Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.26907 del 05/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3483-2018 proposto da:

RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. PAULUCCI DE’

CALBOLI 9, presso lo studio dell’avvocato PIERO SANDULLI, rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMO BASILAVECCHIA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso le sentenze nn. 923, 926, 929, 930, 932, 933, 936, 937, 939, 940/2017 della COMM. TRIB. REG. LIGURIA, depositate il 20/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/07/2021 dal Consigliere Dott. MILENA BALSAMO.

RITENUTO

che:

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (R.F.I.) nell’ambito degli interventi di mitigazione acustica attuati sulle tratte ferroviarie in esercizio RFI s.p.a., emise alcuni decreti di asservimento nei confronti dei proprietari dei fondi finitimi alla propria rete, liquidando la relativa indennità per il ristoro della diminuzione della fruibilità dei fondi medesimi.

I decreti di asservimento venivano registrati sul presupposto di poter usufruire della esenzione di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, comma 8, relativo agli atti di espropriazione per pubblica utilità. L’Ufficio, ritenendo l’insussistenza dei presupposti per i benefici agevolativi, notificava a R.F.I. un avviso di liquidazione per il recupero delle imposte (con normale aliquota proporzionale) e per l’applicazione dell’imposta di bollo. R.F.I. impugnava gli atti impositivi, assumendo di essere un soggetto a proprietà interamente pubblica, riconducibile a tutti gli effetti al concetto di Stato e, quindi, legittimata a godere delle agevolazioni di cui alla L. n. 210 del 1985, art. 24. La Commissione Tributaria Provinciale di Firenze, con diverse sentenze, accoglieva i ricorsi. Le pronunce venivano appellate dalla amministrazione finanziaria innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana che, con le sentenze indicate in epigrafe, accoglieva i gravami, sulla base del rilievo che R.F.I. era una holding controllata dallo Stato e quindi, benché esercitasse poteri pubblici delegati, non poteva essere equiparata allo. Stato, trattandosi di un soggetto di diritto privato.

La contribuente ricorre per la cassazione delle sentenze, svolgendo tre motivi, illustrati nelle memorie depositate in prossimità dell’udienza.

L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo si lamenta l’omessa pronuncia sull’eccezione di giudicato esterno, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), per avere la CTR della Liguria omesso di scrutinare l’indicata eccezione con riferimento alle Decisioni 29 aprile 2015, nn. 9284-9285-9286, pur dedotta nel giudizio di appello, come evidenziato a pagina tre delle sentenze impugnate.

2. La seconda censura prospetta la violazione dell’art. 2909 c.c., per avere il decidente risolto le controversie prescindendo dai precedenti giudicati che investivano la qualificazione giuridica della contribuente, equiparandola allo Stato. Sostiene al riguardo che ricorrono tutti i presupposti per attribuire rilevanza al giudicato esterno, atteso che le sentenze passate in giudicato concernono le medesime parti, la medesima questione di diritto costituente il punto decisivo della controversia ed il medesimo rapporto giuridico, vale a dire l’imposizione relativa numerosi decreti di asservimento sottoposti a registrazione.

3. Il terzo motivo deduce la violazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro (TUR), art. 57, comma 8, approvato con D.P.R. n. 131 del 1986 e del D.P.R. n. 642 del 1972, Tabella allegata, art. 22, nonché della L. n. 210 del 1985, art. 24, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, atteso che la qualificazione giuridica della contribuente non può essere inferita dalla natura di società per azioni, senza indagare se a detta natura corrisponda una privatizzazione delle funzioni. Si afferma che il trattamento agevolativo può trovare applicazione non solo agli interventi espropriativi compiuti direttamente dallo Stato ma, altresì, dagli enti pubblici anche ad ordinamento autonomo sprovvisti o meno di personalità giuridica.

Sostiene sul punto che essa sarebbe continuazione dell’organismo pubblico “A.A. FF. SS” a cui è succeduta per successione universale D.L. n. 333 del 1992, ex art. 15, assumendo in carico la gestione infrastrutturale delle ferrovie; con la conseguenza che, come confermato dal C.d.S., il processo di privatizzazione avrebbe riguardato solo la prima fase, mentre le azioni della società ferrovie restano interamente in mano pubblica.

4. In via preliminare, vale osservare come sussista nella giurisprudenza della Corte di Cassazione un generale principio di inammissibilità dell’impugnazione cumulativa (cfr., in questo senso, Cass. n. 2324 del 1964; S.U. Cass. n. 1616 del 1975; S.U. Cass. n. 5215 del 1979; Cass. n. 312 del 1993; Cass. n. 5472 del 1994; Cass. n. 6626 del 1995; Cass. n. 805 del 1997; S.U. Cass. n. 12562 del 1998; Cass. n. 693 del 2001; Cass. n. 69 del 2002; Cass. n. 17835 del 2004, Cass. n. 19950 del 2005; Cass. n. 16861 del 2013; Cass., Sez. 6-L, n. 19470 del 15/09/2014; Cass. n. 33895 del 2019, in motiv.), ma questo principio, secondo la stessa giurisprudenza, incontra numerose eccezioni (sentenza non definitiva oggetto di riserva di impugnazione e successiva sentenza definitiva; sentenza revocanda e quella conclusiva del giudizio di revocazione; sentenza di rinvio e quella di rigetto della istanza di revocazione allorché le due impugnazioni siano rivolte contro capi identici o almeno connessi delle due pronunzie; sentenze di grado diverso pronunciate nella medesima causa, che investano l’una il merito e l’altra una questione pregiudiziale), mentre altre relative all’ipotesi di sentenze diverse emesse tra le stesse parti e sulla base della medesima ratio, ma in procedimenti formalmente distinti (come di massima accade, in materia tributaria, in relazione a procedimenti relativi ad accertamenti per anni di imposta diversi basati sul medesimo processo verbale di constatazione o comunque sulle medesime ragioni), sono controverse, essendo la possibilità di ricorso cumulativo, in questo caso, talvolta riconosciuta (Cass. n. 7191 del 2004, Cass. n. 309 del 06) e talaltra negata (Cass. n. 1542 del 2007, Cass. n. 10134 del 2007).

Nella presente fattispecie, la contribuente ha impugnato più sentenze d’appello concernenti plurimi atti impositivi relativi al medesimo tributo dovuto per la registrazione di diversi atti espropriativi.

Si tratta di ricorsi proposti contro atti impositivi diversi ma di identico contenuto, accomunati dalla identità delle questioni giuridiche trattate e dalla identità delle parti.

L’ipotesi qui ricorrente, relativa a sentenze di appello diverse emesse sulla base della medesima ratio ma in procedimenti formalmente distinti, è in linea generale controversa.

4.1 La Corte di Cassazione a sezioni Unite (Cass. S.U. 16/2/2009 n. 3692; Cass. n. 6065 del 2015) ha tuttavia osservato (con riferimento alla materia tributaria) che in aggiunta alle ragioni di economia processuale, è ammissibile l’impugnazione cumulativa nel caso di diversi procedimenti che non solo attengono al medesimo rapporto giuridico (di imposta), pur riguardando situazioni giuridiche formalmente distinte ma soprattutto nel caso in cui quei procedimenti dipendano per intero dalla soluzione (che è uguale in tutte le sentenze) di una identica questione di diritto comune a tutte le cause ed in ipotesi suscettibile di dare vita ad un giudicato rilevabile d’ufficio in tutte le cause relative al medesimo rapporto (di imposta). La situazione, nella fattispecie, è sovrapponibile, posto che i procedimenti, pur formalmente distinti, riguardano l’identica questione concernente l’applicazione o meno dell’esenzione di cui ai citati artt. 57 e 22 (v. Cass. n. 6406 del 2021, in motiv.) 5. La prima censura è fondata ed assorbe le altre.

La società RFI, con l’atto di appello, aveva eccepito il giudicato esterno, e tale eccezione è riportata nel ricorso per Cassazione. Aveva in particolare eccepito che in cause rese tra le stesse parti era stata riconosciuta l’equiparazione di RFI allo Stato. In effetti la decisione di secondo grado non prende in esame questa eccezione. La stessa sentenza richiama la regola giurisprudenziale secondo cui il giudice non è tenuto ad esaminare tutti gli argomenti di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione, e che, ove tali argomenti, seppure non esaminati, risultino incompatibili con la soluzione adottata, essi si intendono implicitamente rigettati (Cass. n. 407 del 2006). Questa regola però non può essere invocata a giustificare una omessa pronuncia sulla eccezione di giudicato esterno, in quanto riguarda argomenti e non eccezioni, ossia esime il giudice dal prendere in considerazioni ogni singola tesi difensiva, ma non lo esime dal decidere sulle domande ed eccezioni di parte. La norma invocata (art. 132 c.p.c.) consente una motivazione semplificata e succinta che significa risposta anche implicita alle tesi difensive, ma pur sempre nell’ambito di domande ed eccezioni prese in considerazione, rispetto alle quali può argomentarsi succintamente, ma pur sempre argomentarsi. Ne’ può ritenersi che la decisione impugnata abbia comunque deciso l’eccezione di giudicato esterno, rigettandola implicitamente, nella misura in cui rigetta nel merito la questione della equiparazione di RFI allo Stato. Invero, il rigetto nel merito della questione principale, non può essere inteso come implicito rigetto della eccezione di giudicato esterno. Il giudicato in realtà era invocato (altra questione essendo la sua rilevanza) in quanto verteva su un aspetto, la natura soggettiva di RFI rispetto all’imposta, permanente e non già mutevole a seconda dell’anno di imposta o dell’atto su cui quest’ultima è da calcolarsi (Cass. sez. Un 13916 del 2006; Cass. n. 24433 del 2013). Ed in tali termini l’eccezione era rilevante. Ne’ può invocarsi, come fa Agenzia delle Entrate, la circostanza che quei giudicati si sono formati sulla impugnazione del silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso, mentre qui invece la controversia nasce dalla impugnazione dell’avviso di accertamento, posto che il giudicato viene invocato come formatosi su una questione identica in entrambe le cause, ossia sulla equiparazione di RFI allo Stato.

Il ricorso va accolto, le decisioni cassate con rinvio alla corte di merito, affinché tenga in conto l’eccezione di giudicato esterno fatta valere dalla contribuente.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa le decisioni impugnate e rinvia alla Commissione Tributaria della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale della corte di cassazione, tenuta da remoto, il 1 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2021

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