LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23671/2020 proposto da:
H.A., elettivamente domiciliato in Roma Via Prizzi, 7, presso lo studio dell’avvocato Simonetta Tellone, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Sabatino Besca;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****, in persona del Ministro, pro tempore;
– intimato –
avverso la sentenza n. 395/2020 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 04/03/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 10/09/2021 dal Consigliere Dott. Rita RUSSO.
RILEVATO
Che:
Il ricorrente, cittadino pakistano, ha chiesto la protezione internazionale dichiarando di essere fuggito dal paese a causa di una lite con un altro suo concittadino, dapprima limitata all’acquisto di un terreno e poi sfociata in contrasti politici connotati anche da aggressioni. La competente Commissione territoriale ha respinto la richiesta. Il Tribunale de L’Aquila adito dal ricorrente, ha rigettato la domanda. Il richiedente asilo ha proposto appello che la Corte d’appello de L’Aquila ha respinto, ritenendo inattendibile la storia narrata ed infondato il timore di subire persecuzioni politiche; ha escluso inoltre rischio da violenza indiscriminata derivante da conflitto armato interno, sulla base delle informazioni tratte dai Report elaborati dall’EASO, ed ha infine escluso la sussistenza di situazioni particolari vulnerabilità idonee a fondare il permesso di soggiorno per ragioni umanitarie.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il richiedente asilo affidandosi a tre motivi. L’Avvocatura dello Stato, non tempestivamente costituita, ha presentato istanza per la partecipazione ad eventuale discussione orale.
Fissata l’adunanza camerale per la trattazione, il ricorrente ha depositato rinuncia agli atti del giudizio.
La causa è stata trattata alla udienza camerale del 10 settembre 2021.
3.- In considerazione dell’intervenuta rinuncia, regolarmente depositata dalla parte prima della udienza camerale, deve essere dichiarata la estinzione del processo ex art. 306,390 e 391 c.p.c.. Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate in difetto di costituzione della parte intimata.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2021
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