Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.2686 del 04/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22535-2019 proposto da:

A.W., elettivamente domiciliato, in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 32, presso lo studio dell’avvocato ALFREDO SAMENGO, rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO TALLARICO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, ***** IN PERSONA DEL MINISTRO PRO-TEMPORE;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BARI, depositata il 21/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/06/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO.

RILEVATO

Che:

è stato impugnato da A.W. il provvedimento (n. R.G. 17427/2018) in data 7/21.6.2019 del Tribunale di Bari con ricorso fondato su due ordini di motivi e non resistito con controricorso dalla parte intimata.

Per una migliore comprensione della fattispecie in giudizio va riepilogato, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.

L’odierna parte ricorrente chiedeva, come da atti, alla competente Commissione Territoriale il riconoscimento della protezione internazionale.

La domanda veniva rigettata.

Impugnata la decisione della detta Commissione con successivo ricorso, quest’ultimo veniva dichiarato inammissibile col provvedimento del Tribunale innanzi citato ed oggetto dell’odierno ricorso in esame.

Il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. con ordinanza in camera di consiglio non ricorrendo l’ipotesi di particolare rilevanza delle questioni in ordine alle quali la Corte deve pronunciare.

CONSIDERATO

che:

1.- Con il primo motivo del ricorso si deduce il vizio di violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3, in particolare per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 2.

Parte ricorrente lamenta l’erronea valutazione del Tribunale di Bari in ordine alla dichiarata inammissibilità per tardività del ricorso innanzi a quel Tribunale proposto dall’odierna parte ricorrente.

Nella concreta fattispecie – giova qui ricordare – il Tribunale di prima istanza riteneva sussistere termini dimezzati (15 gg. e non 3Ogg perchè vi era domanda riconoscimento dello status rifugiato politico, il tutto ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 28 bis).

La decisione del Tribunale barese risulta adottata, sulla base di proprio accertamento in fatto (la sussistenza dell’apposito avviso di cui si dirà in seguito sub 2), nel rispetto della normativa e dei canoni ermeneutici applicabili nella fattispecie, nè parte ricorrente prospetta idonei motivi dati da dover indurre un mutamento della giurisprudenza al riguardo (Cass. n. 335/2015).

Come allegato dallo stesso ricorrente, la domanda ritrovata di protezione internazionale era stata dichiarata dalla Commissione manifestamente infondata, da cui l’applicazione dell’art. 35-bis, comma 2, u.p., che prevede che il termine per la presentazione del ricorso al Tribunale è dimezzato “nei casi di cui all’art. 28 bis, comma 2”, che a sua volta richiama il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 28-ter.

Pertanto, in applicazione di condiviso principio già enunciato da questa Corte, secondo cui “in tema di reiterazione della domanda di protezione internazionale, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 28-bis, comma 2, lett. b), (previgente al D.L. n. 113 del 2018, conv. con modif. in L. n. 132 del 2018), il termine per impugnare il provvedimento della commissione territoriale è ridotto della metà senza che rilevi l’omessa informativa al richiedente circa la procedura accelerata, atteso che oggetto della controversia non è il provvedimento negativo della commissione, ma il diritto soggettivo alla protezione e la riduzione del termine discende direttamente dalla legge ed è pertanto rilevatane da chi impugna dal tenore del provvedimento” (Cass. civ., Sez. Prima, Ord. 16 aprile 2020 n. 7780).

Il motivo è, quindi, Inammissibile.

2.- Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 3, “l’erronea e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 3, comma 4”.

Viene meramente dedotta la circostanza che nel provvedimento della Commissione territoriale era indicato “il termine di impugnazione di trenta giorni dalla notificazione”.

Senonchè il motivo non è ammissibile per più valide ragioni.

Innanzitutto deve osservarsi che, in presenza di domanda di protezione internazionale così come si evince dalla decisione gravata, non poteva non ritenersi sussistente il detto dimezzamento ex lege dei termini e, quindi, l’inammissibilità dell’intero ricorso incluso nella parte relativa altre domande relative alla protezione sussidiaria ed umanitaria.

Parte ricorrente, poi, adduce meramente la suddetta circostanza, ma non specifica, nè trascrive le parti eventualmente rilevanti degli atti pregressi e delle conclusioni al fine di far ritenere insussistente l’affermato dimezzamento dei termini.

In ciò parte ricorrente disattende il principio di autosufficienza ed i relativi oneri.

Al riguardo non può che ribadirsi la costante giurisprudenza di questa Corte in tema di adempimento degli oneri connessi all’ossequio del detto principio (ex plurimis: Cass. S.U. n. 28547/2008, nonchè nn. 2607/2014 e 10749/2015).

In ogni caso il ricorrente non si confronta con la evidentissima ratio della decisione gravata, che sottolinea espressamente come “sulla riduzione dei termini per la presentazione del ricorso vi era espresso avviso in nota la provvedimento impugnato”).

Il motivo è, quindi, inammissibile.

3.- Il ricorso va, dunque e nel suo complesso, dichiarato inammissibile.

4.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis, se dovuto non risultando, allo stato, il ricorrente ammesso in via definitiva al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato.

PQM

LA CORTE dichiara il ricorso iammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2021

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