LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16883/2020 proposto da:
H.N., rappresentato e difeso dall’avv. Marco Giorgetti, (Pec: avv.giorgetti.pec.essegilegal.it), giusta procura speciale il calce al ricorso per cassazione;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l’avvocatura generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 26/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 10/09/2021 dal Cons. Dott. TERRUSI FRANCESCO.
RILEVATO
che:
H.N. ricorre per cassazione contro l’ordinanza (così qualificata) del tribunale di Ancona del 26 febbraio 2020 che ne ha dichiarato inammissibile per tardività il gravame avverso il provvedimento amministrativo di diniego della protezione internazionale;
il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO
che:
la procura speciale conferita al difensore non soddisfa i requisiti richiesti dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, nell’interpretazione fornitane dalle Sezioni unite di questa Corte, giacché non contiene la certificazione della data di rilascio successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato (v. Cass. Sez. U. n. 15177-21);
tale certificazione, sebbene anche con unica sottoscrizione, deve essere fatta dal difensore esplicitamente, assieme a quella dell’autenticità della firma del conferente;
il ricorso va quindi dichiarato inammissibile;
il collegio non ritiene ostativa a tal riguardo la recente rimessione alla Corte costituzionale della questione attinente alla ripetuta esegesi dell’art. 35-bis citato (di cui all’ordinanza interlocutoria della terza sezione n. 17970 del 2021);
reputa difatti prevalente la motivazione esibita al riguardo dalle Sezioni unite, volta che la stessa questione è stata esaminata e motivatamente ritenuta manifestamente infondata dalle medesime, nella sentenza surrichiamata e in altre identiche depositate dopo l’ordinanza interlocutoria; e in questo caso finanche senza necessità di riconvocazione (Cass. Sez. U. n. 18486-21, Cass. Sez. U. n. 1848721, Cass. Sez. U. n. 18488-21, Cass. Sez. U. n. 18489-21, Cass. Sez. U. n. 18490-21);
le spese processuali possono essere interamente compensate, in considerazione dell’intervento giurisprudenziale sopravvenuto alla presentazione del ricorso.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese processuali.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 10 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2021