LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. MARTORELLI Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26689-2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
ABITCOOP SOCIETA’ COOPERATIVA ARL, D.A., G.S., S.L., A.S.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 81/2013 della COMM.TRIB.REG.TOSCANA, depositata il 19/09/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/03/2021 dal Consigliere Dott. RAFFAELE MARTORELLI.
RITENUTO
che:
In data 18/12/2006 la Società Cooperativa a r.l. Recuperare (oggi soc. ABITCOOP soc. Cooperativa a r.l.) assegnava mediante scrittura privata autenticata a rogito Notaio V.F. registrata a Prato il 15/02/2007, ai soci assegnatari, sotto indicati, la piena ed esclusiva proprietà degli appartamenti per civile abitazione e autorimessa.
Ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 1, n. 8 bis come sostituito dal D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 8, lett. a) l’assegnazione veniva effettuata in regime di imponibilità IVA con applicazione dell’imposta di registro in misura fissa ed applicazione dei benefici previsti dalla L. n. 549 del 1995 e successive modifiche ed integrazioni, art. 3, comma 131.
A seguito di verifica di carattere generale, per l’anno d’imposta 2005, l’Ufficio di Prato dell’Agenzia delle Entrate rilevava che l’assegnazione delle unità immobiliari indicate, risultava essere stata effettuata decorsi oltre quattro anni dalla ultimazione dei lavori, laddove essendo state rinvenute. nel corso della verifica, delle scritture private di pre-assegnazione degli alloggi, di cui una redatta il 28/10/2002 per assegnazioni effettuate a favore dei Sig.ri D.A., S.L. ed A.S., questi ultimi coniugi in regime di comunione legale dei beni, ed una redatta il 16/12/2002 per l’assegnazione effettuata al Sig. G.S., in cui si attestava che i lavori di costruzione erano stati ultimati ed eseguiti in conformità al capitolato, alle prescrizioni contrattuali ed al progetto regolarmente muniti di concessione da parte del Comune di Prato.
L’Ufficio di Prato della Agenzia delle Entrate, pertanto, ritenendo tale atto riconducibile al regime di esenzione IVA, sul presupposto dell’avvenuto decorso del termine di quattro anni alla data di assegnazione della unità immobiliari, nei termini sopra indicati, rispetto alla data di ultimazione dei lavori, procedeva alla liquidazione dell’imposta di registro in misura proporzionale, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 1, n. 8 bis così come modificato dal D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 8, lett. a), convertito dalla L. n. 248 del 2006, nonché del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 40 e 42 ed art. 1 della Tariffa Allegata al D.P.R. citato, emetteva avviso di liquidazione di imposta.
Con la sentenza n. 3/03/10 la Commissione Tributaria Provinciale di Prato, accoglieva il ricorso dei contribuenti. L’Ufficio di Prato dell’Agenzia delle Entrate proponeva appello ritenendo che l’assegnazione delle unità immobiliari ai soci della cooperativa fosse stata effettuata decorsi oltre quattro anni dalla ultimazione dei lavori. Trattandosi di operazione esente IVA D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 10, comma 1 l’assegnazione era, pertanto, da assoggettare ad imposta di Registro in misura proporzionale ed ad imposte ipotecaria e catastale in misura fissa.
La CTR Toscana con sentenza n. 81/25/13, respingeva l’appello. Le argomentazioni riproposte dall’Agenzia delle Entrate erano già state esaminate e respinte con motivazioni esaustive da parte dei primi giudici, che avevano ritenuto l’avviso di liquidazione basato esclusivamente sulla circolare 12/E dell’Agenzia delle Entrate e quindi fondato su un atto amministrativo con valore esclusivamente interno all’A.F., non vincolante per i contribuenti. Dagli atti prodotti dall’Amministrazione comunale, in particolare, emergeva che la data di ultimazione dei lavori era avvenuta in data 27/02/2003 (attestato del Comune di Prato in data 30.4.2003), e quindi l’atto ufficiale attestante l’assegnazione degli alloggi redatto dal Notaio, del 18/12/2006 era avvenuto entro il quadriennio. La validità degli atti ufficiali confortavano tale conclusione non essendo in alcun modo vincolanti né il richiamo alle risoluzioni interne, né gli atti privati, eventualmente intercorsi, per facilitare l’utilizzo degli immobili ai soci della cooperativa.
Proponeva ricorso l’Agenzia delle Entrate affidato ad un unico motivo. Gli intimati non si costituivano.
CONSIDERATO
che:
L’Ufficio ha impugnato l’avviso deducendo:
-Violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 1, comma 1, n. 8 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Secondo la ricorrente la sentenza aveva errato nell’attribuire rilevanza e validità solamente all’attestato di ultimazione dei lavori rilasciato dal Comune di Prato del 30.4.2003 ai fini della determinazione del termine di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 1, n. 8 bis. Infatti, nell’individuazione del dies a quo, i giudici di merito avevano dato rilievo solo all’attestazione meramente formale di ultimazione lavori, non tenendo conto che, dalle scritture private di preassegnazione degli alloggi redatte il 28.10.2002 e 16.12.2002, si evinceva una data diversa. Richiamava in tal senso la Circolare n. 18/E del 2013, in cui, per ultimazione della costruzione o degli interventi di recupero del fabbricato, doveva intendersi quello in cui l’immobile risultava idoneo ad espletare la sua funzione ovvero ad essere destinato al consumo. Pertanto, l’assegnazione dell’immobile era avvenuta decorsi i 4 anni dalla data di ultimazione della costruzione.
Dalla documentazione allegata, si desumeva, infatti, che si era proceduto, di comune accordo tra le parti, dalle date di preassegnazione, alla consegna degli alloggi prenotati ai soci. Richiamava ancora la Circolare n. 38/E del 2005 (richiamata anche nella Circolare n. 12 del 2007) in materia di accertamento requisiti prima casa, in cui si era affermato che doveva ritenersi “ultimato” anche il fabbricato concesso in uso a terzi, in quanto pur in assenza della formale attestazione di ultimazione del tecnico competente si presumeva che “essendo idoneo ad essere immesso in consumo” fossero presenti “tutte le caratteristiche fisiche idonee a far ritenere l’opera di costruzione o di ristrutturazione completata”.
Il motivo non è fondato.
Non vi è dubbio che occorra ancorare il requisito di ultimazione dei lavori ad un dato certo ed inoppugnabile e questo non può che trarsi dalla dichiarazione fatta ad un organo pubblico (nel caso in esame, il Comune di Prato) da parte di un soggetto all’uopo qualificato (un progettista o un tecnico abilitato), che rilascia un certificato di collaudo finale, con cui si attesta la conformità dell’opera al progetto presentato.
Il dato valorizzato dal ricorrente, secondo cui per ultimazione della costruzione o degli interventi di recupero del fabbricato, deve intendersi quello in cui l’immobile risulta idoneo ad espletare la sua funzione ovvero ad essere destinato al consumo, si collega, nella sostanza, ad un dato meramente presuntivo, che non può come tale, desumersi dall’atto di preassegnazione dell’immobile. L’atto di preassegnazione, che consente al socio assegnatario di entrare nel possesso dell’immobile, non può essere assimilato alla effettiva alla ultimazione dei lavori che richiede, necessariamente, non solo la piena attitudine dell’immobile alla concreta abitabilità da parte di persone, ma anche il funzionamento dei servizi comuni. In tal senso, risulta corretto collegare l’assegnazione del singolo alloggio al completamento dell’intera costruzione e identificare la data di ultimazione dei lavori in quella dichiarata dal tecnico abilitato al Comune di appartenenza.
Il ricorso va pertanto respinto. Non vi è pronuncia sulla spese in assenza di attività difensiva dell’intimata.
PQM
Respinge il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio da remoto, il 18 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2021