Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.26913 del 05/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

GE.FRA.M. COSTRUZIONI di M.F. & C. s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, M.F., M.R.N. e M.G., tutti elettivamente domiciliati in Roma, p.zza Ss. Apostoli n. 66 presso lo studio dell’Avv. Maurizio Leo che li rappresenta e difende per procura in calce al ricorso.

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 presso gli Uffici dell’Avvocatura Generale di Stato dalla quale è

rappresentato e difeso.

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 560/12/12 della Commissione tributaria regionale della Campania-sezione di Salerno, depositata il 6 novembre 2012.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 luglio 2021 dal relatore Cons. Roberta Crucitti.

RILEVATO

che:

GE.FRA.M. Costruzioni di M.F. & C. s.a.s. e i suoi soci M.F., M.R.N. e M.G. ricorrono, su quattro motivi, nei confronti della Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso) avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, accogliendo l’appello principale dell’Agenzia delle entrate e rigettato quello incidentale proposto dalla Società e dai soci, in riforma delle sentenze di primo grado, aveva dichiarato legittimi gli avvisi con i quali, per l’annualità 2005, si era accertato un maggior reddito a carico della Società, con relativa maggiore Irpef a carico dei soci.

Il Giudice di appello, previa riunione dei procedimenti appellati, riteneva legittimo l’accertamento e fondato il maggiore reddito accertato che trovava la sua giustificazione nel sostanzioso importo dei costi dichiarati e documentati…non chiaramente giustificati dalla documentazione esibita ed esaminata consistente nelle fatture, nei contratti e nei certificati di esecuzione dei lavori. Riteneva, ancora, di non potere accedere alla richiesta formulata dai contribuenti, di riconoscimento in deduzione dei costi per il motivo che non vi era corrispondenza tra i detti costi ed i relativi lavori eseguiti per i quali non erano state emesse fatture e non erano stati dichiarati i ricavi e/o rimanenze finali per lavori non ultimati.

Con nota, depositata in data *****, la Società e i soci, premesso di avere perfezionato la definizione agevolata della controversia, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, pagando la prima rata dell’importo dovuto, chiedevano disporsi la sospensione del giudizio sino al 10 giugno 2019 nonché previo deposito dell’allegata documentazione, l’ulteriore sospensione sino al 31 dicembre 2020.

Con nota, datata *****, l’Avvocatura dello Stato, premesso che la Direzione provinciale di Avellino dell’Agenzia delle entrate aveva comunicato l’avvenuta definizione parziale del condono D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, in relazione ai soli avvisi di accertamento a carico di M.F. e di M.G., chiedeva dichiararsi l’estinzione parziale del giudizio quanto agli accertamenti definiti e la fissazione dell’udienza in relazione agli accertamenti ancora in contestazione a carico di M.R.N. e della GE.FRA.M. & C. s.a.s.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione, ai sensi dell’art. 380 bis-1 c.p.c., in camera di consiglio, in prossimità della quale la Società e i soci M.F., M.G. e M.R.N., premesso di avere definito la controversia ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 6, allegando la relativa documentazione, e rilevato che nessuno delle parti aveva depositato istanza di trattazione, ai sensi del citato art. 6, comma 13, hanno chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese.

CONSIDERATO

che:

il giudizio nei confronti di M.F. e di M.G. può dichiararsi estinto non solo alla luce della documentazione versata in atti dai contribuenti, comprovante l’avvenuta adesione alla definizione agevolata prevista dal D.L. n. 119 del 2018, art. 6, ma anche per l’analoga richiesta avanzata dall’Agenzia delle entrate a seguito di comunicazione di regolarità da parte della competente Direzione provinciale.

In ordine alla posizione della Società e della socia M.R.N., per le quali l’Agenzia delle entrate ha chiesto fissarsi la trattazione va rilevato che, con la memoria, sono state ridepositate (perché già versate in atti unitamente all’istanza di sospensione, le istanze presentate dai suddetti e le relative ricevute di versamento della prima rata (già versate in atti per la richiesta di sospensione) e che, peraltro, della presentazione di dette istanze dà atto la stessa Direzione provinciale nella comunicazione di regolarità.

Non risulta in atti pendente opposizione a eventuale atto di diniego.

Ciò posto, rilevato che, a fronte della documentazione in atti, la nota dell’Agenzia delle entrate, anche per la sua tardività, non può considerarsi istanza di trattazione ai sensi della normativa condonistica, sussistono tutti i presupposti, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, per dichiarare l’integrale estinzione del giudizio nei confronti di tutte le parti con il decorso del termine del 31 dicembre 2020.

Le spese restano a carico di chi le ha anticipate.

Nell’ipotesi di rinuncia al ricorso per cassazione da parte del contribuente per adesione alla definizione agevolata non sussistono i presupposti per condannare lo stesso al pagamento del cd. “doppio contributo unificato”, di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, (cfr., tra le altre, Cass. n. 14782 del 07/06/2018).

PQM

Dichiara estinto il giudizio, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13.

Non sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del D.P.R. n. 118 del 2002, art. 13, comma 1.bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2021

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