pubblica in data 11/7/2016 la Corte d’Appello di Roma, in riforma della pronuncia emessa dal Tribunale della stessa sede, condannava la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore di B.L., della somma di Euro 20.141,82 a titolo di risarcimento del danno per la tardiva ed incompleta trasposizione nell’ordinamento interno, delle direttive comunitarie n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE concernenti il compenso previsto in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari indicati in appositi elenchi.
Avverso tale decisione la Presidenza del Consiglio dei Ministri interpone ricorso per cassazione sostenuto da unico motivo, illustrato da memoria.
B.L. resiste con controricorso illustrato da memoria.
Il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, il Ministero della Salute e della Economia e Finanze, non hanno svolto attività difensiva.
CONSIDERATO
CHE:
1. Con unico motivo si denuncia violazione dell’art. 2909 c.c., degli artt. 39 e 329 c.p.c. nonchè della L. n. 370 del 1999, art. 11 ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4.
Si deduce che con sentenza n. 17039 del 2005 il Tribunale di Roma aveva rigettato la domanda proposta da B.L., intesa a conseguire il compenso spettante per l’attività professionale espletata presso l’Università di Palermo dall’anno accademico 1986/1987 sino all’anno accademico 1989/1990 in relazione al corso di specializzazione di “Clinica dermosifilopatica”.
Sul rilievo che tale pronuncia – relativa a domanda avente il medesimo petitum e la medesima causa petendi di quella proposta nel presente giudizio – non era stata impugnata dal B., e che in materia di cosa giudicata, i principi del giusto processo e della sua ragionevole durata impongono al giudice di rilevare d’ufficio, anche in sede di giudizio di legittimità, il giudicato esterno, si chiede darsi atto della inammissibilità della sentenza emessa dalla Corte distrettuale, per violazione del principio del ne bis in idem.
2. Il motivo non è meritevole di accoglimento.
Non può innanzitutto sottacersi che la critica palesa profili di inammissibilità per violazione del principio di specificità che governa il ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 essendo disattesi i principi affermati da questa Corte in base ai quali la parte ricorrente che deduca l’esistenza del giudicato deve, a pena d’inammissibilità del ricorso, riprodurre in quest’ultimo il testo integrale della sentenza che si assume essere passata in giudicato (vedi ex plurimis, Cass. 23/6/2017 n. 15737),
– giacchè il principio della rilevabilità del giudicato esterno deve essere coordinato con l’onere di autosufficienza del ricorso.
Con condivisibile approccio, questa Corte ha infatti avuto modo di rimarcare come i motivi di ricorso per cassazione fondati su giudicato esterno, debbano rispondere ai dettami di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, che del principio di autosufficienza rappresenta il precipitato normativo (cfr. Cass. 18/10/2011 n. 21560, Cass. 30/4/2010 n. 10537, Cass. 13/3/2009 n. 6184); tanto sia sotto il profilo della riproduzione del testo della sentenza passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il riassunto sintetico della stessa (cfr. Cass. 11/2/2015 n. 2617), sia sotto il profilo della specifica indicazione della tede in cui essa sarebbe rinvenibile ed esaminabile in questo giudizio di legittimità (vedi Cass. cit. n. 21560/2011).
Nella fattispecie scrutinata, i requisiti di ammissibilità della censura che consentono di assicurare al ricorso l’autonomia necessaria ad individuare, senza il sussidio di altre fonti, l’immediata e pronta risoluzione delle questioni da risolvere, non sussistono. Parte ricorrente ha infatti omesso di riportare il contenuto della sentenza del Tribunale di Roma 22/7/2005 n. 17039 posto a fondamento della censura secondo l’onere sulla stessa gravante, non essendo questa Corte tenuta a ricercare, al di fuori del contesto del ricorso, le ragioni che dovrebbero sostenerlo.
3. La doglianza è in ogni caso priva di fondamento.
E’ bene rammentare al riguardo che nel giudizio di cassazione, il giudicato esterno è, al pari del giudicato interno, rilevabile d’ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell’ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, sicchè solo in tal caso la sua produzione non trova ostacolo nel divieto posto dall’art. 372 c.p.c., il quale, riferendosi esclusivamente ai documenti che potevano essere prodotti nel giudizio di merito, non si estende a quelli attestanti la successiva formazione del giudicato (cfr. Cass. 31/5/2019 n. 14883, Cass. 22/1/2018 n. 1534, Cass. 23/12/2010 n. 26041, Cass. S.U. 16/6/2006 n. 13916).
Si è infatti sostenuto che il giudicato non può essere incluso nel fatto, in quanto, pur non identificandosi con gli elementi normativi astratti, è ad essi assimilabile, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, e partecipando, quindi, della natura dei comandi giuridici, la cui interpretazione non si esaurisce in un giudizio di mero fatto.
Il suo accertamento, pertanto, non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del “ne bis in idem”, corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, e consistente nell’eliminazione dell’incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione.
Tale garanzia di stabilità, collegata all’attuazione dei principi costituzionali del giusto processo e della ragionevole durata, non trova ostacolo, nel divieto posto dall’art. 372 c.p.c., il quale, riferendosi esclusivamente ai documenti che potevano essere prodotti nel giudizio di merito, non si estende a quelli attestanti la successiva formazione del giudicato, i quali, comprovando la sopravvenuta formazione di una “regula iuris” cui il giudice ha il dovere di conformarsi, attengono ad una circostanza che incide sullo stesso interesse delle parti alla decisione, e sono quindi riconducibili alla categoria dei documenti riguardanti l’ammissibilità del ricorso.
Corollario di quanto sinora detto è che, essendosi il giudicato invocato a fondamento della critica, formato in epoca ben anteriore alla definizione del giudizio di appello, la sua produzione non può avvenire in questa sede, stante il divieto di cui all’art. 372 c.p.c. che è, invece, operante ove la parte – come nella specie – intenda far valere l’efficacia di giudicato di una pronuncia anteriore a quella impugnata, che non sia stata prodotta nei precedenti gradi del processo (vedi Cass. cit. n. 1534/2018).
In definitiva, al lume delle sinora esposte argomentazioni, il ricorso è respinto.
Le spese del presente giudizio di legittimità in favore di B.L., seguono il regime della soccombenza, liquidate come in dispositivo.
Nessuna statuizione sul punto, va invece emessa nei confronti del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, nonchè del Ministero della Salute e della Economia e Finanze, i quali non hanno svolto attività difensiva.
– Non sussistono, infine, i presupposti per il versamento, da parte dell’amministrazione ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.
Il provvedimento con cui il giudice dell’impugnazione, nel respingere integralmente la stessa, ovvero nel dichiararla inammissibile o improcedibile, disponga, a carico della parte che l’abbia proposta, l’obbligo di versare – ai sensi delle norme appena richiamate – un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del medesimo art. 13, comma 1 bis non può infatti aver luogo nei confronti di quelle parti della fase o del giudizio di impugnazione, come le Amministrazioni dello Stato, che siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (vedi, per tutte: Cass. 14/3/2014, n. 5955, Cass. 5/11/2014 n. 23514, Cass. 9/8/2016 n. 16667).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese nella misura di Euro 4.500,00 per compensi professionali ed Euro 200,00 per esborsi oltre rimborso spese generali al 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 23 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2021
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