Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.26891 del 05/10/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 15962/2017 promosso da:

Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere dei Mellini 17, presso lo studio dell’avv. Oreste Cantillo, che lo rappresenta e difende unitamente all’avv. Guglielmo Cantillo, in virtù di procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Michele Di Fiore, indirizzo pec:

micheledifiore.avvocatinapoli.legalmail.it, in virtù di procura speciale in calce al controricorso; domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 11522/32/16 della CTR della Campania, depositata il 16/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 05/05/2021 dal Consigliere ELEONORA REGGIANI;

letti gli atti del procedimento in epigrafe.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso presentato davanti alla CTP di Caserta, il Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Caserta (di seguito, Consorzio ASI) ha impugnato l’avviso di pagamento della somma di Euro 153.955,99 riguardante il contributo consortile per lo scarico di acque nei canali del Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno (di seguito, Consorzio Generale Bonifica) negli anni 2008-2014.

Il ricorso è stato rigettato in primo grado, ma la CTR ha totalmente riformato la decisione, annullando l’avviso impugnato.

In particolare, il giudice del gravame ha rilevato che l’avviso di pagamento era stato indirizzato al Consorzio ASI, in qualità di proprietario degli immobili che fruivano dei canali consortili, ma poi, in corso di causa, il Consorzio Generale di Bonifica aveva dedotto che il Consorzio ASI era tenuto a pagare i contributi per un titolo ritenuto diverso da quello indicato nell’avviso.

Avverso la sentenza della CTR, il Consorzio Generale di Bonifica ha proposto ricorso per cassazione, formulando uno solo motivo di impugnazione.

Il Consorzio ASI ha resistito con controricorso.

Il ricorrente ha depositato per via telematica memoria difensiva ex art. 380 bis.1 c.p.c., in data 30/04/2021.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo e unico motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4), per avere la CTR erroneamente escluso che il Consorzio Generale di Bonifica, dopo avere indicato nell’avviso di pagamento che il Consorzio ASI era tenuto al pagamento dei contributi in qualità di proprietario degli immobili che scaricavano acque nei canali consortili, potesse poi affermare in giudizio che il medesimo Consorzio ASI era chiamato al medesimo pagamento in ragione della titolarità dello scarico che convogliava le acque provenienti dai sopra menzionati fondi nei canali consortili.

Il ricorrente ha, in particolare, dedotto che non si è trattato di una mutatio libelli, ma di una semplice emendatio libelli, da ritenersi pienamente consentita.

2. Occorre preliminarmente dichiarare l’inammissibilità per tardività della memoria difensiva del ricorrente, depositata telematicamente in data 30/04/2021, quando era già decorso il termine di dieci giorni prima dell’adunanza in Camera di consiglio, stabilito dall’art. 380 bis.1 c.p.c. (cfr., con riferimento alla memoria ex art. 378 c.p.c., Cass., Sez. 2, n. 19530 del 07/10/2005).

3. Sempre in via preliminare, deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4) (carenza del requisito di specificità), sollevata dal controricorrente, deducendo che la controparte non aveva contrastato la decisione impugnata, ma si era limitata a riproporre le difese già illustrate in sede di gravame.

Tale eccezione risulta infondata, tenuto conto che ciò che è censurato è proprio il fatto che la CTR abbia escluso l’ammissibilità delle allegazioni difensive dell’ente impositore, ritenute invece consentite dal ricorrente, invocando la distinzione tra mutatio ed emendatio libelli.

4. Il motivo di impugnazione è fondato, sia pure nei termini che vengono di seguito evidenziati.

4.1. Si deve subito precisare che il riferimento alle nozioni di mutatio o emendatio libelli non è da intendersi in senso proprio, poiché non si tratta di mettere a raffronto l’evoluzione dell’attività difensiva, come svolta nel corso del processo, ma di raffrontare le ragioni poste a fondamento della pretesa avanzata nell’atto impugnato con quelle illustrate dal soggetto che ha adottato l’atto nel relativo giudizio di impugnazione.

4.2. E’ regola fondamentale del diritto tributario quella secondo cui le ragioni poste a base dell’atto impositivo definiscono i confini del processo, che è pur sempre un giudizio d’impugnazione di un atto, sicché l’Ufficio finanziario non può costituirsi in giudizio ponendo a base della pretesa impositiva ragioni diverse da quelle definite dalla detta motivazione (cfr. Sez. 5, n. 6103 del 30/03/2016).

La motivazione dell’atto, se, da una parte, ha la funzione mettere il contribuente in grado di conoscere l’an ed il quantum della pretesa tributaria, al fine di consentirgli di approntare una idonea difesa, dall’altra, ha anche il compito di delimitare l’ambito dell’attività difensiva dell’Amministrazione finanziaria nel corso del giudizio eventualmente istaurato, non potendo quest’ultima porre a fondamento della validità dell’atto ragioni diverse da quelle che esternate nell’atto stesso.

Nel verificare se l’attività difensiva svolta dall’Amministrazione eccede o meno il menzionato limite, occorre pertanto verificare se essa si muove o meno all’interno della materia del contendere come sopra delimitata.

4.3. Nel caso di specie, nel corso del giudizio, l’ente impositore non ha posto a fondamento della pretesa ragioni del tutto diverse da quelle che ha illustrato nell’avviso di pagamento, ma le ha solo rettificate con riferimenti ad alcuni aspetti in fatto, che non hanno ampliato il thema decidedum.

Si deve subito precisare che, in punto di diritto, la richiesta dei contributi, nell’avviso di pagamento, si fonda sull’utilizzazione degli scarichi consortili da parte di soggetti che non fanno parte del consorzio.

Il riferimento normativo è dato dal disposto del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 116, richiamato nell’avviso, i cui commi 3 e 4, stabiliscono che “3. Fermo restando il rispetto della disciplina sulla qualità delle acque e degli scarichi stabilita dalla parte terza del presente decreto, chiunque, non associato ai consorzi di bonifica ed irrigazione, utilizza canali consortili o acque irrigue come recapito di scarichi, anche se depurati e compatibili con l’uso irriguo, provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, deve contribuire alle spese sostenute dal consorzio tenendo conto della portata di acqua scaricata. 4. Il contributo di cui al comma 3, è determinato dal consorzio interessato e comunicato al soggetto utilizzatore, unitamente alle modalità di versamento”.

A tale disposizione corrisponde anche la L.R. Campania n. 4 del 2003, art. 13, anch’esso richiamato nell’avviso impugnato, ove al comma 2, stabilisce che “2. Tutti coloro che utilizzano canali consortili come recapito di scarichi, in regola con le norme vigenti in materia di depurazione e provenienti da insediamenti di qualunque natura, sono obbligati a contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio ottenuto”.

E, infatti, dalla lettura della sentenza della CTR, oltre che dalle allegazioni riportate nel ricorso e nel controricorso, confermate dall’avviso di ricevimento in atti (doc. 8 allegato al ricorso), si evince con chiarezza che con tale avviso è stato richiesto al ricorrente, non proprietario di fondi appartenenti al comprensorio di bonifica, il pagamento di contributi consortili, in ragione del fatto che abbia comunque usufruito degli scarichi del Consorzio Generale di Bonifica.

In particolare, nel menzionato avviso, il Consorzio ASI è stato indicato come proprietario di fondi le cui condutture scaricavano nelle opere idrauliche del Consorzio Generale di Bonifica.

Nel proporre impugnazione, il Consorzio ASI ha (tra l’altro) contestato la propria legittimazione passiva, deducendo di non essere proprietario di nessuno dei fondi indicati nell’avviso (doc. 9 allegato al ricorso).

L’ente impositore, costituendosi in giudizio, ha replicato, deducendo che il Consorzio ASI era ugualmente tenuto al pagamento dei contributi, a prescindere dalla proprietà degli immobili dai quali provenivano le acque convogliate nelle condutture consortili, perché era titolare dello scarico che raccoglieva tali acque e le riversava nelle opere idrauliche del Consorzio Generale di Bonifica, in questo modo facendo uso di queste ultime (doc. 10 allegato al ricorso).

E’ evidente che, nell’effettuare tali allegazioni, l’ente impositore non ha posto a fondamento un titolo costitutivo diverso della pretesa avanzata – trattandosi sempre di utilizzazione degli indicati scarichi consortili per riversare acqua proveniente dagli stessi fondi menzionati nell’avviso – ma con la precisazione che il ricorrente non era proprietario di tali fondi, da cui proveniva l’acqua, bensì solo dello scarico in cui confluiva quest’acqua, per essere portata nelle condutture consortili.

Non è stato, dunque, prospettato un titolo costitutivo della pretesa diverso da quello rappresentato nell’avviso di pagamento (come può accedere, ad esempio, nel caso in cui sia dedotta la presenza dei fondi di proprietà dell’obbligato nel perimetro del consorzio, e non più la mera utilizzazione degli scarichi consortili), essendo intervenuta solo una precisazione, che non amplia la materia del contendere, introdotta con l’impugnazione dell’atto impositivo ma, anzi, la delimita maggiormente.

Secondo la prospettazione del ricorrente, le acque che vengono convogliate negli scarichi consortili sono sempre quelle dei fondi menzionati nell’avviso di pagamento e il Consorzio ASI trae sempre vantaggio dagli scarichi consortili, ma non perché è proprietario dei fondi dai quali proviene l’acqua, bensì solo perché è proprietario del canale che raccoglie quelle acque e le riversa negli scarichi consortili.

5. All’accoglimento del motivo di ricorso segue la cassazione della sentenza impugnata, nei limiti del motivo accolto, con rinvio della causa alla CTR della Campania, in diversa composizione, perché operi gli ulteriori accertamenti in fatto richiesti nel giudizio di appello.

6. La CTR provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte:

accoglie il motivo di ricorso e cassa la sentenza impugnata, nei limiti del motivo accolto, con rinvio della causa, anche per le spese del presente grado di giudizio, alla CTR della Campania in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, mediante collegamento “da remoto”, il 5 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472