LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAN GIORGIO Rosaria – Presidente –
Dott. BELLINI Ubalda – rel. Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25295-2019 proposto da:
I.S., rappresentato e difeso dall’Avvocato ENNIO CERIO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in CAMPOBASSO, VIA MAZZINI 112;
– ricorrente –
contro
MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in ROMA, VIA dei PORTOGHESI 12 è
domiciliato;
– controricorrente –
avverso il decreto n. 1747/2019 del TRIBUNALE di CAMPOBASSO depositato il 26/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/10/2020 dal Consigliere Dott. BELLINI UBALDO.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso del 14.3.2019, I.S. proponeva opposizione avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale, emesso dalla competente Commissione Territoriale, chiedendo il riconoscimento della protezione umanitaria.
Sentito dalla Commissione Territoriale, il ricorrente dichiarava di essere pakistano della regione del Punjab, di fede musulmana sunnita, di etnia Punjabi; di aver studiato per 14 anni; di aver lavorato come tassista e come contadino; di essere stato ingiustamente accusato di essere un talebano sostenitore della jihad; di essere stato sequestrato da quattro persone salite sul suo taxi; di essere stato condotto forzosamente in un centro di addestramento per jihadisti; di essere riuscito a fuggire una notte, durante un forte temporale; di essere stato informato dai familiari che la Polizia lo stava cercando, dopo il ritrovamento di un certo quantitativo di esplosivo nel suo taxi; di aver trovato rifugio presso un amico; di aver raggiunto l’Italia nel maggio 2017; di temere, in caso di rimpatrio, di subire ritorsioni da parte dei talebani e della Polizia.
Con Decreto n. 1747 del 2019, depositato in data 26.7.2019, il Tribunale di Campobasso rigettava il ricorso. In via preliminare, si riteneva che, pur avendo il ricorrente adito il Tribunale in composizione monocratica, la competenza a decidere spettasse al Collegio in quanto il Giudice della protezione è svincolato dal principio della domanda e, in ipotesi astratta, potrebbe riconoscere una misura tipica anche a chi si limita a chiedere il riconoscimento di una misura atipica.
Nel merito, il Tribunale condivideva la motivazione della Commissione Territoriale relativamente alla genericità, lacunosità e contraddittorietà della narrazione; anche con riferimento alla protezione sussidiaria, il Giudicante riteneva che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento; nè poteva essere accolta la domanda di riconoscimento della protezione umanitaria.
Avverso il decreto propone ricorso per cassazione I.S. sulla base di un motivo. Resiste il Ministero dell’Interno con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Con l’unico motivo, il ricorrente lamenta la “Violazione e/o falsa applicazione di norme processuali che hanno determinato la nullità del decreto, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 50 bis c.p.c., art. 50 ter c.p.c. e art. 50 quater c.p.c., in riferimento al D.L. n. 13 del 2017, art. 3, comma 1, lett. d) e comma 4, convertito in L. n. 46 del 2017”, laddove il ricorso era stato introdotto con le forme di cui all’art. 702 bis c.p.c., essendo finalizzato alla concessione della sola protezione umanitaria.
1.1. – Il motivo è fondato.
1.2. – Va ribadito il principio secondo cui, “Nella vigenza del D.L. n. 13 del 2017, art. 3, comma 1, lett. d) e comma 4, convertito nella L. n. 46 del 2017, successivamente modificato dal D.L. n. 113 del 2018, art. 1, comma 3, lett. a), convertito con modificazioni nella L. n. 132 del 2018, qualora sia stata proposta esclusivamente la domanda di protezione umanitaria, la competenza per materia appartiene alla sezione specializzata del Tribunale in composizione monocratica, che giudica secondo il rito ordinario ex art. 281-bis e ss. c.p.c. o, ricorrendone i presupposti, secondo il procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis e ss. c.p.c. e pronuncia sentenza o ordinanza impugnabile in appello, atteso che il rito previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, con le peculiarità che lo connotano (composizione collegiale della sezione specializzata, procedura camerale e non reclamabilità del decreto), ha un ambito di applicazione espressamente limitato alle controversie di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 e a quelle relative all’impugnazione dei provvedimenti adottati dall’Unità Dublino” (Cass. n. 20888 del 2020; Cass. n. 16458 del 2019; cfr. Cass. n. 9658 del 2019).
Nel caso di specie, con il ricorso introduttivo del giudizio di merito il ricorrente (come reso palese dall’esame diretto degli atti di causa, consentito a questo Collegio in ragione della natura del vizio in procedendo denunciato: Cass. n. 13999 del 2018) aveva richiesto espressamente il riconoscimento della sola tutela umanitaria, avendo peraltro cura di specificare che la controversia avrebbe dovuto essere trattata “nelle forme dell’art. 702-bis c.p.c.” (v. pag. 1 del ricorso al Tribunale).
L’errore processuale in cui è incorso il giudice del merito, nel non aver tenuto conto di siffatta espressa specificazione, ha comportato, per il ricorrente, la trattazione innanzi il collegio, secondo il rito di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, di un giudizio che avrebbe invece dovuto essere deciso in composizione monocratica, con ordinanza soggetta ad impugnazione. Con ciò essendosi, dunque, determinata per il ricorrente la perdita di un grado di giudizio, con conseguente compressione ingiustificata del suo diritto di difesa (Cass. n. 20888 del 2020, cit.).
Dal che consegue l’accoglimento della censura in esame, la cassazione della decisione impugnata ed il rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Campobasso, in persona di diverso giudice, che dovrà deciderla in composizione monocratica, nelle forme di cui all’art. 281-bis e ss. c.p.c. o, ricorrendone i presupposti, secondo il rito sommario di cognizione ex art. 702-bis e ss. c.p.c..
P.Q.M.
La Corte accoglie, per quanto di ragione, il motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Campobasso, in persona di altro giudice, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2021