Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.2679 del 04/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3115-2017 proposto da:

S.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI, 119, presso lo studio dell’avvocato ORESTE BISAZZA TERRACINI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AXA ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ATTILIO REGOLO 12-B, presso lo studio dell’avvocato ZOSIMA VECCHIO, rappresentata e difesa dall’avvocato ANNA MARIA BUZZONI ZOCCOLA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 176/2016 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 22/11/2016 R.G.N. 255/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/10/2020 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI.

RILEVATO

CHE:

La AXA Assicurazioni s.p.a. proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone n. 41/14 con cui venne respinta la domanda dell’agente S.C. diretta alla declaratoria di illegittimità del recesso in tronco disposta dalla società preponente Axa (a seguito di contestazione di addebito del 24.3.09, inerente il ritardo nell’esecuzione delle rimesse ed il mancato versamento dei saldi in cassa), ma accolta la domanda del S. diretta al pagamento dell’indennità di risoluzione del rapporto, di preavviso, ed altre, per un totale di Euro 336.791,99.

Avverso tale sentenza proponevano separati appelli sia il S. che la società AXA.

Con sentenza depositata il 22.11.16, la Corte d’appello di Trieste, riuniti i procedimenti, rigettava il gravame proposto dall’agente e, in parziale accoglimento di quello proposto dalla società, condannava la Axa a corrispondere al S. la complessiva somma di Euro 255.714,70 oltre accessori, detratto quanto già corrispostogli in esecuzione della sentenza di primo grado.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il S., affidato ad unica doglianza, cui re s.e la società con controricorso.

CONSIDERATO

che è stato prodotto atto di rinuncia al presente ricorso, non contestata dalla società AXA;

che dunque deve dichiararsi l’estinzione del processo;

che in assenza di prova circa l’accettazione della rinuncia, ritiene il Collegio di dover compensare le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo. Compensa le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 22 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2021

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