LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7072/2017 proposto da:
Bottega Veneta S.a., Bottega Veneta International S.a.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in Roma, Via Garigliano n. 11, presso lo studio dell’avvocato Maione Nicola, che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati Mansani Luigi, Serafini Simona, rispettivamente giusta procura speciale per Notaio M.B.d.L.G. – rep. n. ***** con Apostille n. ***** e procura speciale per Notaio H.d.L.H., con Apostille del 17.2.2017;
– ricorrenti –
contro
F.M. S.r.l. in Liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Bruno Buozzi n. 51, presso lo studio dell’avvocato Cardi Marcello, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Piccarreta Vincenzo, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1114/2016 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, pubblicata il 05/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 10/09/2021 dal Cons. Dott. TERRUSI FRANCESCO.
RILEVATO
che:
la Bottega Veneta s.a. e la Bottega Veneta International s.a.r.l. hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della corte d’appello di Firenze del 5 luglio 2016;
la F.M. s.r.l. in liquidazione ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO
che:
le ricorrenti hanno depositato un atto di rinuncia al ricorso per cassazione, previamente e debitamente notificato alla controparte.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 10 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2021