Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.26902 del 05/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25281-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

G.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI 9-11, presso lo studio dell’avvocato LIVIA SALVINI, rappresentata e difesa dall’avvocato ALESSANDRO TARDIOLA;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1928/2017 della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA, depositata il 05/05/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2021 dal Consigliere Dott. DARIO CAVALLARI.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

G.L. ha impugnato due avvisi di accertamento con i quali l’Agenzia delle Entrate ha imputato alla stessa, per gli anni 2007 e 2008, il maggior reddito accertato in capo alla Gymnasia Ars Società Sportiva Dilettantistica srl, della quale era socia.

La CTP Milano, riuniti i ricorsi, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 7262/29/2015, li ha accolti.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto appello che la CTR Milano, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 1928/24/2017, ha respinto.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo.

La contribuente si è difesa con controricorso e ha presentato ricorso incidentale condizionato articolato su tre motivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si rileva che, con memorie datate 30 dicembre 2019 e 12 ottobre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato che la contribuente ha definito la controversia ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, pagando quanto previsto dalla vigente normativa.

Pertanto, deve essere dichiarato estinto il giudizio.

Le spese di lite restano a carico delle parti che le hanno anticipate.

Non sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, il comma 1-quater, dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata, considerato l’esito della decisione.

P.Q.M.

La Corte:

– dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 5 Sezione Civile, tenuta con modalità telematiche, il 15 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2021

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