LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PERRINO Angel – Maria –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –
Dott. GALATI Vincenzo – Consigliere –
Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3305/2014 R.G. proposto da:
NICA S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Giulio Denis e dall’Avv. Salvatore Bartoli, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, viale Carso n. 34;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, n. 153/11/2012 depositata il 17 dicembre 2012, non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 27 aprile 2021 dal consigliere Pierpaolo Gori.
RILEVATO
che:
1. Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, veniva accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano n. 375/26/11 con cui era stato accolto il ricorso della società Nica S.r.l. avverso l’avviso di accertamento IRES, IVA e IRAP 2005.
2. In particolare, la CTR non condivideva la decisione di primo grado e confermava l’impianto e la misura delle riprese, relative alla vendita nel periodo di imposta da parte della società di unità immobiliari, nel quadro di un accertamento D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 55 e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) poggiante non unicamente sugli scostamenti dai valori OMI, bensì su un compendio di elementi probatori, tra cui l’importo mutuato dall’acquirente in misura superiore rispetto al prezzo esposto nel singolo contratto di compravendita rogato, l’incongruente definizione di corrispettivi tra varie unità immobiliari facenti parte dello stesso fabbricato o complesso, lo scostamento anche dai dati scaturenti da studio di settore applicato.
3. Avverso la decisione propone ricorso la contribuente per tre motivi, cui replica l’Agenzia delle Entrate con controricorso.
CONSIDERATO
che:
4. Pregiudiziale allo scrutino dei motivi di ricorso è lo scrutinio dell’eccezione di tardività del ricorso, ritualmente articolata dall’Agenzia e, comunque, adempimento da effettuarsi d’ufficio. La Corte osserva che la sentenza impugnata, non notificata, è stata depositata il 17 dicembre 2012, mentre il ricorso per cassazione è stato portato alla notifica il 31 gennaio 2014. Tuttavia, il termine per impugnare era semestrale e non annuale, dal momento che il ricorso avanti alla CTP è stato depositato successivamente al 10.12.2010, tale essendo la data del ricorso introduttivo come si legge a pag.4 del controricorso, fatto non contestato e coerente con la notifica del questionario antecedente al processo, avvenuta l’11 marzo 2010, e con la notifica dell’atto impositivo avvenuta l’11 ottobre 2010 (cfr. p.2 ricorso).
5. Pertanto, il ricorso per cassazione si rivela tardivo D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 38, comma 3 in riferimento all’art. 327 c.p.c., in quanto il termine “lungo” di sei mesi per impugnare le sentenze delle Commissioni tributarie ex art. 327 c.p.c. si applica per tutti i ricorsi introduttivi notificati successivamente al 4 luglio 2009, ed è scaduto il 17.6.2013. Oltretutto, il Collegio osserva che il ricorso è anche incongruente con il contenuto della decisione, visto che, diversamente da quanto indicato dal ricorrente, l’accertamento non si è basato solo sui valori OMI.
6. In conclusione, in accoglimento dell’eccezione pregiudiziale, il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile e le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate per in Euro 5.600,00 per compensi, oltre Spese prenotate a debito.
Dichiara che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 27 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2021