Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.26860 del 04/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31840-2019 proposto da:

P.F., P.G., elettivamente domiciliate presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentate e difese dall’avvocato SABRINA MAUTONE;

– ricorrenti –

contro

D.B., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dagli avvocati EMILIA GRIMALDI, ALFONSO VISCARDI;

– controricorrente –

contro

V.C., D.G., D.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1027/2019 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 18/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 21/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIANNACCARI ROSSANA.

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione ritualmente notificato, V.C., D.G., D.B. e D.F., nella qualità di eredi di D.V., premettendo di essere proprietari di un fondo rustico sito in S. Marzano sul Sarno, convenivano in giudizio P.G. e P.F., per chiedere l’abbattimento delle opere da quest’ultime abusivamente realizzate in violazione delle distanze legali tra costruzioni nonché per sentir dichiarare l’esatta linea di confine tra i fondi limitrofi. A sostegno della domanda, gli attori deducevano che i convenuti, nel mese di giugno del 2003, avevano eseguito opere edili in totale assenza di concessione edilizia, occupando parte del fondo di loro proprietà.

Si costituivano in giudizio i convenuti per resistere alla domanda.

All’esito dell’istruttoria, il Tribunale di Nocera Inferiore accoglieva la domanda di violazione delle distanze e di regolamento dei confini, condannando le convenute alla rimozione delle parti illegittimamente edificate e, in accoglimento della domanda ex art. 950 c.c., determinava il confine tra le proprietà delle parti, secondo quanto previsto dalla relazione peritale.

Avverso tale statuizione interponevano appello P.G. e P.F., censurando, in primo luogo, la sentenza di primo grado per violazione dell’art. 112 c.p.c.; in particolare, assumevano gli appellanti come gli attori avessero esclusivamente dedotto la violazione delle norme sulle distanze legali, aventi ad oggetto le sole opere realizzate nel giugno del 2003, mentre il Tribunale avrebbe fatto riferimento ad opere risalenti al 1979. Analogo vizio riguarderebbe la domanda di regolamento dei confini in quanto alcuna modifica sarebbe stata apportata alla delimitazione tra fondi a partire dal 2003. Ciò posto, gli appellanti deducevano e sollevavano, in subordine, eccezione di usucapione in ordine al possesso della zona di terreno che si assumeva illegittimamente occupata.

Con la sentenza impugnata per cassazione, la Corte d’appello di Salerno rigettava il gravame.

Con riguardo al primo motivo di impugnazione, la corte di merito osservava come la citazione introduttiva, pur avendo fatto riferimento ad opere edilizie realizzate dai convenuti nel giugno del 2003, avesse inteso estendere la violazione denunciata del mancato rispetto delle distanze legali a qualsiasi opera di proprietà dei convenuti, non ancorando siffatta violazione ad uno specifico riferimento temporale. Ciò posto, a fronte dell’accertamento della violazione delle distanze, l’eccezione di usucapione era stata proposta per la prima volta in appello e, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., comma 2, era inammissibile. In ogni caso, pur ammettendone l’ammissibilità, se considerata eccezione in senso lato, non erano stati allegati gli elementi costitutivi per l’acquisto della proprietà a titolo originario.

Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso P.F. e P.G. sulla base di tre motivi.

Ha resistito con controricorso D.B..

RAGIONI DELLA DECISIONE

Va, primo luogo, esaminata l’eccezione di inammissibilità proposta dal controricorrente, con cui si censura la nullità del ricorso, per non avere parte ricorrente sottoscritto né digitalmente né graficamente l’atto introduttivo del giudizio di legittimità né la procura speciale.

In disparte l’assoluta genericità dell’eccezione, dall’esame del ricorso è stato possibile rilevare l’esistenza della firma apposta dal difensore, ai fini dell’autentificazione della procura speciale. Siffatto accertamento priva di rilevanza la circostanza della mancata sottoscrizione del ricorso introduttivo, in quanto, per il consolidato orientamento di codesta Corte, “la firma apposta dal difensore in calce o a margine del ricorso per cassazione ai fini dell’autenticazione della procura speciale vale anche quale sottoscrizione del ricorso, in quanto consente di attribuire al difensore che ha autenticato la sottoscrizione della procura speciale anche la paternità del ricorso stesso”(Cass. civ., sez. 6-3, n. 7443, 23.03.2017; Cass. civ., sez. 6-5. n. 18491, 01.08.2013).

Con il primo motivo di ricorso, si censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 169 c.p.c., dell’art. 74disp. att. c.p.c., u.c. e degli artt. 77 e 87 disp. att. c.p.c., nonché l’insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non avere la Corte d’appello rilevato il difetto di legittimazione attiva in capo agli originari attori, i quali non avrebbero comprovato l’effettiva qualità di proprietari rivestita. Il motivo è inammissibile in quanto la questione della legittimazione attiva, rilevata in primo grado dal Tribunale e non impugnata dalle parti appellanti con il gravame proposto, risulta coperta da giudicato interno, con conseguente configurazione di una preclusione processuale che impone alla Corte di cassazione, investita del ricorso avverso la sentenza d’appello, di dichiarare inammissibile la doglianza (Cass., 12 aprile 2001, n. 5493; Cass., Sez. un., 4 gennaio 2000, n. 16, Cass. Sez. I, 27.10.2014, n. 22781).

Con il secondo motivo di ricorso, si censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 873 e 875 c.c. quanto alla mancata considerazione del criterio di prevenzione; omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per non avere la Corte d’appello, pur avendo riconosciuto il carattere incerto del confine tra i fondi limitrofi, applicato il principio della prevenzione, con ciò inficiando la correttezza della statuizione adottata avente ad oggetto la presunta violazione delle distanze legali tra fabbricati.

Il motivo è inammissibile.

In primo luogo, la questione relativa alla violazione del principio di prevenzione costituisce questione nuova, non essendo stata dedotta e trattata nel giudizio di merito. Al riguardo, è opportuno ricordare che, secondo l’orientamento pacifico di questa Corte, i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in cassazione questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase del merito e non rilevabili d’ufficio (Cass. civ., 26/03/2012, n. 4787).

Con il terzo motivo di ricorso, si censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 872 e 873 c.c. e dell’art. 112 c.p.c.; violazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio -, per avere la Corte d’appello erroneamente ritenuto che la fattispecie oggetto di giudizio rientrasse nell’ambito di applicazione di cui al combinato disposto degli artt. 872 e 873 c.c., quando, trattandosi di controversia avente ad oggetto non già la mera osservanza della distanza legale tra costruzioni, bensì la realizzazione di un manufatto in violazione del confine con il fondo rustico del vicino, l’unica tutela prospettabile sarebbe stata l’esperimento di un’azione di manutenzione nel possesso ex art. 1170 c.c.. Inoltre, lamenta che l’atto introduttivo del giudizio non contenesse alcuna richiesta di rilascio del fondo, la quale, contrariamente a quanto disposto dai giudici di merito, non sarebbe automaticamente compresa nella domanda ex art. 950 c.c.

Il motivo è inammissibile.

In primo luogo, con riguardo all’attività ermeneutica svolta dal giudice di merito, costituisce principio pacifico quello secondo cui “Il giudice di merito, nell’esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, non è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte ma deve accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non esclusivamente dal tenore letterale degli atti ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla medesima parte e dalle precisazioni da essa fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di sostituire d’ufficio un’azione diversa da quella proposta. Il relativo giudizio, estrinsecandosi in valutazioni discrezionali sul merito della controversia, è sindacabile in sede di legittimità unicamente se sono stati travalicati i detti limiti o per vizio della motivazione” (Cass. civ., sez. III, n. 13602 del 21.05.2019).

Ebbene, nel caso di specie, la Corte d’appello, con argomentazioni immuni da rilievi critici, ha correttamente qualificato, sulla base delle prospettazioni fatte dalle parti e considerando la concreta vicenda sostanziale istruita, la domanda oggetto di giudizio come azione petitoria volta al rispetto delle distanze legali.

Ciò posto, con riguardo all’asserita ultrapetizione, per avere la Corte d’appello disposto il rilascio del fondo in assenza di una specifica istanza rivolta a tal fine da parte attrice, avendo quest’ultima unicamente richiesto una pronuncia di regolamento dei confini ex art. 950 c.c., va richiamato l’orientamento di questa Corte, secondo cui, nell’azione di regolamento di confini, l’attore non è tenuto a proporre un’espressa domanda di rilascio della porzione di terreno indebitamente occupata dalla controparte, essendo tale domanda implicita nella proposizione dell’azione. Essa, pertanto, può essere specificata all’udienza di precisazione delle conclusioni, senza che ciò configuri la proposizione di una domanda nuova e, dunque, inammissibile, il cui accoglimento vizierebbe di ultrapetizione la pronuncia del giudice (ex multis Cass. civ. sez. II, 22/02/2011, n. 4288).

La deduzione del vizio di motivazione è precluso, ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 5, dall’esistenza di una cosiddetta doppia conforme.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile -2 della Suprema Corte di cassazione, il 21 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2021

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