Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.26848 del 04/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2406-2020 proposto da:

F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTELLO 30, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO BOAZZELLI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

F.I., B.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA F. PAULUCCI DE CALBOLI 1, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI BLESI (studio avvocato CASTELLANI), che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 7357/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 28/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

PREMESSO che:

F.G. ricorre per Cassazione avverso la pronuncia della Corte d’appello di Roma n. 7357/2019. La Corte d’appello ha rigettato il gravame proposto dal ricorrente contro la sentenza del Tribunale di Velletri, che aveva respinto le sue domande di accertamento della nullità per simulazione di un contratto di compravendita di un immobile dissimulante una donazione e di riduzione della dissimulata donazione, condannandolo al rilascio dell’immobile.

B.M. e F.I. resistono con controricorso. I controricorrenti hanno depositato memoria.

CONSIDERATO

che:

I. Il ricorso è articolato in due motivi.

1) Il primo motivo contesta “omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio, che sono stati oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e conseguente violazione dell’art. 1414 c.c., comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

Il motivo è inammissibile in quanto contesta la valutazione operata dal giudice di merito degli elementi di prova, in particolare presuntivi, offerti dal ricorrente a dimostrazione del carattere simulato della compravendita (circa l’insindacabilità da parte di questa Corte della valutazione, posta in essere dal giudice di merito, della prova per presunzioni della simulazione, v. da ultimo Cass. n. 29540 del 2019).

2) L’inammissibilità del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo, che, rubricato “violazione della L. n. 89 del 1913, artt. 47 e 48, e dell’art. 1414 c.c., comma 2, entrambi in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, denuncia l’omessa valutazione della nullità della donazione dissimulata, avendo la Corte d’appello errato nel negare la natura simulata dell’atto di compravendita.

II. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a favore dei controricorrenti che liquida in Euro 4.300 di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione sesta/seconda civile, il 24 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2021

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