Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.26896 del 05/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALSAMO Milena – Presidente –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. MELE Maria Elena – rel. Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12138/2018 R.G. proposto da:

FALPI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Mandarino, con domicilio eletto in Roma, via Nizza, n. 59, presso lo studio dell’Avv. Fausto Fioravanti;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI POSTIGLIONE;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, n. 8321/2017 depositata il 10 ottobre 2017.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 19 maggio 2021 dal Consigliere Maria Elena Mele.

RITENUTO

che:

1. La società Falpi srl impugnava avanti alla Commissione tributaria provinciale di Salerno l’avviso di accertamento per ICI relativa all’anno 2010 emesso dal Comune di Postiglione in ordine alla proprietà superficiaria di un opificio industriale costruito su area demaniale gravata da usi civici. La contribuente deduceva che non ricorrevano i presupposti oggettivi e soggettivi dell’imposta.

La CTP rigettava il ricorso ritenendo che la contribuente fosse titolare del diritto di superficie sull’immobile e che pertanto fosse tenuta al pagamento dell’ICI.

Avverso tale pronuncia la società proponeva appello alla Commissione tributaria regionale della Campania, sez. di Salerno sostenendo di non essere titolare di alcun diritto di superficie.

La CTR dichiarava inammissibile l’appello per difetto di specificità dei motivi di impugnazione, essendosi la contribuente limitata a ribadire semplicemente le deduzioni esposte davanti ai primi giudici.

La società ha proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza affidato a due motivi e assistito da memoria.

Il Comune è rimasto intimato.

CONSIDERATO

che:

2. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, nonché la contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3). I giudici di secondo grado avrebbero dichiarato inammissibile l’appello in ragione del difetto di specificità dello stesso senza tener conto della giurisprudenza di legittimità secondo la quale, stante il carattere devolutivo pieno dell’appello, la riproposizione dei motivi di ricorso assolve l’onere di specificità dei motivi previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53.

3. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 592 c.c., nonché la contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. La sentenza impugnata non avrebbe vagliato l’atto di concessione dell’area al fine di stabilire se attraverso di essa le parti avessero inteso costituire in favore del concessionario un diritto reale ovvero un diritto di natura meramente personale.

4. Il primo motivo è fondato.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che la riproposizione, a supporto dell’appello, delle ragioni originarie poste a fondamento della pretesa fatta valere in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, secondo il quale il ricorso in appello deve contenere “i motivi specifici dell’impugnazione” e non già “nuovi motivi”, atteso il carattere devolutivo pieno, nel processo tributario, dell’appello. Si è in proposito ritenuto che “in tema di contenzioso tributario, la riproposizione, a supporto dell’appello proposto dal contribuente, delle ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, atteso il carattere devolutivo pieno, nel processo tributario, dell’appello, mezzo quest’ultimo non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito” (Cass. n. 1200 del 22/01/2016; per identica statuizione di diritto espressa con riguardo all’appello dell’amministrazione, cfr. Cass. n. 24641 del 05/10/2018, ove si precisa che il citato art. 53, è norma speciale rispetto all’art. 342 c.p.c., V., inoltre, Sez. 6-5, n. 30525 del 23/11/2018; Sez. 5, n. 32838 del 19/12/2018; Sez. 6-5, n. 7369 del 22/03/2017).

Si e’, altresì, affermato che il requisito della specificità dell’appello non può essere inteso nel senso che l’appellante sia tenuto a ricercare nuovi argomenti giuridici a sostegno dell’impugnazione, quasi che gli sia precluso di sottoporre all’esame del giudice del gravame quelli già respinti dal primo giudice (Cass., Sez. 5, n. 32838 del 19/12/2018).

Al riguardo questa Corte ha ritenuto che “la riproposizione a supporto dell’appello delle ragioni poste a fondamento dell’originaria impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della legittimità dell’accertamento (per l’Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall’atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci” (Cass., Sez. 5, n. 32954 del 20/12/2018, Rv. 652142 – 01).

4.1 Nel caso di specie, benché il contribuente non abbia riprodotto nel ricorso i motivi di appello e la CTR non ne abbia dato specificamente conto nella parte in fatto della sentenza, tuttavia, nella motivazione essa ha affermato che le ragioni esposte nell’appello erano “essenzialmente ripetitive, a quanto già detto, di quelle esternate in primo grado”, salvo poi ritenere determinante la circostanza che l’appellante non aveva specificamente censurato l’argomento in forza del quale il giudice di primo grado aveva rigettato il ricorso.

In tal modo, tuttavia, la CTR si è discostata dai principi regolatori della materia, in quanto dalle argomentazioni svolte il giudicante ha potuto inferire le ragioni delle censure, ritenendo mancante solo la specifica critica alla sentenza di rigetto, alla quale, comunque, il ricorrente aveva contrapposto le sue difese.

5. In definitiva, il motivo deve essere accolto.

A ciò segue l’assorbimento del secondo motivo e la cassazione della sentenza impugnata con rinvio, per l’esame del merito dell’appello, alla Commissione tributaria regionale della Campania, sez. di Salerno, in diversa composizione, che regolerà anche le spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Campania, sez. di Salerno, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale della quinta sez. della Corte di cassazione, effettuata da remoto, il 19 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2021

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