LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –
Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21769-2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente-
contro
SAFIN SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NIZZA 59, presso lo studio dell’avvocato ASTOLFO DI AMATO, rappresentata e difesa dall’avvocato DOMENICO STANGA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3822/2014 della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA, depositata il 15/04/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2021 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA.
RILEVATO
che:
p. 1.1 L’Agenzia delle Entrate propone un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza n. 3822/3/14 del 15.4.2014 con la quale la commissione tributaria regionale, in riforma della prima decisione, ha ritenuto illegittimo il diniego da essa opposto all’istanza di rimborso di quanto da Safin spa pagato per tributi (imposta ipotecaria al 2% D.Lgs. n. 347 del 1990, Tariffa allegata, ex art. 9, tassa ipotecaria ed imposta di bollo) relativi alla richiesta di annotamento, a margine dell’ipoteca originaria, dell’atto pubblico 22 luglio 2011 con il quale la Safin spa aveva acquistato (cessione pro soluto) da Unicredit Credit Management Bank il credito garantito dall’ipoteca medesima, e già ammesso al regime sostitutivo di cui al D.P.R. n. 601 del 1973, artt. 15-17, per i finanziamenti bancari a medio-lungo termine.
La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto fondata la tesi di Safin spa secondo cui sussistevano nella specie i presupposti agevolativi dell’imposizione in misura fissa, dal momento che l’atto di cessione di credito in questione era inerente a finanziamento bancario di medio – lungo termine, con conseguente sua inclusione in quanto previsto nel citato art. 15, facente, tra il resto, espressa menzione proprio delle cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti.
p.1.2 Resiste con controricorso e memoria Safin spa, la quale eccepisce preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per cassazione per difetto di autosufficienza ed assenza di una reale argomentazione censoria.
p. 1.3 Le eccezioni preliminari così opposte sono infondate.
Per un verso, non può dirsi che il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate sia privo del requisito di autosufficienza per mancata individuazione dei passaggi fondamentali della sentenza CTR oggetto di censura. Va intanto premesso che, a tutto concedere, non tanto di difetto di autosufficienza si tratterebbe, quanto di mancata specificità; e tuttavia quest’ultimo requisito deve riguardarsi in relazione alla ratio censurata ed alla natura strettamente tecnico-giuridica della tesi dalla parte ricorrente ad essa contrapposta al fine di evidenziare la violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3. Nel caso in esame si tratta, in effetti, di una ratio decisoria che la ricorrente ben individua nell’affermata estendibilità alla cessione di credito del regime agevolativo stabilito dal citato D.P.R., artt. 15-17; e questa ratio viene dalla ricorrente contrastata sulla base di una diversa interpretazione della normativa di riferimento ed in considerazione della stessa logica legislativa sottesa al trattamento agevolativo. Così facendo, il ricorso non risulta generico né apodittico, ma anzi del tutto chiaro e ben focalizzato sulla questione dirimente della lite.
Analoghe considerazioni valgono, per altro verso, anche a respingere l’eccezione della controricorrente secondo cui l’agenzia delle entrate non avrebbe specificamente individuato le parti censurate della motivazione, limitandosi a semplicemente contrapporre una propria tesi giuridica a quella adottata dalla Commissione Tributaria Regionale. Va infatti considerato che nel motivo di ricorso per cassazione la ricorrente:
– rievoca in maniera adeguata tanto i passaggi motivazionali non condivisi (riportati anche testualmente: ric. pag. 11) quanto gli estremi interpretativi della questione;
– pone in luce le ragioni per le quali la Commissione Tributaria Regionale avrebbe adottato una linea interpretativa erronea;
– richiama, argomentandone la correttezza, la tesi giuridica già fatta propria dal primo giudice.
Il tutto si sostanzia nella piena rappresentazione dei termini essenziali del contendere e, con ciò, nel pieno esercizio del contraddittorio e del diritto di difesa da parte della controricorrente (che, non a caso, non ha mostrato esitazione alcuna nel predisporre le proprie articolate e compiute difese a sostegno della soluzione offerta dal giudice regionale).
p. 2.1 Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate lamenta – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 601 del 1973, artt. 15 e ss.. Ciò per non avere la CTR considerato che (come anche già affermato da Cass. n. 24164 del 2009 e dalla CTP) la cessione di credito rinveniente da un’operazione di finanziamento ammessa al regime sostitutivo ex D.P.R. cit., era assoggettata al regime fiscale ordinario, in quanto scollegata ed autonoma rispetto al finanziamento stesso; in altri termini, l’agevolazione poteva essere riconosciuta alla cessione solo nella ipotesi, pacificamente qui non ravvisabile, in cui questa risultasse associata ad un nuovo finanziamento avente a sua volta i requisiti oggettivi (medio-lungo termine) e soggettivi (erogazione da parte di un’azienda di credito) di ammissione al regime sostitutivo.
p. 2.2 I motivo è infondato.
In base al D.P.R. n. 601 del 1973, art. 15, sono esenti dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative “le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine e tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti, nonché alle successive cessioni dei relativi contratti o crediti e ai trasferimenti delle garanzie ad essi relativi effettuate da aziende e istituti di credito e da loro sezioni o gestioni che esercitano, in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative, il credito a medio e lungo termine, e quelle effettuate ai sensi del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 5, comma 7, lett. b), convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, per le quali è stata esercitata l’opzione di cui all’art. 17 (…)”.
La disposizione è dunque chiara nel riferire il regime fiscale di esenzione non soltanto all’operazione di finanziamento in quanto tale ma anche, tra il resto, alle “cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti, nonché alle successive cessioni dei relativi contratti o crediti e ai trasferimenti delle garanzie ad essi relativi effettuate da aziende e istituti di credito e da loro sezioni o gestioni” operanti secondo la normativa richiamata.
In particolare, la norma non richiede che la cessione di credito ipotecaria sia assistita da un diverso ed autonomo finanziamento, essendo invece necessario e sufficiente che essa sia relativa ad un finanziamento originario connotato dai previsti requisiti oggettivi (durata superiore ai 18 mesi) e soggettivi (erogazione da parte di aziende ed istituti di credito, ovvero intermediari finanziari abilitati) di ordine generale.
Sotto quest’ultimo profilo, la disposizione è stata fatta oggetto di vaglio da parte del giudice delle leggi il quale, con la sentenza n. 242/17, ne ha dato una lettura ampia in considerazione della estendibilità di ratio a categorie soggettive eroganti diverse ed ulteriori da quelle (le banche) inizialmente esclusivamente menzionate dalla norma stessa.
All’esito di questa interpretazione, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 41 Cost., il D.P.R. n. 601 del 1973, art. 15, comma 1 (nella versione in vigore anteriormente alle modifiche apportate dalla L. n. 244 del 2007), nella parte in cui escludeva l’applicabilità dell’agevolazione fiscale ivi prevista alle operazioni effettuate, oltre che dalle banche, dagli intermediari finanziari.
La stessa esigenza normativa evidenziata dalla Corte Costituzionale (favorire gli investimenti a lungo termine in quanto capaci di creare nuova ricchezza incrementando il prelievo fiscale, indipendentemente dalle modalità di predisposizione della provvista) avvalora ulteriormente la tesi della estensione del beneficio anche alle cessioni di credito pertinenti e successive al finanziamento, il cui regime di esenzione finisce anch’esso con il favorire, nella prospettiva circolatoria del credito, la conclusione dell’operazione iniziale di finanziamento in quanto tale.
L’indirizzo giurisprudenziale di legittimità, – sia pure dopo un primo diverso indirizzo che richiedeva che la cessione si associasse ad un ulteriore finanziamento qualificato e funzionale ad estinguere le preesistenti obbligazioni (Cass. n. 4970 del 2002; Cass. n. 24164 del 2004) – si è successivamente attestato nel senso che: “dall’interpretazione letterale e logica della norma si ricava che la stessa, nella sua ampia latitudine (desumibile dal riferimento a “tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni”), include nell’agevolazione tutto quanto concerne, non solo il finanziamento, ma anche le “modificazione ed estinzione” delle operazioni agevolate, elencando espressamente, tra gli atti fruenti dell’agevolazione, “le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti”: per la norma, quindi, anche le “cessioni di credito” fruiscono dell’esenzione quante volte siano state stipulate “in relazione” a finanziamenti a medio/lungo termine” (Cass. n. 2734 del 2009; v. anche Cass. n. 10766 del 2013 e Cass. n. 27670 del 2020).
Con specifico riguardo all’iscrizione di garanzia ipotecaria, ha più recentemente osservato Cass. n. 1957 del 2019 – sempre in senso ampliativo del regime sostitutivo in base al criterio di “relazione” o “inerenza” – che: “Possono accedere al regime agevolativo gli atti che hanno la loro causa giustificativa nel finanziamento o nella prestazione di garanzie accessorie allo stesso, vale a dire stipulati ai fini del finanziamento agevolato, escludendo gli atti che hanno la propria causale in atti diversi da quelli indicati. L’applicabilità del regime in esame dipende sia dalla circostanza che l’annotazione della formalità della trasmissione dell’ipoteca cui partecipi in qualità di parte cessionaria una banca o un intermediario finanziario è per definizione un’operazione inerente al finanziamento bancario, sia dal vincolo di accessorietà ed, in specie, di correlazione che la norma istituisce fra le formalità (trasmissione di ipoteca) ed un rapporto di finanziamento a medio o lungo termine non ancora esaurito. In base a tale ricostruzione, nell’annotazione della trasmissione di ipoteca deve senz’altro ritenersi integrato quel nesso di accessorietà in considerazione del quale l’art. 15, estende la regola di esenzione anche ad atti diversi dal correlato finanziamento”.
Rileva altresì – successivo ai fatti di causa, ma significativo della linea evolutiva ed ampliativa dell’ordinamento – quanto introdotto dal D.L. n. 145 del 2013, conv. in L. n. 9 del 2014, con il citato D.P.R., art. 20-bis, secondo cui il regime di favore di cui al medesimo D.P.R., artt. da 15 a 20, si applica anche alle operazioni di finanziamento strutturate e relative garanzie: “da chiunque sottoscritte, alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione alle stesse, nonché ai trasferimenti di garanzie anche conseguenti alla cessione delle predette obbligazioni, nonché alla modificazione o estinzione di tali operazioni”.
Va infine osservato come la stessa amministrazione finanziaria abbia accolto la tesi qui affermata osservando (Ris. del 3 Aprile 2012, n. 29/E, in risposta ad interpello) che: “Nell’ambito di applicazione della disposizione recata dal citato art. 15, rientrano, quindi, oltre alle operazioni di finanziamento intese in senso stretto, anche gli altri atti comunque inerenti al contratto di finanziamento, compresi quelli volti alla esecuzione, modificazione ed estinzione del prestito. Rientrano, inoltre, nell’ambito di applicazione della norma in commento anche le prestazioni di garanzia di qualunque tipo, da chiunque e in qualsiasi momento prestate. Come già chiarito dall’amministrazione finanziaria, tra l’altro con le Risoluzione del 18 aprile 1988, n. 310273 e Risoluzione del 4 aprile 1989, n. 310932, al fine di stabilire la riconducibilità nell’ambito di applicazione dell’imposta sostitutiva dell’atto concluso occorre valutare l’inerenza dello stesso all’operazione di finanziamento”. Ha quindi l’amministrazione finanziaria richiamato essa stessa, nel documento di prassi in esame, quanto stabilito da Cass. n. 2734 del 2009 cit..
Nel caso di specie non è contestato che la cessione di credito determinante l’annotazione ipotecaria abbia avuto riguardo ad un finanziamento che presentava tutti i requisiti, oggettivi e soggettivi, di legge.
Ne segue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e l’istanza di distrazione presentata dal difensore di Safin che ha dichiarato di averle anticipate.
P.Q.M.
la Corte:
– rigetta il ricorso;
– condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in Euro 2.500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario ed accessori di legge;
– dispone, ex art. 93 c.p.c., la distrazione delle stesse a favore del difensore con procura di Safin spa.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della quinta sezione civile riunitasi con modalità da remoto, il 15 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2021