Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.26862 del 04/10/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21496/2020 proposto da:

F.M., elettivamente domiciliato in Ravenna via della Lirica 43, presso lo studio dell’avv. Andrea Camprini, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, *****, in persona del Ministro, pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 11/2020 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 02/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 10/09/2021 dal Consigliere Dott. Rita RUSSO.

RILEVATO

Che:

Il ricorrente, cittadino senegalese, ha chiesto la protezione internazionale dichiarando di essere fuggito dal suo paese per aver causato un sinistro stradale, in esito al quale una passeggera da lui trasportata era deceduta e di conseguenza di temere la vendetta del marito della vittima.

La competente Commissione territoriale ha respinto la richiesta.

Il Tribunale di Bologna, adito dal ricorrente, previo rinnovo dell’audizione, ha respinto il ricorso.

Il richiedente asilo ha proposto appello che la Corte d’appello di Bologna ha rigettato, ritenendo il racconto dei fatti narrati non genuino in ragione delle macroscopiche contraddizioni nelle quali è incorso il richiedente e delle significative differenze tra il racconto reso innanzi alla Commissione territoriale e quello reso innanzi al Tribunale, rimarcando altresì che il richiedente non ha neppure allegato di essersi rivolto alla polizia per essere tutelato; ha escluso altresì la sussistenza del rischio di violenza indiscriminata derivante dal conflitto di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), sulla base delle notizie tratte dal sito del Ministero degli esteri (***** 2019) ed ha escluso, infine, la sussistenza dei presupposti per la protezione umanitaria, ritenendo non sufficientemente dimostrato l’effettivo radicamento nel contesto sociale italiano e tuttora sussistenti i contatti con la moglie rimasta in patria. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il richiedente asilo affidandosi a quattro motivi. L’Avvocatura dello Stato, non tempestivamente costituita, ha presentato istanza per la partecipazione ad eventuale discussione orale. La causa è stata trattata all’udienza camerale non partecipata del 10 settembre 2021.

RITENUTO

Che:

1.- Preliminarmente si osserva che il ricorso, notificato in data 21 luglio 2020, avverso una sentenza pubblicata in data 2 gennaio 2020, è tempestivo.

Il D.L. n. 18 del 2020, art. 83, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 2020, ha disposto che “dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali”, dovendosi ritenere sospesi, fra l’altro, i termini stabiliti “per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali”.

Il termine finale così fissato è stato poi prorogato – dal D.L. n. 23 del 2020, art. 36, comma 1, convertito con modificazioni dalla L. n. 40 del 2020 – all’11 maggio 2020, sicché i termini processuali di tutti i procedimenti civili risultano sospesi dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020 e hanno ripreso a decorrere dalla fine del periodo di sospensione, vale a dire dal 12 maggio 2020.

Vero è che la regola generale subisce eccezioni, e segnatamente quella prevista dall’art. 83, comma 3, relativa ai procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona, ma detta eccezione, di lettura necessariamente restrittiva, non riguarda i processi di protezione internazionale, che pur se finalizzati alla tutela di diritti fondamentali della persona non hanno natura cautelare, in quanto non sono rivolti ad assicurare una tutela d’urgenza anticipata, strumentale a un successivo giudizio di cognizione, ma costituiscono lo strumento processuale attraverso il quale si assicura, in sede di cognizione piena, la tutela definitiva dei suddetti diritti (in tema, con riferimento ai giudizi di incandidabilità di cui al D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 143, comma 11, si veda Cass. 2749/2021).

2.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto la valutazione di attendibilità del richiedente è stata effettuata in spregio alla suddetta norma, senza supporto motivazionale e senza alcuna verifica della compatibilità del racconto con le fonti esterne ed internazionali. Il ricorrente deduce che la sentenza impugnata enfatizza come unico motivo di valutazione della credibilità due discrasie relative a elementi secondari del racconto, determinate unicamente dalla scarsa conoscenza della lingua italiana dell’interprete, e la mancata richiesta di denuncia alle autorità del paese senza valutare le difficili condizioni personali in cui egli si trovava al momento della narrazione e senza escludere la sostanziale verità delle condizioni raccontate.

Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 2 e art. 14, lett. b), in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto è stata negata la protezione sussidiaria omettendo ogni valutazione unicamente perché il richiedente è ritenuto non credibile, mentre di contro la Corte avrebbe dovuto assumere informazioni sulla condizione della regione di provenienza del ricorrente in relazione al grave rischio da lui prospettato.

I motivi possono esaminarsi congiuntamente sono entrambi infondati.

In primo luogo si osserva che non risponde a verità che la Corte non abbia escluso la “sostanziale verità delle condizioni raccontate” perché invece ha espressamente qualificato il racconto come non genuino e ciò non soltanto per le contraddizioni interne rilevate, ma anche per le differenze riscontrate tra il racconto reso alla Commissione e il racconto reso al Tribunale.

Inoltre la Corte d’appello ha riscontrato un importamene difetto di allegazione, posto che il richiedente non ha neppure dichiarato di essersi rivolto alla polizia ovvero le ragioni per le quali non avrebbe potuto ottenere protezione dalle autorità.

2.1- Il Collegio osserva che il corretto svolgimento della attività di cooperazione istruttoria presuppone che tutti i soggetti coinvolti assolvano i propri compiti, posto che anche il richiedente asilo ha il dovere di cooperare per una corretta istruzione della domanda compiendo ogni ragionevole sforzo per motivarla e circostanziarla (art. 13 Direttiva 2013/32/UE e art. Direttiva 2011/95/UE) mentre il compito del giudicante si esplica in termini di integrazione istruttoria (Cass. n. 16411/2019), trattandosi appunto di cooperazione con la parte e non sostituzione ad essa, sicché le relative modalità di svolgimento devono essere improntate a criteri di trasparenza, di modo che la terzietà dell’organo giudicante non ne risulti compromessa (Cass. 29056/2019). Il ricorrente è quindi ad allegare in modo chiaro e completo i fatti costitutivi della pretesa (Cass. n. 11175/2020; Cass. n. 24010/2020). Il giudice non può e non deve supplire ad eventuali carenze delle allegazioni (Cass. n. 2355/2020; Cass. 8819/2020), posto che il ricorrente è l’unico ad essere in possesso delle informazioni relative alla sua storia personale e quindi deve indicare gli elementi relativi all’età, all’estrazione, ai rapporti familiari, ai luoghi in cui ha soggiornato in precedenza, alle domande di asilo eventualmente già presentate (v. CGUE 5 giugno 2014, causa C-146/14; nello stesso senso Cass. 8819/2020).

La Corte ha correttamente utilizzato i criteri, previsti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, relativi alla valutazione dell’attendibilità intrinseca, e della sussistenza di sufficienti dettagli e di giustificazioni sull’assenza di elementi di riscontro. Una volta ritenuta l’inattendibilità intrinseca della narrazione nessun profilo di rischio individuale può venire in rilievo né sotto l’aspetto del diritto a conseguire lo status di rifugiato né per quanto riguarda la protezione sussidiaria ai sensi dell’art. 14, lett. a) e b), mancando una storia credibile rispetto alla quale valutare il profilo di rischio. Per questa ragione una volta esclusa la credibilità intrinseca della narrazione offerta, non deve procedersi al controllo della credibilità estrinseca, tramite la assunzione di informazioni (Cass. n. 24575/2020).

Inoltre, correttamente la Corte ha sottolineato il difetto assoluto di allegazione sulla richiesta di protezione alle autorità statali.

Ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, infatti, la persecuzione da agente privato (quale è quella dedotta dal ricorrete) rileva solo nel caso in cui l’organizzazione statale non sia in grado, in concreto, di proteggere il suo cittadino; pertanto è essenziale che il richiedente, sul quale incombe l’onere di allegazione (Cass. n. 11175/2020; Cass. n. 24010/2020) specifichi se si è rivolto o meno alle autorità e quale è stata la risposta ovvero per quale ragione ciò non è stato possibile. Ciò in quanto il giudice non deve valutare in astratto l’efficienza dei sistemi giudiziari dei paesi terzi, bensì verificare se in concreto e in quella specifica situazione la protezione dello Stato si è rivelata o potrebbe rivelarsi inefficiente, indagine che il giudice non può compiere se il richiedente non illustra i dettagli della propria vicenda individuale anche su questo punto.

3.- Con il terzo motivo del ricorso si lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8 e art. 14, lett. c) e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. La parte deduce che anche a prescindere dalle ragioni che hanno spinto il richiedente ad abbandonare il paese, il giudice avrebbe dovuto esaminare la situazione del paese di origine in relazione in particolare al rischio di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), che fa riferimento un danno più generale derivante da violenza indiscriminata da conflitto armato. In relazione detto profilo di rischio non è necessaria la rappresentazione di un quadro individuale di esposizione a pericolo. Deduce che la Corte di Appello di Bologna non ha assunto informazioni sul paese di origine del richiedente asilo né indicato la fonte in concreto utilizzata ovvero il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione punto la Corte d’appello di Bologna non ha indicato la fonte in concreto utilizzata.

Il motivo è infondato.

La Corte d’appello di Bologna ha assunto informazioni sulla situazione del paese d’origine ed ha escluso che nella zona di eventuale rimpatrio del richiedente sussista una condizione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato, già localizzato solo nella regione della Casamance, citando la fonte informativa (in nota) e cioè il sito ***** aggiornato al 18.9.2019. Vero è che si tratta di un sito il cui tale il cui scopo e funzione non coincidono, se non in parte, con quelli perseguiti nei procedimenti di protezione internazionale, (Cass. 9919/2020) e pertanto le notizie da esso tratte potrebbero rivelarsi insufficienti o in alcuni casi anche non utili; ciò non vuol dire però che si tratti di notizie non veritiere. Il ricorrente del resto non censura la sentenza impugnata sotto il profilo della non idoneità delle informazioni assunte a rendere un quadro chiaro e completo delle condizioni del paese di origine bensì sotto il profilo (infondato) della totale omissione delle stesse.

4.- Con il quarto motivo del ricorso si lamenta violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Il ricorrente deduce che ai fini di verificare il diritto a un permesso di soggiorno per motivi umanitari la sua condizione di vulnerabilità non è stata oggetto di valutazione, se non solo sotto il profilo della buona salute e della giovane età, senza in alcun modo valutare le vicende che lo hanno costretto a lasciare il paese, la tratta di esseri umani di cui richiedente è stato vittima, il tempo trascorso dalla sua partenza e l’integrazione sociale conseguita. Il motivo è inammissibile.

La parte travisa la ratio decidendi della Corte d’appello che non ha affatto valutato solo i motivi psicofisici o di età ma ha effettuato un giudizio di comparazione tra la dedotta integrazione in Italia e le condizioni del paese d’origine, dando particolare rilievo alla circostanza che gli ha legami familiari in patria, con ciò applicando il consolidato criterio elaborato dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 4455/18, Cass. sez. un. 29459/19). Si tratta di un giudizio di fatto di cui non si può sollecitare la revisione in questa sede, in particolare deducendo che non sono state considerate le ragioni della fuga dal paese d’origine posto che il racconto del richiedente è stato ritenuto non genuino.

Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato.

Nulla sulle spese in difetto di regolare costituzione della controparte.

PQM

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472