LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. ABETE Giuseppe – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22235-2019 proposto da:
B.A., elettivamente domiciliato in Lecce, via Scarambone, 34/a presso lo studio dell’avv. Cosimo Castrignanò, dal quale è
rappresentato e difeso;
– ricorrente –
Contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del ministro p.t. – con sede in ***** e domiciliato per previsione generale di legge presso l’Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12 – Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma – sez. Frosinone;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3089/2019 della Corte d’Appello di Napoli pubblicata il 6/6/2019;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/07/2020 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.
RILEVATO
che:
– B.A., cittadino del *****, ha chiesto il riconoscimento della protezione internazionale, sussidiaria e di quella umanitaria; a fronte del diniego espresso dalla Commissione territoriale di Roma-sez. Frosinone, ha dapprima impugnato il provvedimento avanti al Tribunale di Napoli e successivamente ha appellato l’ordinanza di conferma del rigetto del Tribunale chiedendo alla Corte di appello di Napoli di riformare integralmente la decisione riconoscendo la protezione internazionale nelle sue diverse articolazioni;
– a sostegno della propria richiesta, il sig. B.A. ha raccontato di essere fuggito dal suo villaggio poichè era stato avvisato da un amico, militante nel partito ***** che dei poliziotti si stavano recando a casa sua per arrestarlo in quanto sostenitore del partito di opposizione *****;
– la Corte d’appello di Napoli con la sentenza qui impugnata ha rigettato tutte le domande del ricorrente fondando la sua decisione sull’insussistenza delle condizioni legittimanti la concessione dei benefici richiesti;
– la cassazione della sentenza è chiesta con ricorso affidato a tre motivi cui resiste il Ministero con controricorso.
CONSIDERATO
che:
– con il primo motivo si denuncia la mancata assunzione di mezzi di prova e violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 10, lett. c), in relazione all’art. 24 Cost., comma 2;
– ad avviso del ricorrente, la specificità della storia del sig. B.A. e le presunte incongruenze dell’audizione avrebbero meritato un approfondimento istruttorio capace di fugare ogni dubbio riguardo la credibilità delle dichiarazioni rese, motivo per cui il richiedente aveva richiesto l’audizione che, tuttavia, non era stata disposta senza alcuna motivazione in proposito;
– il motivo è inammissibile perchè il ricorrente non ha indicato dove aveva formulato l’istanza di audizione e di tale richiesta non vi è traccia nella sentenza impugnata sicchè la relativa questione non può essere proposta per la prima volta avanti al giudice di legittimità (cfr. Cass. 27568/2017; id. 16347/2018);
– con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 9, in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3;
– assume il ricorrente che la corte territoriale non avrebbe applicato correttamente i parametri normativi in relazione alle disposizioni relative alla verifica della fondatezza o meno della domanda di protezione; in altri termini, avrebbe espresso una valutazione sulla situazione del ***** sulla base di generiche e insufficienti informazioni, senza considerare tutte le prove disponibili e senza un corretto esercizio dei poteri officiosi;
– il motivo è inammissibile perchè il ricorrente non indica quali fonti informative, diverse da quelle indicate nella sentenza impugnata, dimostrano la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria;
– con il terzo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3,7 anche in relazione alla violazione del diritto alla difesa ed al difetto di motivazione;
– ad avviso del ricorrente, la documentazione prodotta dal ricorrente e cioè il rapporto “Human Right Watch 2015” sulla situazione del ***** evidenzia un grado di violenza indiscriminato che non può considerarsi scollegato dalla prospettazione di una situazione di pericolo per la incolumità del richiedente asilo;
– il motivo è inammissibile perchè contesta la conclusione della corte territoriale sulla scorta di una fonte informativa del 2015, mentre il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 prevede l’acquisizione e consultazione di fonti informative aggiornate al momento della decisione (cfr. Cass.13897/2019; id.9230/2020);
– poichè la corte territoriale ha ricostruito la situazione socio-politica sulla scorta di report informativi del 2017/2018, successivi alla vittoria alle elezioni politiche del partito *****, cui ha dichiarato di essere sostenitore il richiedente, la censura è, come già evidenziato, inammissibile;
– atteso l’esito di tutti i motivi il ricorso è pure inammissibile;
– in applicazione del principio della soccombenza, il ricorrente va condannato alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente nella misura liquidata in dispositivo;
-ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente e liquidate in Euro 2.100,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Seconda civile, il 23 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2021