Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza Interlocutoria n.26922 del 05/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 17511/2020 proposto da:

H.F., rappresentato e difeso dall’avvocato Cavicchioli Marco, del foro di Biella, giusta procura speciale allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma via dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1654/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 11/10/2019;

udita la relazione della causa svolta dal Cons. Dott. PARISE CLOTILDE nelle camere di consiglio del 14/04/2021 e, a seguito di riconvocazione, del 29/09/2021.

RILEVATO

Che:

1. Con sentenza n. 1654/2019 pubblicata il 11/10/2019 la Corte d’appello di Torino ha respinto l’appello proposto da H.F., cittadino del Pakistan-Punjab, avverso l’ordinanza del Tribunale di Torino che aveva rigettato la sua domanda avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. Il richiedente riferiva di essere fuggito dal suo Paese perché aveva intrapreso una relazione con la moglie del fattore presso cui lavorava come contadino ed era stato scoperto. La Corte d’appello ha rilevato che il Tribunale aveva analizzato gli episodi di violenza in Pakistan, collocando il Punjab nelle zone meno a rischio, e l’appellante non aveva svolto una confutazione circostanziata di detta analisi, nonché ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, non potendo essere esaminata la produzione documentale effettuata dal ricorrente in allegato alla comparsa conclusionale e dopo l’udienza di precisazione delle conclusioni, riguardante la denuncia di rapporto di lavoro a tempo indeterminato e buste paga.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che si è costituito tardivamente, al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

RITENUTO

Che:

3. I motivi sono così rubricati: “1. Violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame della provenienza del richiedente protezione internazionale. Violazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 342 c.p.c., comma 1, n. 1, in relazione al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; 2. Erronea interpretazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, con conseguente violazione e mancata applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, in relazione al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame delle allegazioni del ricorrente in ordine alla situazione presente in Nord Punjab; 3. Vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”. Con il primo motivo il ricorrente si duole del diniego della protezione sussidiaria di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per non avere la Corte di merito esaminato il fatto della provenienza del richiedente dal Nord Punjab e i rapporti internazionali e la giurisprudenza di merito citata nell’appello. Rileva, in particolare, che la suddetta zona, di notevole estensione rispetto a quella, pure molto estesa, del Pakistan, è caratterizzata da un conflitto bellico di bassa intensità che perdura da oltre 40 anni e che la Corte d’appello non ha assolto all’obbligo di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 2, come da giurisprudenza di questa Corte che richiama. Con il secondo motivo si duole del mancato riconoscimento della protezione umanitaria, per avere la Corte d’appello omesso di considerare la condizione di vulnerabilità in cui il richiedente si troverebbe in caso di rimpatrio a causa della situazione di violenza generalizzata esistente nel Nord Punjab. Anche sotto tale profilo deduce che la Corte d’appello non ha assolto all’obbligo di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 2 e non ha esaminato il fatto della sua provenienza dal Nord Punjab. Con il terzo motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui è stata ritenuta tardiva la produzione della documentazione comprovante la sua attività di lavoro a tempo indeterminato, come da contratto stipulato il 14/9/2018, di rilevanza ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria. Rimarca che il processo che verte in materia di protezione internazione e umanitaria è improntato alla cooperazione istruttoria ufficiosa e la documentazione può essere prodotta anche in allegato alla comparsa conclusionale, essendo garantito alla controparte il contraddittorio mediante deposito della memoria di replica.

Il Collegio, opportunamente riconvocatosi in data 29-9-2021, a seguito della pubblicazione della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 24413/2021, decide di rimettere la causa a nuovo ruolo per verificare l’incidenza della decisione suddetta nella presente vicenda processuale.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2021

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