LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21686/2020 proposto da:
M.A., elettivamente domiciliato in Rimini via Soardi n. 6, presso lo studio dell’avv. Monica Castiglioni, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****, in persona del Ministro, pro tempore;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2807/2020 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 17/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 10/09/2021 dal Consigliere Dott. Rita RUSSO.
RILEVATO
Che:
Il ricorrente, cittadino pakistano, ha chiesto la protezione internazionale dichiarando di essere fuggito dal suo paese per timore di essere ucciso dalla proprietario del negozio in cui lavorava poiché quest’ultimo ne aveva scoperto la relazione clandestina con la figlia; che il suo datore di lavoro si era presentato alla casa dei suoi genitori minacciandolo di morte e, trattandosi di una persona ricca e potente nel villaggio non avrebbe potuto sporgere denuncia contro di lui.
La competente Commissione territoriale ha respinto la richiesta. Il Tribunale di Bologna, adito dal ricorrente, ha respinto il ricorso. Il richiedente asilo ha proposto appello, che la Corte d’appello di Bologna ha respinto, condividendo il giudizio di inattendibilità reso dal Tribunale, in ragione delle numerose lacune del racconto e delle contraddizioni tra il racconto reso alla Commissione territoriale e quanto dichiarato in ricorso; La Corte inoltre riteneva non sufficientemente circostanziato il racconto sul punto della omessa denuncia alle autorità relativamente alle minacce di morte ricevute.
La Corte ha escluso altresì la sussistenza del rischio di violenza indiscriminata derivante dal conflitto di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), sulla base di informazioni assunte dal Report EA-SO dell’ottobre 2018 ed ha escluso, infine, la sussistenza dei presupposti per la protezione umanitaria, ritenendo non sussistente alcuna condizione di vulnerabilità né una effettiva incolmabile sproporzione tra il contesto di vita nel paese d’origine e quello nel paese di accoglienza, ritenendo altresì non sufficientemente dimostrato il positivo inserimento nel contesto sociale italiano.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il richiedente asilo affidandosi a un motivo.
L’Avvocatura dello Stato, non tempestivamente costituita, ha presentato istanza per la partecipazione ad eventuale discussione orale. La causa è stata trattata all’udienza camerale non partecipata del 10 settembre 2021.
RITENUTO
Che:
1.- Con il primo e unico motivo del ricorso si lamenta la nullità del “decreto” in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa e contraddittoria motivazione in relazione all’applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, per non aver argomentato sulla procedimentalizzazione della valutazione di credibilità. Deduce che il giudice non si è attenuto ai criteri di valutazione indicati dall’art. 3 cit. e non ha valutato la coerenza del racconto con le fonti internazionali né la sua tempestività fondandosi invece sulla esclusiva rilevanza di un elemento isolato o di pochi elementi.
Il motivo è inammissibile per la sua genericità e non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondandosi su un lettura parziale della stessa.
Le censure si traducono infatti in una mera illustrazione dei criteri di valutazione della attendibilità del ricorrente, e della giurisprudenza di legittimità in merito, senza collegamenti specifici al decisum e senza tenere conto che entrambi i giudici di merito, con giudizio conforme, hanno ritenuto il racconto inattendibile in quanto generico, connotato da lacune ed in contraddizioni. La parte travisa il significato ed i limiti del dovere di cooperazione, posto che il richiedente deve compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare il proprio racconto, e, in caso contrario, la genericità della narrazione esclude la necessità e la possibilità, per il giudice di merito, di operare ulteriori accertamenti (Cass. 22196/2021). Il ricorrente è tenuto ad allegare in modo chiaro e completo i fatti costitutivi della pretesa (Cass. n. 11175/2020; Cass. n. 24010/2020) e il giudice non può e non deve supplire ad eventuali carenze delle allegazioni (Cass. n. 2355/2020; Cass. 8819/2020), posto che il ricorrente è l’unico ad essere in possesso delle informazioni relative alla sua storia personale e quindi deve indicare gli elementi relativi all’età, all’estrazione, ai rapporti familiari, ai luoghi in cui ha soggiornato in precedenza, alle domande di asilo eventualmente già presentate (v. CGUE 5 giugno 2014, causa C-146/14; nello stesso senso Cass. 8819/2020). Di conseguenza, una volta esclusa la credibilità intrinseca della narrazione offerta, non deve procedersi al controllo della credibilità estrinseca (Cass. n. 24575/2020).
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Nulla sulle spese in difetto di regolare costituzione della controparte.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2021