LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –
Dott. GALATI Vincenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22912/2014 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;
– ricorrente –
contro
D.M.A., rappresentato e difeso dall’Avv. Biagio Bertolone, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Roma, via Flaminia n. 109;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, n. 2403/27/2014 depositata il 9 maggio 2014, non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 9 luglio 2021 dal consigliere Pierpaolo Gori.
RILEVATO
che:
1. Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, veniva rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano n. 212/2/2013 la quale aveva accolto l’impugnazione di D.M.A. avverso un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP IVA 2007, emesso a seguito di accertamenti bancari nei confronti del contribuente.
2. Le riprese traevano origine da indagine bancarie D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 32, comma 1, n. 2 che individuavano ricavi non dichiarati per l’anno di imposta in capo al contribuente. In primo grado l’Agenzia non si era costituita, e la CTR rigettava la doglianza preliminare di mancata rituale notifica del ricorso introduttivo nei confronti dell’Agenzia avanti al giudice di prime cure e, nel merito, condivideva la decisione appellata.
3. Avverso la decisione propone ricorso l’Agenzia delle Entrate per due motivi, cui replica la contribuente con controricorso; la Corte ha disposto l’acquisizione del fascicolo di merito al fine di verificare la corretta instaurazione del contraddittorio in primo grado.
CONSIDERATO
che:
4. Con il primo motivo di ricorso – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – l’Agenzia deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per aver la CTR indebitamente ritenuto il contraddittorio correttamente instaurato in primo grado, non essendo il ricorso stato notificato alla “Direzione provinciale *****”, bensì alla CTP.
Con il secondo motivo la ricorrente – ai fini dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – prospetta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, commi 1 e 2 in relazione al mancato deposito nei termini di legge di 30 giorni dalla proposizione del ricorso della prova della notifica del ricorso.
5. In via preliminare vanno scrutinate e disattese le eccezioni di inammissibilità sollevate in controricorso non venendo violato dal primo motivo il principio della “doppia conforme”, dal momento che l’Agenzia non si è costituita in primo grado e, dunque, il giudice di primo grado non ha preso posizione sulla contestazione di invalida notifica del ricorso introduttivo, né sussistendo in entrambe le censure il paventato difetto di specificità dal momento che a pag.3 del ricorso l’Agenzia individua esattamente la contestazione identificando attraverso il numero la ricevuta di spedizione e l’avviso di ricevimento del ricorso introduttivo e dove reperire i documenti ai fini della compiuta autosufficienza; infine, il primo motivo rispetta anche la formulazione di cui al D.L. n. 83 del 2012, art. 54 facendo valere un omesso esame ai sensi del riformato paradigma processuale dell’art. 360 c.p.c., comma 1.
6. I motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, sono fondati. L’Agenzia indica a pag.3 del ricorso sia gli estremi della cartolina della raccomandata, sia il contenuto e dove reperirla in allegato all’atto di appello e, a sua volta, a pag.5 del controricorso il contribuente contesta l’interpretazione data dall’Agenzia alla relata, ma dà conto del deposito della cartolina con l’atto di appello. Acquisito il fascicolo d’ufficio, il Collegio osserva che l’allegato 2 all’atto di appello attesta come la raccomandata ***** sia stata effettivamente ricevuta dalla CTP e non dall’Agenzia il 23 maggio 2012.
7. Ciò si evince dal timbro e dal talloncino apposti sulla prima pagina del ricorso introduttivo, e la circostanza smentisce l’allegazione del contribuente secondo cui l’Agenzia delle Entrate sarebbe stata ritualmente evocata in giudizio in primo grado e per sua scelta non si sarebbe costituita, dal momento che la notifica prodotta in giudizio dal contribuente non dimostra che l’atto introduttivo del giudizio di primo grado sia stato notificato all’Agenzia, né questa si è costituita in primo grado sanando il vizio.
8. Infine, per le medesime ragioni sopra esposte, non vi è prova agli atti neppure del fatto che il contribuente abbia tempestivamente depositato la ricevuta attestante l’avvenuta ricezione da parte dell’Agenzia del plico contenente il ricorso introduttivo, dal momento che è stata dimostrata solo la ricezione dello stesso da parte della CTP.
9. In conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ex art. 384 c.p.c., comma 2, decidendo la controversia nel merito, la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso introduttivo. Le spese di lite sono compensate per i due gradi di merito, tenuto conto della mancata costituzione dell’Agenzia in primo grado e dell’esito difforme in appello, mentre quelle di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
La Corte:
accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, dichiara l’inammissibilità del ricorso introduttivo;
compensa le spese di lite dei due gradi di merito e condanna il contribuente alla rifusione delle spese di legittimità, liquidate in Euro 5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2021